Cassazione Civile, Ordinanza n. 27215/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società di noleggio aveva opposto un'ingiunzione di pagamento emessa dall'ente locale per sanzioni amministrative relative a numerose violazioni del codice della strada commesse con veicoli di sua proprietà. Sosteneva di avere tempestivamente comunicato all'autorità i nominativi dei locatari dei veicoli, così da evitare che i verbali diventassero titolo esecutivo nei propri confronti; deduceva quindi il difetto di legittimazione passiva e l'inesistenza o illegittimità del titolo esecutivo, invocando gli artt. 196 e 84 cod. strada, nonché la disciplina dell'opposizione all'ingiunzione ex r.d. n. 639/1910 e la normativa sulle opposizioni in materia di sanzioni amministrative. Richiamava inoltre un orientamento giurisprudenziale favorevole e la sopravvenuta modifica dell'art. 196 cod. strada ad opera del d.l. n. 121/2021, sostenendo che si trattasse di norma interpretativa autentica retroattiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sopravvenuta modifica dell'art. 196 cod. strada non fosse applicabile retroattivamente alla fattispecie, perché in materia di sanzioni amministrative non opera il principio della lex mitior. Nel merito ha confermato l'orientamento secondo cui, per contestare la propria responsabilità per violazioni commesse con veicoli a noleggio senza conducente, il locatore/proprietario deve impugnare tempestivamente i verbali di accertamento nelle forme proprie previste dal codice della strada; una volta divenuti definitivi i verbali, non può più far valere in sede di opposizione all'ingiunzione o all'esecuzione il difetto di legittimazione passiva. La Corte ha quindi dichiarato manifestamente infondato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e applicando anche la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 r.d. n. 639/1910
richiamato dalla ricorrente come base dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento.
art. 7 d.lgs. n. 150/2011
richiamato dalla ricorrente in relazione al rito delle opposizioni.
artt. 201, 203, 204-bis, 205, 206 d.lgs. n. 285/1992
richiamati per la disciplina della notificazione dei verbali e delle impugnazioni delle sanzioni stradali.
art. 196 d.lgs. n. 285/1992
interpretato nel senso che il locatore non è escluso in via automatica dalla solidarietà per le violazioni commesse con veicoli a noleggio senza conducente; il dedotto difetto di legittimazione passiva doveva essere fatto valere impugnando i verbali, non in sede di opposizione all'esecuzione.
art. 84 d.lgs. n. 285/1992
richiamato per la disciplina della locazione senza conducente e per il rapporto tra locatore e locatario.
art. 1, comma 1, lett. g-ter, d.l. n. 121/2021, conv. in L. n. 156/2021
ritenuto non applicabile retroattivamente al giudizio, perché in materia di sanzioni amministrative non opera il principio della retroattività della legge più favorevole.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione camerale e per la proposta del Presidente, condivisa dal Collegio.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 615 c.p.c.
indicato come rimedio non esperibile per far valere vizi che avrebbero dovuto essere dedotti contro il verbale di accertamento.
art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizi motivazionali.
art. 386 reg. esec. cod. strada
escluso che ponesse un obbligo generale di comunicazione del nominativo del locatario ai fini qui rilevanti; viene descritto come norma che disciplina il rinnovo della notificazione all'effettivo responsabile in specifiche ipotesi.
art. 201 cod. strada
la notificazione del verbale è considerata fatto costitutivo del mantenimento del diritto dell'amministrazione alla riscossione della sanzione, non presupposto di esistenza del titolo esecutivo.
art. 96 c.p.c.
applicato in ragione della definizione del ricorso conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna aggravata della ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza dell'impugnante.
art. 7 CEDU
invocato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione retroattiva della norma più favorevole, ma non accolto dalla Corte nel contesto delle sanzioni amministrative.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative stradali, la sopravvenuta disciplina più favorevole non si applica retroattivamente se la sanzione conserva natura amministrativa e non sostanzialmente penale secondo i criteri convenzionali.
- Il soggetto che intenda contestare la propria responsabilità per violazioni commesse con veicoli noleggiati senza conducente deve impugnare tempestivamente i verbali di accertamento nei rimedi propri del codice della strada; non può far valere, in sede di opposizione all'ingiunzione o all'esecuzione, eccezioni che attengono al merito della pretesa ormai consolidata.
- La notificazione del verbale di accertamento non costituisce il titolo esecutivo in sé, ma incide sul diritto dell'amministrazione a riscuotere la sanzione; i vizi relativi alla notificazione vanno dedotti con l'impugnazione del verbale, non con l'opposizione all'esecuzione.
- La disciplina della solidarietà nelle sanzioni stradali va letta in modo sistematico: il locatore di veicoli senza conducente non è automaticamente escluso dalla responsabilità solo perché il locatario è identificabile, salvo che la contestazione sia tempestivamente proposta nei modi previsti dall'ordinamento.
- Quando il ricorso è deciso in conformità a proposta ex art. 380-bis c.p.c. ritenuta manifestamente infondata, possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato.
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