Cassazione Penale, Sentenza n. 29617/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduce cinque motivi: 1) illegittimità dell'ammonimento del Questore (28/11/2016) per violazione del diritto di difesa nell'ambito del procedimento amministrativo e richiesta di disapplicazione con relativa improcedibilità dell'azione penale; 2) mancata acquisizione integrale del fascicolo del procedimento amministrativo in appello e inosservanza dell'art. 603 c.p.p.; 3) nullità per difetto di correlazione tra fatto contestato (reati ascritti in primo grado ai sensi dell'art. 612-bis c.p.) e quello ritenuto in appello (riedificazione sotto art. 660 c.p.), con modifica sostanziale dell'imputazione; 4) errata applicazione dell'art. 660 c.p. e carenze di motivazione in ordine ai requisiti oggettivi, al momento in cui la condotta sarebbe divenuta molesta e alla natura molesta delle azioni; 5) carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine all'irrogazione della pena detentiva anziché pecuniaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo e secondo motivo: manifestamente infondati perché la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione sul limite del sindacato del giudice penale sull'atto amministrativo e non era necessaria l'acquisizione integrale del fascicolo amministrativo; terzo motivo: infondato perché la riformulazione giuridica da art. 612-bis a art. 660 non ha comportato una trasformazione radicale del fatto né pregiudicato il diritto di difesa; quarto motivo: inammissibile perché attacca una valutazione di merito e non la legittimità; quinto motivo: inammissibile benché sostenuto da motivazione sufficiente, poiché la Corte d'appello ha motivato adeguatamente la scelta della pena detentiva (ampiezza del periodo, reiterazione, continuità, idea fissa). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 612-bis cod. pen.
Norma sullo stalking; in primo grado i fatti erano stati qualificati sotto questo articolo, ma la Corte d'appello ha ritenuto non sussisterne gli elementi e ha ricondotto la fattispecie ad altra disposizione.
art. 660 cod. pen.
Norma sulle molestie e molestie ripetute; la Corte d'appello ha ritenuto che i comportamenti dell'imputato rientrassero in questa fattispecie e ha adeguatamente motivato la sussistenza dei requisiti.
art. 5 legge 2248/1865 All. E
Richiamata nella doglianza relativa all'ammonimento del Questore; il giudice di legittimità ricorda che il sindacato del giudice penale sull'atto amministrativo ha limiti e che non sempre è necessaria l'acquisizione integrale del procedimento amministrativo.
art. 606, comma 1, lett. b), c), d), e) cod. proc. pen.
Elenca i motivi tassativi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione, inosservanza norme di diritto, nullità formali); il ricorso ha invocato varie lettere ma la Corte lo ha ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza o perché verteva su valutazioni di merito.
art. 603, comma 1 cod. proc. pen.
Norma sulla produzione dei documenti richiesti in appello; la Corte ha ritenuto non necessaria l'acquisizione integrale del fascicolo amministrativo dato che la motivazione della Corte territoriale era adeguata.
artt. 604, comma 1; 522; 521; 516 cod. proc. pen.
Norme relative alla formazione e modifica dell'imputazione, alla correlazione tra capo d'imputazione e sentenza e alla necessità di motivazione: la Cassazione richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la requalificazione è consentita salvo trasformazione radicale del fatto che arrechi pregiudizio alla difesa.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e la facoltà di infliggere una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata nella misura di €3.000.
art. 23, comma 8 D.L. n. 137/2020
Previsione sull'esercizio del contraddittorio scritto in Cassazione in tempo di emergenza sanitaria; il processo è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi di tale disposizione.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata in tema di valutazione della 'colpa' e della sanzione pecuniaria in caso di ricorso manifestamente infondato; la Cassazione ne trae parametro per la determinazione della sanzione.
Massime di principio
- La riformulazione giuridica di fatti operata dal giudice d'ufficio è lecita se non comporta una trasformazione radicale degli elementi essenziali della vicenda tale da pregiudicare il diritto di difesa: per lamentare la violazione della correlazione è necessario dimostrare che la modifica abbia impedito un concreto contraddittorio sull'oggetto dell'accusa.
- Il sindacato del giudice penale su atti amministrativi (es. ammonimento del Questore) è di legittimità e ha limiti: non sempre è obbligatoria l'acquisizione integrale del fascicolo amministrativo se la Corte motiva adeguatamente la portata del sindacato e la difesa ha avuto la possibilità di partecipare al procedimento amministrativo.
- I profili che impugnano valutazioni di fatto e la scelta della tipizzazione giuridica o la valutazione complessiva della prova sono, di regola, inidonei in Cassazione: occorre evidenziare vizi giuridici o illogicità manifesta della motivazione per ottenere accoglimento.
- La quantificazione della pena rientra in ampio margine discrezionale del giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di un errore nella motivazione o di manifesta illogicità nella valutazione dei criteri di pena.
- Per ottenere la disapplicazione di un atto amministrativo e l'improcedibilità dell'azione penale è necessario dimostrare non solo vizi formali, ma anche il concreto pregiudizio derivante dall'atto al diritto di difesa e il nesso causale con l'esercizio dell'azione penale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29358/2022 del 25/07/2022
- Sentenza penale · 25 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29359/2022 del 25/07/2022
- Sentenza penale · 25 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29360/2022 del 25/07/2022
- Sentenza penale · 25 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29361/2022 del 25/07/2022
- Sentenza penale · 25 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29362/2022 del 25/07/2022
- Sentenza penale · 25 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29363/2022 del 25/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →