Cassazione Penale, Sentenza n. 16694/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma, da parte della Corte d'appello, della confisca della somma di euro 165,00 disposta in primo grado. Si deduce che la confisca era illegittima perché il reato accertato era la detenzione illecita di stupefacenti e la somma non può essere qualificata come "profitto dell'attività criminosa" (mancanza di nesso di derivazione). Inoltre si censura l'applicabilità della confisca speciale ex art. 240-bis cod. pen. e dell'art. 578-bis cod. proc. pen., rilevando che quest'ultima disposizione è stata introdotta dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 e non potrebbe applicarsi a fatti del 2013. Si sostiene infine che, avendo la Corte d'appello dichiarato estinto il reato per prescrizione, la confisca facoltativa avrebbe dovuto essere revocata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché le doglianze relative alla confisca non erano state sollevate in appello. Perciò il giudizio di legittimità non è entrato nel merito delle questioni sostanziali sulla legittimità della confisca o sull'applicabilità delle norme successive. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Decisione del 08/02/2024.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma qualificante il reato di riferimento (illecito in materia di stupefacenti); usata per descrivere il tipo di reato contestato in primo grado
art. 240 cod. pen.
art. 240, primo comma, cod. pen.
Nel primo grado la confisca è stata disposta come misura sui "proventi" o "profitto" dell'attività criminosa; la questione della sussistenza del nesso di derivazione fra denaro e reato è centrale, ma la Cassazione non ha esaminato il merito per inammissibilità del ricorso
art. 240-bis cod. pen.
Citata dal ricorrente come possibile base di confisca speciale, ma la corte di legittimità non si è pronunciata nel merito
art. 578-bis cod. proc. pen.
art. 578-bis cod. proc. pen.
Ricordata dal ricorrente sostenendo che la disposizione è successiva ai fatti (introdotta dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21) e quindi non applicabile retroattivamente; la Corte non ha deciso il punto per questione di ammissibilità
art. 6 d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21
Riporta l'introduzione normativa (di cui l'art. 578-bis è parte) rilevata dal ricorrente per contestare la retroattività
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Fondamento dell'inammissibilità: la Cassazione ha applicato questa norma per escludere il ricorso perché le violazioni dedotte non erano state prospettate con i motivi di appello
Massime di principio
- In cassazione non possono essere dedotte violazioni di legge non previamente sollevate nel motivo di appello: per ottenere il riesame è necessario che le questioni di diritto siano formulate nel giudizio di secondo grado
- La confisca ai sensi dell'art. 240 cod. pen. richiede un nesso di derivazione tra il denaro e l'attività criminosa; per reati di mera detenzione senza elementi di lucro il convincimento sulla natura di "profitto" va supportato da adeguata motivazione
- Misure facoltative come la confisca possono essere riesaminate in appello, specie se il giudice di secondo grado dichiara estinto il reato; tuttavia il difensore deve espressamente chiedere o prospettare la revoca in appello per preservare la questione in cassazione
- Le norme processuali introdotte dopo il fatto (o dopo il reato) possono sollevare profili di non retroattività: chi le invoca deve contestarne l'applicabilità e i termini temporali già nei gradi precedenti
- La mancata deduzione di questioni rilevanti in appello può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso, ma anche condanne alle spese e sanzioni (es. versamento alla cassa delle ammende) se è ravvisata colpa nella condotta processuale
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