Cassazione Civile, Ordinanza n. 23487/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda il possesso di un complesso agrituristico sito in Marina di Ginosa. La società proprietaria, divenuta titolare del bene in forza di decreto di trasferimento emesso nell’esecuzione immobiliare, ha agito per ottenere il rilascio dell’immobile e il risarcimento del danno assumendo che le occupanti lo detenessero sine titulo. Le occupanti hanno resistito sostenendo che la detenzione derivasse da un preteso contratto di affitto agrario collegato a una scrittura privata del 1 giugno 2005, già al centro di un parallelo procedimento penale per falso, truffa e invasione arbitraria di terreni e edifici. In sede penale la Cassazione aveva annullato con rinvio agli effetti civili, rilevando che la mancanza di forma scritta non escludeva in sé un affitto agrario e che il mancato pagamento dei canoni poteva integrare un semplice inadempimento. Nel giudizio civile le resistenti al rilascio hanno quindi eccepito litispendenza, sospensione necessaria e incompetenza del Tribunale in favore della sezione specializzata agraria; in subordine hanno contestato la violazione del contraddittorio, l’erronea ripartizione dell’onere della prova sull’attualità del rapporto agrario e l’ammissibilità della condanna generica al risarcimento. La Cassazione civile ha rigettato tutti i motivi: ha escluso la litispendenza perché il giudizio penale di rinvio non risultava riassunto e, comunque, mancava identità di oggetto; ha ritenuto corretta l’esclusione della competenza agraria perché non era stata adeguatamente allegata e provata l’esistenza attuale del rapporto di affitto; ha giudicato inammissibili o infondate le doglianze sul contraddittorio, sulla prova e sulla condanna generica, affermando che la privazione del possesso di un immobile altrui è di per sé fatto potenzialmente dannoso.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che la mancata riassunzione del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. comporta l’estinzione del processo di rinvio e impedisce di configurare una litispendenza con il giudizio civile ordinario; ha inoltre precisato che, in ogni caso, tra i due giudizi non vi era identità di oggetto ma solo connessione per un fatto comune. Ha poi ritenuto che il principio vincolante desumibile dalla precedente cassazione penale non imponesse la rimessione alla sezione specializzata agraria, mancando una compiuta allegazione del rapporto agrario e della sua attualità. Le censure di omessa pronuncia, violazione del contraddittorio e dell’onere della prova sono state dichiarate inammissibili o infondate. Infine, è stata confermata la condanna generica al risarcimento del danno, perché l’occupazione senza titolo di un immobile è di per sé idonea a fondare il danno potenziale, liquidabile poi equitativamente. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39 c.p.c.
La litispendenza richiede identità di causa; non è configurabile se tra i giudizi vi è solo connessione per pregiudizialità o un fatto comune.
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria non era dovuta nel caso concreto, perché mancava un giudizio di rinvio effettivamente pendente da coordinare con quello civile.
art. 337 c.p.c.
In presenza di giudizi connessi ma non pendenti nello stesso grado, il coordinamento può avvenire, al più, mediante sospensione ex art. 337 c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti.
art. 622 c.p.p.
Il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello riguarda le statuizioni civili in seguito all’annullamento della decisione penale; la mancata riassunzione impedisce la prosecuzione del giudizio di rinvio.
art. 392 c.p.c.
Il giudizio di rinvio si instaura con riassunzione e non coincide automaticamente con la mera pronuncia cassatoria.
art. 393 c.p.c.
Se il giudizio di rinvio non è riassunto, si estingue l’intero processo; in caso di nuovo giudizio sulla stessa controversia sopravvive solo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione, se vi è identità di oggetto e parti.
art. 41 L. 3 maggio 1982, n. 203
I contratti di affitto di fondi rustici ultranovennali possono essere anche verbali; la mancanza di forma scritta non esclude di per sé il rapporto agrario.
art. 47 L. 3 maggio 1982, n. 203
Richiamata nel contesto della disciplina speciale dell’affitto agrario e della competenza del giudice specializzato.
art. 26 L. 11 febbraio 1971, n. 11
Richiamata quale norma della disciplina agraria rilevante ai fini della competenza della sezione specializzata.
art. 38 c.p.c.
L’eccezione di incompetenza per materia deve essere sollevata tempestivamente; nel caso di specie era stata dedotta alla prima udienza.
art. 101, comma 2, c.p.c.
La censura di violazione del contraddittorio è stata ritenuta priva di specificità e comunque non decisiva nel caso concreto.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciare oltre il chiesto né omettere di decidere su un motivo ritualmente devoluto; nella specie non è stata ravvisata una vera omessa pronuncia sui punti decisivi.
art. 1325 c.c.
Il giudice di merito ha escluso la sussistenza di un contratto verbale di affitto per difetto dei requisiti essenziali del contratto.
art. 2043 c.c.
L’occupazione senza titolo dell’immobile è stata ritenuta fonte astrattamente idonea a generare responsabilità risarcitoria aquiliana.
art. 2697 c.c.
La parte che eccepisce un rapporto agrario e la relativa legittimazione al possesso deve fornirne prova adeguata; la condanna generica presuppone comunque l’allegazione di un fatto potenzialmente dannoso.
art. 278 c.p.c.
Per la condanna generica al risarcimento non occorre la prova certa del danno, essendo sufficiente la potenzialità lesiva del fatto accertato.
art. 1226 c.c.
Il danno da perdita del possesso può essere liquidato equitativamente, anche sulla base del valore reddituale del bene.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato posto a carico delle ricorrenti l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La litispendenza richiede identità soggettiva e oggettiva tra le cause; non basta la mera coincidenza di un fatto storico comune o una relazione di pregiudizialità tra i giudizi.
- La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina l’estinzione dell’intero processo di rinvio e fa venir meno la possibilità di considerarlo pendente ai fini della litispendenza o di altri effetti processuali collegati alla pendenza.
- Nel nuovo giudizio instaurato dopo la cassazione, il vincolo derivante dalla pronuncia di legittimità opera solo nei limiti del principio di diritto effettivamente enunciato; se la Cassazione ha demandato un accertamento di fatto, non si produce un vincolo sostanziale automatico sul merito della lite.
- Nelle controversie sul rilascio di fondi agricoli, la competenza della sezione specializzata agraria sussiste solo se il convenuto deduce in modo sufficientemente specifico un rapporto agrario; in mancanza di allegazioni essenziali sul rapporto, il giudice ordinario può escludere la competenza specializzata prima facie.
- La deduzione di un contratto agrario non può rimanere sul piano meramente assertivo: chi invoca la detenzione legittima deve allegare e, nei limiti del processo, provare gli elementi essenziali del rapporto e la sua attualità.
- Ai fini della condanna generica ex art. 278 c.p.c. non è necessaria la prova certa e integrale del danno; è sufficiente che il fatto accertato sia concretamente idoneo a produrre pregiudizi risarcibili.
- L’occupazione senza titolo di un immobile altrui è normalmente fatto potenzialmente dannoso e può giustificare una condanna generica al risarcimento, con successiva liquidazione equitativa del pregiudizio.
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