Cassazione Penale, Sentenza n. 9928/2024 del 08/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Barbato: un unico motivo articolato sulla carenza di motivazione circa la valorizzazione negativa del diritto al silenzio, violazione del principio del ragionevole dubbio e violazione di norme procedurali e diritti costituzionali/internazionali (artt. 190, 192 e 533 c.p.p., artt. 24 e 27 Cost., art. 6 CEDU, artt. 14 e 17 ICCPR). Sosteneva che la Corte aveva fatto ragionamenti circolari, dichiarando la sua responsabilità sulla base del mancato fornire una versione alternativa e di mere coincidenze. Lisetti: quattro motivi tra loro autonomi. 1) Insufficiente o apparente motivazione sulla sua responsabilità: travisamento delle deposizioni (in particolare di Ginanni, Santificetur e Sava) e omissione di precisazioni rilevanti che attenuano i riconoscimenti; 2) manifesta illogicità e travisamento della prova; 3) errata applicazione dell'aggravante "delle più persone riunite" (art. 628, comma 3, n.1 c.p.), poiché secondo la difesa nell'istituto entrò una sola persona e la presenza di più individui non sussisteva simultaneamente; 4) errato diniego delle attenuanti generiche, motivato anche in rapporto a un presunto comportamento processuale (silenzio) valutato impropriamente.
La decisione
Il ricorso di Barbato è stato dichiarato inammissibile per motivo generico e manifestamente infondato; conseguentemente Barbato è stato condannato al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000. Il ricorso di Lisetti è stato ritenuto fondato nei primi due motivi (affidamento sulla responsabilità) per travisamenti e omissioni nella valutazione delle prove: la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Lisetti e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio, precisando che il giudice del rinvio dovrà colmare le lacune motivazionali e ricostruire correttamente le risultanze probatorie prima di valutare la sufficienza degli indizi. Il provvedimento ha dunque disposto accoglimento parziale dei ricorsi: rigetto (inammissibilità) per Barbato; annullamento con rinvio per Lisetti.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamata dalla Corte: le doglianze fondate su violazioni della Costituzione o della CEDU non costituiscono autonomo motivo di ricorso per cassazione ex art. 606 c.p.p.; tali censure possono essere dedotte, ove il caso, come questione di legittimità costituzionale.
artt. 190, 192 e 533 cod. proc. pen.
Citati dalla difesa di Barbato in relazione al diritto al silenzio e alle regole probatorie; la Corte richiama i principi sul carico probatorio e sull'onere di allegazione dell'imputato, ma respinge il ricorso per genericità.
art. 628, terzo comma, n.1 cod. pen.
Richiamato da Lisetti per contestare la qualificazione dell'aggravante "per l'intervento di più persone riunite"; la Cassazione non decide nel merito su tale punto ma rinvia perché il giudice di merito chiarisca le risultanze.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per condannare Barbato al pagamento delle spese e, per profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile, al versamento alla cassa delle ammende di euro 3.000.
Costituzione e norme internazionali menzionate (artt. 24, 27 Cost.; art. 6 CEDU; artt. 14 e 17 ICCPR)
Rilevate dalla difesa di Barbato come fondamento di censura sul trattamento del silenzio e dei diritti di difesa; la Corte ricorda però che tali norme non creano di per sé un autonomo motivo di cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., e disciplina l'ammissibilità delle argomentazioni in Cassazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente le valutazioni di merito: può intervenire quando emergono travisamenti, omissioni o carenza motivazionale che rendono il giudizio non conforme ai criteri di legge.
- Il diritto al silenzio non impone all'imputato l'onere probatorio dell'innocenza, ma l'imputato ha un "onere di allegazione": se deduce elementi difensivi rilevanti deve allegare fatti e circostanze concreti che il giudice possa valutare.
- Il riconoscimento fotografico compiuto in sede di indagini preliminari e il riconoscimento operato da personale di polizia giudiziaria su filmati CCTV possono costituire prova utilizzabile e grave, la cui valutazione resta in primo luogo rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo travisamento o vizio di motivazione.
- Le doglianze attinenti a presunte violazioni costituzionali o della CEDU non costituiscono, di per sé, un motivo di ricorso per cassazione secondo l'art. 606 c.p.p.; tali profili possono però assumere rilievo se traducibili in specifiche censure di diritto rilevabili in cassazione o se sottoposti come questione di legittimità costituzionale.
- Se si contesta un'aggravante adeguatamente, va dimostrato con chiarezza il difetto di simultaneità o il mancato concorso richiesto dalla norma: in presenza di incertezza probatoria su circostanze aggravanti, la via corretta è chiedere la rinnovazione o la riqualificazione in sede di merito, come ha fatto la Cassazione rimettendo la valutazione.
- Proporre ricorso generico o senza idonea contestazione delle motivazioni di merito espone al rischio di inammissibilità e a sanzioni economiche (art. 616 c.p.p.).
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