Cassazione Penale, Sentenza n. 4841/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Rosa impugna la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Asti (16.7.2015) per il reato di furto aggravato. Il ricorrente solleva due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione della responsabilità penale, deducendo che non sarebbe stato provato con certezza che la condotta predatoria fosse a lui imputabile; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, perché il giudice di primo grado, pur avendo qualificato il fatto come obiettivamente modesto e avendo concesso le circostanze attenuanti generiche, ha fissato la pena base sopra il minimo edittale (1 anno e 6 mesi) a causa dei precedenti specifici dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi degli artt. 581, co.1, lett. d) e 591, co.1, lett. c), c.p.p. Il primo motivo è stato ritenuto non specifico e meramente reiterativo, in quanto riproponeva acriticamente argomentazioni già esaminate e motivate dalla corte territoriale senza confrontarsi con la sua motivazione; il secondo motivo è stato ritenuto inesaminabile in sede di legittimità poiché attiene al merito della determinazione della pena (discrezionalità del giudice) ed è, inoltre, manifestamente infondato. È stata quindi pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 581, co. 1, lett. d) c.p.p.
Norma richiamata per dichiarare inammissibile il ricorso che si fonda su motivi non specifici o meramente apparenti; rileva la necessità che i motivi d'impugnazione affrontino concretamente le ragioni della decisione impugnata.
art. 591, co. 1, lett. c) c.p.p.
Prevede l'inammissibilità dei motivi che non espongono in modo specifico le ragioni di censura o che siano manifestamente infondati; applicata per il primo motivo ritenuto non specifico.
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato in relazione alle modalità di discussione dei ricorsi (trattazione orale in udienza pubblica solo se richiesta); menzionato nell'ambito degli atti processuali ma non decisivo sul merito.
art. 133 c.p.
Richiesto quale parametro per la determinazione della pena: la Corte osserva che il giudice deve motivare specificamente se si discosta dal minimo edittale indicando i criteri rilevanti tra quelli oggettivi e soggettivi elencati dall'articolo.
art. 616 c.p.p.
Predisposizione usata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle somme dovute alla cassa delle ammende per avere proposto un ricorso manifestamente inammissibile.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione di argomentazioni già esaminate senza affrontare le ragioni del giudice di merito comporta inammissibilità.
- I profili che impugnano la valutazione del merito (ad esempio la quantificazione della pena entro il margine discrezionale) sono in generale non sindacabili in sede di legittimità, salvo che vi siano vizi logico-giuridici evidenti, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
- Quando il giudice intende discostarsi dal minimo edittale ha l'obbligo di motivare espressamente, indicando quali criteri oggettivi e soggettivi ex art. 133 c.p. sono stati ritenuti rilevanti; tale motivazione deve essere adeguata per consentire il sindacato di legittimità.
- Il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche non impedisce automaticamente al giudice di determinare una pena base superiore al minimo edittale, poiché le due statuizioni si fondano su presupposti diversi e richiedono autonome motivazioni.
- La proposizione di ricorsi manifestamente inammissibili può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e somme alla cassa delle ammende) quando sussista colpa nella scelta di proporre l'impugnazione.
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