Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04590/2026 del 01/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa edile)

La controversia

Il condominio aveva promosso giudizio chiedendo il risarcimento dei danni per la rovina e il dissesto di un parcheggio a servizio dell’edificio, nonché per i vizi riscontrati nell’opera, nei confronti dell’impresa costruttrice e di altri soggetti, con chiamata in manleva dell’assicurazione. In primo grado la domanda era stata accolta nei confronti di tutti i convenuti tranne l’impresa ricorrente. Quest’ultima aveva quindi impugnato soltanto la statuizione sulle spese di lite, sostenendo che la liquidazione a suo carico di euro 4.000 fosse sproporzionatamente inferiore rispetto a quella riconosciuta al condominio, fosse inferiore ai minimi tariffari applicabili e fosse stata confermata senza adeguata motivazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di norme processuali e professionali in tema di liquidazione dei compensi, lamentando che la corte d’appello avesse ritenuto corretta una liquidazione globale priva della specificazione per fasi e sotto i minimi. Con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per difetto di motivazione e per violazione delle norme sulla liquidazione delle spese, sostenendo che, applicando correttamente lo scaglione di valore della causa, il compenso minimo sarebbe stato ben superiore a euro 4.000 e che il discostamento dai minimi non era stato giustificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i due motivi, esaminati congiuntamente, perché la liquidazione del compenso professionale in euro 4.000, in relazione allo scaglione di valore della causa e alle attività svolte in tutte le fasi del giudizio, risultava immotivatamente inferiore ai minimi tariffari. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare la violazione di legge relativa alla liquidazione delle spese

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione di norme processuali

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    la sentenza deve essere adeguatamente motivata; il ricorrente lamenta la sua violazione

  • art. 91 c.p.c.

    regola la condanna alle spese di lite e la loro liquidazione

  • art. 75 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione alla disciplina della liquidazione dei compensi

  • art. 36 Cost.

    richiamato a sostegno della tutela del diritto a un equo compenso professionale

  • art. 2233 c.c.

    impone che il compenso professionale non sia liquidato in misura meramente simbolica o non decorosa

  • L. n. 1051/1957

    richiamata dalla ricorrente in relazione ai parametri tariffari professionali

  • R.D.L. 1578/1933, artt. 57-64

    richiamati dalla ricorrente in tema di disciplina professionale e compensi

  • art. 24 L. 794/1942

    richiamato dalla ricorrente in tema di liquidazione dei compensi

  • D.M. n. 55/2014

    il giudice può derogare ai limiti tariffari, ma solo con specifica motivazione; non può liquidare somme al di sotto dei minimi senza adeguata giustificazione

  • D.M. n. 37/2018

    richiamato dalla ricorrente per la determinazione dei parametri di liquidazione

  • D.M. n. 147/2022

    richiamato dalla ricorrente per la determinazione dei parametri di liquidazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della decisione

Massime di principio

  • In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice può discostarsi dai parametri tariffari, anche in diminuzione, solo se fornisce una motivazione specifica e adeguata.
  • La liquidazione dei compensi professionali non può essere effettuata in misura immotivatamente inferiore ai minimi tariffari applicabili, specie quando l’attività difensiva si sia svolta in tutte le fasi del giudizio.
  • Ai fini del controllo di legittimità sulla liquidazione delle spese, è censurabile la decisione che si limiti ad affermare la congruità dell’importo senza indicare i criteri seguiti e senza confrontarsi con lo scaglione di valore e con le attività concretamente svolte.
  • L’art. 2233 c.c. impedisce che il compenso del professionista sia liquidato in importi meramente simbolici o non rispettosi del decoro professionale.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.