Sentenza n. 1618/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Lamezia Terme n.-OMISSIS- del 31.01.2022 avente ad oggetto: ottemperanza all’obbligo di ripristino e al corretto smaltimento dei reflui civili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale comunale che ingiungeva l'allaccio alla rete fognaria o, in alternativa, la predisposizione di un impianto depurativo, il ripristino dei luoghi, la bonifica e la messa in sicurezza del sito, oltre alla sanzione amministrativa
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza adottata dal Comune dopo un sopralluogo dei Carabinieri del Gruppo Forestale, deducendo, con il primo motivo, eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e lesione del diritto di difesa. Ha contestato il contenuto del verbale, sostenendo che il Comune non avrebbe valutato le circostanze rappresentate e la documentazione prodotta dal gestore del servizio. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e l'omessa motivazione, lamentando anche la mancata considerazione dell'autorizzazione rilasciata dal gestore per l'allacciamento alla rete fognaria comunale. Con il terzo motivo ha denunciato disparità di trattamento rispetto agli altri residenti della zona, alcuni dei quali, secondo il ricorrente, si sarebbero trovati nella medesima situazione quanto alla disponibilità di pozzi neri senza essere destinatari di analoghi provvedimenti.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che le contestazioni del ricorrente avessero carattere meramente soggettivo e non fossero idonee a superare le risultanze del verbale dei Carabinieri, avente efficacia fidefaciente fino a querela di falso per i fatti direttamente percepiti dai pubblici ufficiali; la querela di falso non era stata proposta. Inoltre, il ricorrente non aveva efficacemente negato lo sversamento sul suolo di acque reflue luride e l'assenza di autorizzazione allo scarico. L'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria è stata ritenuta titolo diverso e irrilevante rispetto all'autorizzazione allo scarico sul suolo prevista dall'art. 124 d.lgs. 152/2006, della quale il ricorrente risultava privo. Il secondo motivo è stato respinto perché l'ordinanza era stata adottata nell'ambito di un procedimento d'ufficio, per il quale non opera l'obbligo del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, previsto per i procedimenti a iniziativa privata. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché non era stata dimostrata l'assoluta identità delle situazioni poste a confronto; inoltre, la disparità di trattamento non può essere invocata assumendo come termine di raffronto atti o condotte non conformi a legge. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 124 d.lgs. 152/2006
L'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria non equivale all'autorizzazione allo scarico sul suolo; la mancanza di quest'ultima rende infondata la contestazione dell'ordinanza relativa allo sversamento di acque reflue luride.
art. 10-bis l. 241/1990
L'obbligo di preavviso di rigetto non si applica ai procedimenti amministrativi attivati d'ufficio, essendo previsto per quelli instaurati a iniziativa del privato.
art. 135, comma 4, d.lgs. 152/2006
È indicato nell'ordinanza quale fondamento della sanzione amministrativa connessa alla violazione contestata; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Il verbale formato da pubblici ufficiali fa fede fino a querela di falso, limitatamente ai fatti direttamente percepiti e attestati nell'esercizio delle loro funzioni; contestazioni meramente soggettive non sono sufficienti a superarne le risultanze.
- L'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria è distinta dall'autorizzazione allo scarico sul suolo e non può essere utilizzata per giustificare uno sversamento sul suolo privo della specifica autorizzazione richiesta dalla normativa ambientale.
- L'obbligo di comunicare il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990 non si applica ai procedimenti amministrativi avviati d'ufficio.
- La disparità di trattamento richiede la dimostrazione dell'assoluta identità delle situazioni poste a confronto e non può essere fondata su precedenti atti o condotte amministrative non conformi a legge.
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