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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18084/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi non erano formulati in termini consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già vagliate e disattese dalla Corte territoriale e perché diretti a sollecitare una rivalutazione dei fatti estranea ai poteri della Cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma del 12/09/2025 deducendo, con due motivi, violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla propria responsabilità e alla richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure riproducevano sostanzialmente questioni già esaminate e respinte in appello, e che miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 712 c.p.

    È menzionato come riferimento alla richiesta di riqualificazione del fatto; la Corte non entra nel merito della riqualificazione perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato implicitamente dal riferimento a violazione di legge e vizio di motivazione come motivi di ricorso in cassazione; la Corte osserva che le doglianze non sono formulate in termini consentiti in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 6402/1997 Sez. U, Dessimone, Rv. 207944

    Richiamata per ribadire che alla Cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata al giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre in modo meramente assertivo questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi realmente con la motivazione impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova e diversa ricostruzione dei fatti o una rivalutazione del compendio probatorio, attività riservate al giudice di merito.
  • La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione è inammissibile quando si traduce, in concreto, in una richiesta di rilettura degli elementi di fatto e non in una critica specifica e consentita alla decisione impugnata.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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