Cassazione Penale, Sentenza n. 34744/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che dichiarava inammissibile la domanda di semilibertà sostenendo che la pena totale da espiare era inferiore a quella ritenuta dal Tribunale (11 anni e 3 mesi anziché 11 anni e 11 mesi) per effetto di una ordinanza del Tribunale di Firenze che ha applicato la disciplina del reato continuato; pertanto, deduceva di aver già scontato due terzi della pena relativa al reato ostativo (rapina aggravata) e sarebbe quindi raggiunta la soglia necessaria per la semilibertà. Il Pubblico Ministero ha invece evidenziato incongruenze tra i provvedimenti richiamati e chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che, qualunque sia la corretta determinazione della pena complessiva, il ricorrente non abbia comunque scontato la metà della pena relativa ai reati non ostativi, posto che, dopo lo scioglimento del cumulo ai fini dell'art. 4-bis, non si puo' ricomporre il cumulo per il calcolo del limite minimo da avere scontato. Ha inoltre ritenuto il ricorso carente di specificità in relazione a un motivo essenziale della decisione impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Atto procedurale cui il Tribunale di Sorveglianza ha fatto riferimento per la rideterminazione della pena da parte del pubblico ministero; indicato come titolo di riferimento nella catena documentale dei provvedimenti esecutivi.
art. 50, comma 2, Ordinamento Penitenziario (Ord. Pen.)
Fissa il limite minimo della pena che deve essere scontato per l'accesso a benefici (in particolare la regola della metà della pena per i reati non ostativi), richiamata dalla Corte per valutare l'ammissibilità della semilibertà.
Legge n. 354 del 1975, art. 4-bis (Ord. Pen.)
Norma che elenca i reati ostativi; la giurisprudenza consente lo scioglimento del cumulo delle pene in esecuzione quando occorre valutare l'effetto dell'art. 4-bis sui benefici penitenziari. Una volta sciolto il cumulo ai fini del superamento del divieto 4-bis, il cumulo non può essere poi ricomposto per il calcolo del requisito temporale minimo da aver scontato.
Massime di principio
- Per l'ammissione a misure come la semilibertà, occorre che siano rispettate le soglie di pena previste: in presenza di reati ostativi va verificata l'espiazione dei due terzi della pena relativa al reato ostativo e, una volta soddisfatta, la metà della pena relativa ai reati non ostativi.
- Se in esecuzione è stato operato lo scioglimento del cumulo per superare il divieto previsto dall'art. 4-bis, quel cumulo non può essere ricomposto successivamente per conteggiare la parte minima di pena da aver scontato ai fini dei benefici.
- In sede di impugnazione bisogna affrontare e confutare specificamente tutte le ragioni fondanti la decisione impugnata; omettere di discutere elementi essenziali della motivazione può comportare l'inammissibilità del ricorso per mancata specificità.
- La documentazione esecutiva deve essere chiara e coerente: discrepanze tra provvedimenti (es. date o contenuti di ordinanze di rideterminazione) possono essere richiamate dalla Pubblica Accusa e ostacolare il successo del ricorso se non chiarite dalla difesa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34590/2024 del 13/09/2024
- Sentenza penale · 13 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34627/2024 del 13/09/2024
- Sentenza penale · 13 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34628/2024 del 13/09/2024
- Sentenza penale · 13 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34629/2024 del 13/09/2024
- Sentenza penale · 13 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34630/2024 del 13/09/2024
- Sentenza penale · 13 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34631/2024 del 13/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →