Sentenza n. 6220/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento parziale della disposizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 5284/2024 dell'11 gennaio 2024 di approvazione della graduatoria finale di merito e dell'elenco dei vincitori della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia indetta con bando di concorso n. 146687/2010 del 29.10.2010, nella parte in cui al ricorrente non è stato attribuito il maggiore dovuto punteggio concorsuale rispetto a quello attribuitogli e di tutti gli atti lesivi comunque presupposti, connessi e consequenziali alla suddetta disposizione impugnata, ivi compresa la valutazione dei titoli concorsuali del ricorrente effettuata dalla Commissione incaricata della nuova valutazione dei titoli dei candidati con il verbale di riunione n. 8 del 9 gennaio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e elenco dei vincitori della selezione per 175 dirigenti di seconda fascia, approvati con disposizione dell'Agenzia delle Entrate dell'11 gennaio 2024, limitatamente alla valutazione dei titoli del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nuova graduatoria formata in esecuzione di precedenti sentenze che avevano annullato parzialmente la valutazione dei titoli della procedura concorsuale. Con il primo motivo ha sostenuto che il titolo di conciliatore professionista, già valutato dalla nuova Commissione con 0,25 punti, avrebbe dovuto ricevere 0,50 punti, in quanto abilitazione professionale conseguita dopo la laurea e titolo attinente alle attività istituzionali dell'Agenzia delle Entrate. Ha dedotto la violazione dei criteri fissati nel verbale della Commissione del 10 febbraio 2016, dell'imparzialità e correttezza dell'amministrazione, nonché eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, illogicità, contraddittorietà e difetto di istruttoria. Con il secondo motivo ha contestato nuovamente la mancata valutazione del titolo di componente del consiglio di amministrazione di una società partecipata da un ente pubblico, sostenendo che l'art. 7, punto 2, lett. c), del bando consentisse di valutare tutti gli incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni e che la Commissione non potesse escludere a priori tale incarico. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem, poiché entrambe le questioni erano già state dedotte e decise nel precedente giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, applicabile anche al processo amministrativo in forza del rinvio esterno all'art. 39 c.p.a. e quale espressione del principio generale che impedisce di sottoporre nuovamente al giudice la stessa questione già definita con sentenza passata in giudicato. Quanto al primo motivo, il Collegio ha rilevato che nel precedente giudizio il ricorrente aveva già contestato la mancata valutazione del titolo di conciliatore professionista e aveva chiesto anche l'attribuzione di 0,50 punti, anziché 0,25. Il nuovo motivo, pur riferito alla graduatoria riedita nel 2024, risultava quindi sostanzialmente sovrapponibile a quello già deciso. Quanto al secondo motivo, la mancata valutazione dell'incarico di componente del consiglio di amministrazione era stata già contestata e respinta con la precedente sentenza del TAR, divenuta irrevocabile dopo la declaratoria di improcedibilità degli appelli da parte del Consiglio di Stato. Il giudicato impediva dunque di rimettere in discussione la medesima valutazione dei titoli in occasione della nuova graduatoria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 39 c.p.a.
Il rinvio esterno alle norme del codice di procedura civile consente l'applicazione al processo amministrativo del principio del ne bis in idem.
art. 2909 c.c.
L'autorità del giudicato impedisce di riproporre domande già decise e questioni che costituiscono il presupposto logico della decisione.
art. 324 c.p.c.
La sentenza passata in giudicato preclude la nuova trattazione della medesima questione, anche con riguardo al dedotto e al deducibile.
art. 7 del bando di concorso
La disposizione costituiva il parametro per la valutazione dei titoli accademici, professionali e degli incarichi, ma nel presente giudizio la relativa interpretazione non è stata riesaminata per effetto del giudicato.
verbale della Commissione esaminatrice n. 2 del 10 febbraio 2016
I criteri di attribuzione dei punteggi alle abilitazioni professionali e agli incarichi erano già stati oggetto del precedente giudizio e non potevano essere nuovamente contestati.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il principio del ne bis in idem, applicato mediante il rinvio esterno previsto dall'art. 39 c.p.a., impedisce di riproporre una domanda già decisa con sentenza passata in giudicato o di sottoporre nuovamente al giudice questioni che costituiscono il presupposto logico della decisione precedente.
- Il giudicato amministrativo preclude non solo la riproposizione dello stesso motivo in senso formale, ma anche la contestazione successiva della medesima valutazione amministrativa sotto una diversa formulazione o con riferimento a una riedizione dell'atto, quando il contenuto sostanziale della censura sia già stato dedotto o avrebbe dovuto essere dedotto nel precedente giudizio.
- La riedizione della graduatoria concorsuale in esecuzione di una sentenza non riapre la possibilità di contestare profili della valutazione dei titoli già esaminati e definiti con giudicato, se la nuova graduatoria costituisce, per tali aspetti, il risultato della rinnovazione dell'attività amministrativa secondo il giudicato.
- Il concorrente che abbia impugnato una precedente graduatoria è onerato di dedurre nello stesso giudizio tutte le censure relative alla valutazione dei titoli che intenda far valere; non può riservare alcune contestazioni per impugnarle successivamente in occasione di una nuova graduatoria derivante dalla riedizione del potere.
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