Sentenza n. 4524/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento: a) del silenzio formatosi sull'istanza di Accesso Civico Generalizzato ex art. 5 co. 2 D. Lgs. 33/13, avente ad oggetto il conferimento delle supplenze Temporanee assegnate al Docente -OMISSIS-, a partire dal Settembre 2025, presentata a mezzo pec del 3/2/2026; b) per l'accertamento dell'obbligo dell'IPSEOA "-OMISSIS-" di -OMISSIS-, in persona del Dirigente -OMISSIS- – legale rappresentante p.t. a provvedere sull'istanza indicata alla lett. a) che precede; c) per la condanna dell'IPSEOA "-OMISSIS-" di -OMISSIS- al riscontro dell'istanza di accesso agli atti indicata alla lett. a) che precede, con fissazione di un termine per l'adempimento e previsione della nomina di un Commissario ad Acta, per il caso di inadempimento; d) per l'annullamento della Nota di carattere meramente dilatorio del Dirigente -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 4/03/2026 e della documentazione alla stessa allegata (Contratto individuale di lavoro prof. -OMISSIS-, Verbale n.-OMISSIS-; e) di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale e complessivo nell'interesse del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio e riscontro parziale dell’istituto scolastico su un’istanza di accesso civico generalizzato relativa al conferimento di supplenze e incarichi, nonché documentazione concernente la procedura
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, l’ostensione di provvedimenti di nomina, contratti, dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interesse, verbali di scorrimento delle graduatorie, interpelli rivolti agli aspiranti precedenti e relative rinunce, allo scopo di verificare la regolarità del conferimento dell’incarico a un docente legato da un rapporto di affinità con il dirigente scolastico. Ha dedotto che il primo riscontro dell’istituto fosse incompleto e che il verbale trasmesso fosse una mera scansione priva di protocollo informatico e sottoscrizione digitale. Ha inoltre chiesto la trasmissione di estratti del registro di protocollo, hash, log di sistema, certificazione di conservazione e, in subordine, del file originario con eventuali firme digitali. L’amministrazione ha prodotto in corso di causa ulteriore documentazione, incluse note protocollate e firmate digitalmente, verbali, dichiarazioni di inesistenza di incompatibilità, istanze di partecipazione e contratti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l’istituto scolastico abbia positivamente riscontrato l’istanza mediante plurime comunicazioni e l’ostensione, almeno in parte durante il giudizio, della documentazione richiesta. Le ulteriori richieste relative a protocollazione informatica, hash, audit trail, conservazione sostitutiva e file originario sono state dichiarate inammissibili perché ampliavano il thema decidendum rispetto all’istanza originaria del 3 febbraio 2026. Il Collegio ha richiamato l’art. 5, comma 2, e l’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013, precisando che l’accesso civico generalizzato è subordinato alla verifica dei limiti posti a tutela di interessi pubblici e privati e delle esclusioni previste dalla legge. Le spese sono state compensate, con rimborso del contributo unificato, ove versato, a carico dell’istituto, poiché l’ostensione è avvenuta almeno in parte in corso di causa.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis
La disposizione fonda il diritto di chiunque all’accesso civico generalizzato ai dati e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, nei limiti previsti dall’art. 5-bis.
art. 5-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013
L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali
L’accesso generalizzato è soggetto ai limiti derivanti dalla necessità di evitare un pregiudizio concreto agli interessi privati protetti dalla norma.
art. 6-bis l. 241/1990
È richiamato dal ricorrente quale parametro della verifica sull’obbligo di astensione in presenza di conflitti di interesse, anche potenziali.
art. 86 c.p.c.
È richiamato per giustificare la proposizione del ricorso da parte dell’avvocato in proprio.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
Massime di principio
- L’accesso civico generalizzato è subordinato esclusivamente alla verifica della sussistenza dei limiti e delle esclusioni previsti dall’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013, a tutela di interessi pubblici o privati giuridicamente rilevanti.
- Nel giudizio instaurato contro il silenzio o il riscontro incompleto a un’istanza di accesso, il ricorrente non può ampliare il thema decidendum introducendo richieste documentali nuove, non contenute nell’istanza amministrativa originaria.
- La sopravvenuta ostensione, anche parziale, della documentazione richiesta nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere quando l’amministrazione abbia positivamente riscontrato l’istanza e sia venuto meno l’interesse attuale alla decisione.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche quando l’amministrazione abbia fornito riscontro e ostensione solo in parte durante il processo, con regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale o, se ritenuto equo, mediante compensazione con eventuale rimborso del contributo unificato.
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