Sentenza n. 1414/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione Prima, n.-OMISSIS- resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte che aveva condannato l’Amministrazione al risarcimento del danno non patrimoniale di € 10.000,00 per l’illegittimo e reiterato diniego dell’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 e aveva respinto la domanda di risarcimento delle spese di viaggio
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione danneggiante)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la domanda risarcitoria proposta da un appuntato scelto della Guardia di Finanza per i danni derivanti dal reiterato diniego dell’assegnazione temporanea presso una sede vicina alla residenza familiare, richiesta per assistere il figlio minore nei primi tre anni di vita. I dinieghi erano stati adottati sul presupposto dell’inapplicabilità dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 al personale delle amministrazioni a ordinamento militare e, successivamente, sulla base di generiche esigenze organiche e di servizio. I provvedimenti erano stati annullati in sede giurisdizionale e il trasferimento era stato disposto soltanto nel luglio 2015, a quasi tre anni dall’istanza. Il TAR aveva riconosciuto € 10.000,00 per il danno non patrimoniale, escludendo invece il danno patrimoniale di € 4.238,60 per le spese di viaggio sostenute tra il 2012 e il 2015, ritenendolo compensato dai viaggi evitati nel triennio successivo. L’Amministrazione ha proposto appello principale deducendo, tra l’altro, l’assenza di colpa, l’errore scusabile determinato da oscillazioni giurisprudenziali, l’insussistenza del danno e del nesso causale e la violazione degli artt. 30 c.p.a., 2043, 2059 e 2697 c.c. Il militare ha resistito e ha proposto appello incidentale contro il rigetto della domanda relativa alle spese di viaggio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello principale dell’Amministrazione e accolto l’appello incidentale del militare, riformando parzialmente la sentenza del TAR. Ha confermato la sussistenza della responsabilità extracontrattuale dell’Amministrazione e del danno non patrimoniale, rilevando che il danneggiato aveva provato, anche mediante presunzioni semplici, condotta illecita, colpa, danno e nesso causale. La colpa è stata desunta dall’illegittimità reiterata dei dinieghi, dal mancato tempestivo adempimento delle pronunce giurisdizionali, dall’uso di motivazioni generiche e contraddittorie e dalla violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona fede. È stata esclusa l’esimente dell’errore scusabile: già al momento dell’istanza la normativa e la giurisprudenza consentivano l’applicazione dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 al personale militare e della Guardia di Finanza, in forza degli artt. 1493 e 2136, comma 1, lett. ff), d.lgs. 66/2010. Le esigenze organiche addotte dall’Amministrazione non erano state specificamente dimostrate, erano riferite anche a ruoli diversi da quello dell’interessato e risultavano contraddette da contestuali trasferimenti di altri dipendenti. Il ritardo nel trasferimento aveva leso irripetibilmente il diritto alla genitorialità nel primo triennio di vita del figlio; la successiva assegnazione non eliminava il danno già verificatosi. È stata inoltre esclusa l’applicabilità della compensatio lucri cum damno alle spese di viaggio sostenute nel periodo 2012-2015: il trasferimento tardivo e il risarcimento delle spese causate dal ritardo riguardano poste diverse e non comportano una duplicazione risarcitoria. La compensazione, inoltre, non poteva fondarsi su una mera presunzione relativa a viaggi futuri e costi solo ipotetici, ed era comunque smentita dal successivo trasferimento definitivo dell’interessato in Sardegna dal 1° agosto 2016. L’Amministrazione è stata quindi condannata a pagare ulteriori € 4.238,60, oltre rivalutazione e interessi, nonché le spese processuali liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Prevede l’assegnazione temporanea del dipendente pubblico con figli minori, per un periodo complessivo determinato, quale strumento di tutela della genitorialità; la fruizione frazionata consente di suddividere il beneficio in periodi non consecutivi, ma non legittima l’Amministrazione a ritardare o negare illegittimamente il trasferimento.
art. 1493 d.lgs. 66/2010
Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità
Estende al personale militare la normativa generale in materia di maternità e paternità, comprendendo l’assegnazione temporanea prevista dall’art. 42-bis d.lgs. 151/2001.
art. 2136, comma 1, lett. ff), d.lgs. 66/2010
Estende al Corpo della Guardia di Finanza l’applicazione dell’art. 1493 d.lgs. 66/2010 e, quindi, della disciplina dell’assegnazione temporanea per esigenze di genitorialità.
art. 2043 c.c.
Fondamento della responsabilità extracontrattuale dell’Amministrazione per condotta illegittima, colposa, produttiva di danno ingiusto e causalmente collegata al pregiudizio.
art. 2697 c.c.
Il danneggiato deve provare gli elementi della responsabilità, ma tale onere può essere assolto anche mediante presunzioni semplici; l’Amministrazione deve dimostrare l’eventuale errore scusabile.
art. 2727 c.c.
Consente il ricorso alle presunzioni semplici per la prova degli elementi della responsabilità amministrativa.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici possono concorrere alla prova della colpa e degli altri elementi dell’illecito quando siano gravi, precise e concordanti.
art. 97 Cost.
I principi di legalità, imparzialità e buon andamento costituiscono parametri rilevanti per valutare la colpa dell’Amministrazione.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Impone all’Amministrazione di agire secondo buona fede e correttezza nei rapporti con il privato; la violazione può concorrere a integrare la colpa risarcibile.
art. 30 c.p.a.
Disciplina l’azione risarcitoria davanti al giudice amministrativo per la lesione di interessi legittimi e consente il ristoro dei danni derivanti dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa.
art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017, introdotto dall’art. 40, comma 1, lett. q), d.lgs. 172/2019
La disposizione sopravvenuta non è applicabile ratione temporis a un’istanza presentata nel 2012; non può essere utilizzata per dimostrare l’esistenza, all’epoca, di un contrasto giurisprudenziale.
art. 105 c.p.a.
Ha costituito il fondamento della precedente rimessione della causa al primo giudice per violazione del diritto di difesa e rinnovazione del giudizio nel rispetto del contraddittorio.
art. 1243 c.c.
La compensazione presuppone debiti aventi a oggetto somme di denaro o cose fungibili dello stesso genere, liquidi ed esigibili; non consente di scomputare vantaggi meramente ipotetici.
Massime di principio
- L’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 è applicabile anche al personale delle Forze armate e dei corpi di polizia a ordinamento militare, in virtù del combinato disposto degli artt. 1493 e 2136 d.lgs. 66/2010.
- Il diniego dell’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, quando fondato su esigenze di servizio riferite al personale militare, richiede una motivazione particolarmente stringente, con indicazione di esigenze eccezionali, prevalenti e specificamente riferite alla professionalità e all’insostituibilità dell’interessato nel reparto di provenienza.
- L’illegittimità reiterata dei provvedimenti, il mancato tempestivo adeguamento alle pronunce giurisdizionali, l’uso di motivazioni generiche o contraddittorie e la violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona fede possono dimostrare la colpa dell’Amministrazione ai fini della responsabilità ex art. 2043 c.c.
- L’errore scusabile dell’Amministrazione non è configurabile quando, al momento dell’adozione dell’atto, la normativa applicabile e la giurisprudenza prevalente rendevano già chiara l’estensione dell’istituto di tutela della genitorialità al personale militare.
- La successiva concessione dell’assegnazione temporanea non elimina il danno non patrimoniale derivante dalla perdita irripetibile del periodo di cura e relazione genitoriale durante i primi anni di vita del figlio.
- La compensatio lucri cum damno non può essere applicata tra le spese di viaggio sostenute a causa del ritardato trasferimento e il risparmio di spese di viaggio conseguente alla successiva assegnazione, quando si tratta di poste diverse e il presunto vantaggio sia soltanto ipotetico o non provato nel suo preciso ammontare.
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