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Sentenza

Sentenza n. 4970/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento 1) della determinazione n. 20 del 4/9/24 del responsabile settore urbanistica ed ambientale del Comune di Carbonara di Nola, avente ad oggetto “procedimento ai sensi dell’art. 19, comma 4 ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 nonies comma 2 bis della Legge n. 241/1990 per l’annullamento in (autotutela) dell’atto amministrativo n. 3517 del 6/6/2023” e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, ivi inclusa la nota prot n. 5027 del 9/8/23, la nota prot n. 4124 del 11/6/24 di comunicazione di avvio del procedimento, la nota prot n. 4347 del 6/7/23 (già annullata dal TAR Napoli con sentenza n. 5016/23 del 8/9/23), la nota prot n. 5988 del 4/9/24 di riscontro alla richiesta di accesso agli atti di Giulio Franzese srl, nonché la riferita nota prot n. 4/12 del 2023 di cui si ignora l’esatto contenuto; 2) della nota prot n. 4124 del 11/6/24, avente ad oggetto “avvio del procedimento ai sensi dell’art. 19 comma 4 ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 – nonies comma 2 bis della Legge n. 241/1990 per l’annullamento in (autotutela) dell’atto amministrativo n. 3517 del 06/06/2023 della società Giulio Franzese srl, sito alla Via Sansonetto 22 del Comune di Carbonara di Nola (NA). Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i.” e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato.

Giustizia amministrativa202405472

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale di avvio e definizione del procedimento di annullamento in autotutela dell'atto amministrativo collegato alla SCIA prot. n. 3517 del 6 giugno 2023, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la determinazione n. 20 del 4 settembre 2024 del responsabile del settore urbanistica e ambientale del Comune di Carbonara di Nola, adottata nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 19, comma 4, e dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, diretto all'annullamento in autotutela dell'atto amministrativo n. 3517 del 6 giugno 2023 relativo a un sedimentatore sito nel territorio comunale. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione di avvio del procedimento del 11 giugno 2024 e gli ulteriori atti presupposti, allegati e connessi indicati in epigrafe. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto. La decisione non esamina nel merito i vizi di legittimità dedotti, poiché la ricorrente ha successivamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione, in ragione dell'adozione del provvedimento comunale prot. n. 3099 del 27 aprile 2026, avente a oggetto la comunicazione relativa al sedimentatore oggetto della SCIA.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha ritenuto vincolante l'espressa dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione e ha richiamato il principio secondo cui, nel processo amministrativo, la parte ricorrente dispone dell'azione fino alla trattenuta della causa in decisione e può determinare, con una dichiarazione non contraddetta da richieste avversarie, la definizione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice non può decidere il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. La domanda cautelare era stata precedentemente accolta con ordinanza n. 2413/2024, ma tale circostanza non ha impedito la declaratoria di improcedibilità del giudizio di merito. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della natura delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 4, l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento del procedimento comunale relativo alla SCIA; la sentenza non ne esamina l'applicazione nel merito.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento del procedimento di annullamento in autotutela; la sentenza non valuta la legittimità dell'autotutela.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale della declaratoria di improcedibilità.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel contesto della definizione del giudizio; la sentenza non esplicita un'ulteriore interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla decisione e non risultano richieste contrarie, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito.
  • Nel processo amministrativo la parte ricorrente mantiene la disponibilità dell'azione fino alla decisione e il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione della persistenza dell'interesse ad agire, né procedere d'ufficio alla decisione della controversia in presenza di una dichiarazione espressa di disinteresse.

Come è indicizzato

MaterieAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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