Cassazione Penale, Sentenza n. 8624/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado (Tribunale di Prato, 19/06/2017). Primo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen., per non aver valorizzato la giovane età e la contenuta gravità della condotta (quantità e qualità dello stupefacente). Secondo motivo (decisivo): violazione degli artt. 157 e 160 cod. pen. per omessa considerazione della prescrizione; dopo l'atto interruttivo costituito dalla sentenza di condanna del 19/06/2017 è decorso l'intero termine di prescrizione (anni 6) prima dell'emissione del decreto di citazione in appello del 10/08/2023.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo: la prescrizione di sei anni è maturata integralmente dopo la sentenza di primo grado e prima della citazione per il giudizio d'appello. Poiché la Corte territoriale non aveva rilevato l'estinzione del reato per prescrizione, la Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. La Procura generale aveva richiesto lo stesso esito. Decisione del 23/01/2025.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990
Disposizione sostanziale in base alla quale il ricorrente era stato condannato per detenzione e cessione di stupefacenti; rappresenta la fattispecie penalmente rilevante nel caso.
Codice penale, art. 62-bis
Richiamata dal ricorrente come criterio attenuante da valorizzare (giovane età e contenuta gravità della condotta); la Corte d'appello non l'ha ritenuta risolutiva rispetto alla determinazione della pena.
Codice penale, artt. 157 e 160
artt. 157 e 160 cod. pen.
Norme che regolano il termine, il computo e le interruzioni della prescrizione. La Corte ha interpretato tali norme come implicanti che, dopo l'atto interruttivo (sentenza di primo grado del 19/06/2017), è decorso l'intero termine prescrizionale (6 anni) prima della citazione in appello (10/08/2023).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U)
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818
Principio secondo cui la Cassazione può rilevare o accogliere motivi volti a dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione quando questa sia maturata prima del giudizio impugnato; ciò legittima l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
Massime di principio
- La sentenza di condanna di primo grado costituisce atto interruttivo della prescrizione: il computo del termine prescrizionale riparte dalla data di quella sentenza e va verificato rispetto agli atti successivi (es. decreto di citazione in appello).
- Se il termine prescrizionale si compie prima dell'atto che dà avvio al giudizio successivo (es. citazione per l'appello), il reato si estingue e il giudice deve rilevarlo anche d'ufficio; l'omessa rilevazione può essere censurata in Cassazione.
- La Corte di Cassazione, quando risulta che la prescrizione era ormai maturata prima della decisione impugnata, può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
- Questioni relative alla valutazione di circostanze attenuanti (es. art. 62-bis) diventano irrilevanti se, in via preliminare, il reato risulta estinto per prescrizione.
- In casi simili è essenziale controllare con precisione le date rilevanti (data dell'atto interruttivo, eventuali atti interruttivi successivi, data del decreto di citazione o di altre comunicazioni processuali) per determinare il decorso del termine prescrizionale.
- Il difensore deve segnalare tempestivamente la maturazione della prescrizione; tuttavia la sua omissione non impedisce alla Corte o alla Cassazione di rilevarla quando gli elementi documentali dimostrino l'estinzione del reato.
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