Sentenza n. 506/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento prot. N. 23517, del Comune di San Giovanni La Punta notificato in data 28 giugno 2025, con cui è stata negata la concessione edilizia in sanatoria per un fabbricato ad uso abitativo con locali accessori ubicato nella Via Montecarlo 41, censito in catasto al foglio 8, particella 1320.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo alla realizzazione di un fabbricato ad uso abitativo con locali accessori
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo a un'istanza di condono presentata nel 2004 ai sensi del c.d. terzo condono, sostenendo di essere subentrata nella titolarità della domanda, di avere integralmente versato oblazione e oneri concessori e di avere depositato la documentazione richiesta. Il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, nonché travisamento dei fatti, assumendo che l'immobile ricadesse in zona agricola E ma non in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Il secondo motivo lamenta la lesione del legittimo affidamento e della buona fede, poiché l'istanza era stata presentata e gli oneri erano stati pagati molti anni prima, mentre il diniego avrebbe applicato una disciplina derivante da una successiva pronuncia costituzionale. Il terzo motivo censura il ritardo della Soprintendenza nell'espressione del parere, ritenuto imputabile all'amministrazione e non trasferibile sulla ricorrente. Il quarto motivo contesta il ritardo del Comune, sostenendo che, decorso il termine per il parere della Soprintendenza, l'ente avrebbe dovuto decidere autonomamente e che il parere tardivo o mancante avrebbe perso efficacia vincolante. La documentazione acquisita ha evidenziato che l'immobile ricadeva in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.P.R.S. n. 548 dell'11 aprile 1968 e che l'abuso consisteva nella realizzazione di un fabbricato abitativo e di locali accessori, riconducibile alla tipologia 1 dell'allegato 1 alla l. n. 326/2003.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto non provata la tesi della ricorrente circa l'assenza del vincolo paesaggistico, osservando che la classificazione urbanistica in zona agricola E non esclude la contemporanea sottoposizione dell'area a vincolo paesaggistico. Il vincolo risultava da uno specifico decreto presidenziale ed era preesistente alla realizzazione dell'abuso. Poiché l'intervento consisteva nella realizzazione di un nuovo fabbricato abitativo con locali accessori, esso comportava nuovi volumi e superfici e rientrava nella tipologia 1 dell'allegato 1 alla l. n. 326/2003. Ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico tali opere non sono sanabili; sono ammissibili soltanto gli interventi di minore rilevanza riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6. Il diniego comunale è stato quindi qualificato come atto dovuto e vincolato. Il motivo sull'affidamento è stato respinto perché il decorso del tempo, l'inerzia amministrativa e la presentazione della domanda di condono non possono legittimare l'affidamento alla conservazione di una situazione abusiva. Anche le censure sui ritardi della Soprintendenza e del Comune sono state respinte: la natura vincolata del diniego rende irrilevanti i vizi procedimentali ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, poiché l'esito non avrebbe potuto essere diverso. Il TAR ha inoltre escluso che il silenzio-assenso sul parere della Soprintendenza potesse determinare la sanabilità di un'opera oggettivamente esclusa dal condono. Le spese sono state integralmente compensate in considerazione della peculiarità della vicenda e del lungo tempo trascorso dalla presentazione dell'istanza.
Norme richiamate
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003
Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, le opere che abbiano comportato la creazione di nuove superfici o nuovi volumi non sono suscettibili di sanatoria.
La disposizione preclude il condono delle opere abusive che, in area paesaggisticamente vincolata, abbiano creato nuovi volumi o superfici; nel caso concreto la realizzazione del fabbricato abitativo e dei locali accessori rientra nella tipologia 1 e determina l'insanabilità assoluta.
l. n. 326/2003, allegato 1
Tipologia 1: realizzazione di un fabbricato destinato a civile abitazione e adiacenti locali accessori.
L'abuso oggetto dell'istanza è riconducibile alla tipologia 1, relativa alla nuova costruzione, distinta dagli interventi minori delle tipologie 4, 5 e 6 ammessi in area vincolata.
art. 32 l. n. 47/1985
Il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo nei procedimenti di condono è obbligatorio e vincolante, ma costituisce atto endoprocedimentale inserito nella decisione finale comunale; la sua eventuale mancanza non può rendere sanabile un'opera già esclusa dalla disciplina statale.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
I vizi procedimentali non comportano l'annullamento quando, per la natura vincolata del provvedimento, sia dimostrato che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 1, comma 1, l.r. n. 19/2021
La questione relativa alla norma regionale dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 252/2022 è stata ritenuta non decisiva autonomamente, poiché il diniego trova fondamento diretto nella disciplina statale del terzo condono.
D.P.R.S. n. 548 dell'11 aprile 1968
Il decreto costituisce il titolo del vincolo paesaggistico gravante sull'area, efficace dal 7 aprile 1965 e preesistente alla realizzazione dell'abuso.
Massime di principio
- La classificazione urbanistica di un'area come zona agricola non esclude la contemporanea sussistenza di un vincolo paesaggistico; l'eventuale vincolo deve essere accertato autonomamente sulla base del relativo atto impositivo.
- Nel regime del c.d. terzo condono, le opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico non sono sanabili quando comportino la creazione di nuovi volumi o superfici; in tali aree restano ammissibili soltanto gli interventi edilizi di minore rilevanza riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6 dell'allegato 1 alla l. n. 326/2003.
- Il diniego di condono relativo a un'opera oggettivamente esclusa dalla sanatoria ha natura vincolata e non richiede una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, né una motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale all'eliminazione dell'abuso.
- Il mero decorso del tempo, l'inerzia dell'amministrazione e la presentazione di una domanda di condono non fanno sorgere un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione edilizia abusiva.
- Quando l'insanabilità dell'opera discende direttamente dalla legge, eventuali ritardi procedimentali o la mancata acquisizione del parere endoprocedimentale non determinano l'illegittimità del diniego se l'esito non avrebbe potuto essere diverso; non può formarsi silenzio-assenso su una domanda avente ad oggetto opere escluse dall'ambito oggettivo del condono.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 420/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 421/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 422/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 311/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 313/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 314/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →