Parere n. 235/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal dottor Andrea Pareti contro il Ministero della giustizia per l’annullamento: - del decreto di rigetto emesso dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio II, datato 13 settembre 2016 e notificatogli in data 22 dicembre 2016; - per quanto occorrer possa, del relativo preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis L. n. 241/1990 e recante data 21 giugno 2016; - di ogni ulteriore atto non conosciuto, antecedente, presupposto, successivo o comunque ad essi connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto del 13 settembre 2016 di rigetto della domanda di riconoscimento in Italia del titolo professionale di avvocato conseguito in Spagna, nonché degli atti connessi.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale deducendo cinque motivi relativi alla violazione del d.lgs. n. 96/2001, del d.lgs. n. 206/2007 e della l. n. 241/1990, nonché difetto di motivazione e istruttoria, difetto dei presupposti, irragionevolezza, illogicità e sviamento. Nel corso del procedimento il Ministero aveva chiesto la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, ma la Sezione aveva disposto ulteriori accertamenti sulla procedibilità, sull’eventuale opposizione e sulla permanenza dell’interesse. Nel 2024 il difensore del ricorrente ha dichiarato che il proprio assistito non aveva più interesse alla decisione, avendo ottenuto nel frattempo l’iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Genova.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito i cinque motivi di ricorso. Alla luce della dichiarazione espressa del difensore, secondo cui il ricorrente aveva ottenuto l’iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Genova e non aveva più interesse alla decisione, ha ritenuto sopravvenuta la carenza di interesse alla definizione del gravame. Applicando il principio dispositivo anche al ricorso straordinario, ha espresso parere per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La dichiarazione del difensore del ricorrente, attestante il venir meno dell’interesse alla decisione in ragione della successiva iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Genova, comporta l’improcedibilità del ricorso straordinario.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
deposito diretto del ricorso al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
opposizione alla trattazione dell’affare nella sede straordinaria
Il Ministero ha chiesto all’Avvocatura Generale dello Stato di proporre opposizione per ottenere la trasposizione del ricorso nella competente sede giurisdizionale; il testo non chiarisce l’esito definitivo di tale iniziativa.
principio dispositivo applicabile al ricorso straordinario
La rinuncia sostanziale alla decisione, espressa attraverso la dichiarazione di sopravvenuta mancanza di interesse, conduce all’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse anche nel rimedio straordinario.
d.lgs. n. 96/2001
Le disposizioni sono richiamate dal ricorrente a sostegno delle censure sul riconoscimento del titolo professionale di avvocato conseguito in Spagna; non sono state esaminate nel merito.
d.lgs. n. 206/2007
artt. 16 e 17; art. 16, comma 3
Le disposizioni sono state invocate nei motivi di ricorso in relazione al riconoscimento delle qualifiche professionali; non sono state esaminate a causa dell’improcedibilità.
l. n. 241/1990
artt. 3, 6, 7, 9, 10, 10-bis, 14 e 14-quater
Le disposizioni sono state richiamate per contestare il difetto di motivazione e istruttoria e le modalità procedimentali del diniego; il merito delle censure non è stato deciso.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la sopravvenuta e inequivoca dichiarazione del ricorrente circa la perdita dell’interesse concreto e attuale alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il principio dispositivo opera anche nel ricorso straordinario: il Consiglio di Stato non procede all’esame del merito quando il ricorrente manifesta che non intende più ottenere una decisione sul gravame.
Improcedibilità del ricorso straordinario sul riconoscimento del titolo professionale di avvocato
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un professionista contro il Ministero della giustizia avverso il diniego di riconoscimento in Italia del titolo professionale di avvocato conseguito in Spagna.
Premesse e oggetto del ricorso
Il ricorso era diretto principalmente contro il decreto del 13 settembre 2016, notificato il 22 dicembre 2016, con cui il Dipartimento per gli Affari di Giustizia aveva rigettato la domanda di riconoscimento del titolo professionale. Erano stati inoltre impugnati, per quanto occorrer potesse, il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 e gli ulteriori atti connessi.
Il ricorso, datato 20 aprile 2017, era stato depositato direttamente presso il Consiglio di Stato il 24 maggio 2017 ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971.
Motivi dedotti
Il ricorrente aveva formulato cinque censure, riguardanti:
- la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 6 e 12 del d.lgs. n. 96/2001, anche in relazione all’art. 3 della l. n. 241/1990;
- la violazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 206/2007;
- la violazione dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 206/2007 e delle disposizioni della l. n. 241/1990 sulla partecipazione e sulla conferenza di servizi;
- la violazione degli artt. 4, comma 1, e 5 del d.lgs. n. 96/2001, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia;
- la violazione degli artt. 3, 9 e 10-bis della l. n. 241/1990.
Complessivamente, il ricorrente lamentava difetto di motivazione e di istruttoria, difetto dei presupposti, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento.
Vicende procedimentali
Il Ministero della giustizia aveva concluso per il rigetto del ricorso. Aveva inoltre chiesto all’Avvocatura Generale dello Stato di proporre opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, al fine di ottenere la trasposizione della controversia nella sede giurisdizionale competente.
Con il parere interlocutorio n. 1569/2021 la Sezione aveva richiesto una relazione integrativa per chiarire sia l’effettiva opposizione alla trattazione del ricorso nella sede straordinaria sia la permanenza dell’interesse concreto e attuale del ricorrente, anche considerato il tempo trascorso. Il Ministero non aveva adempiuto all’incombente istruttorio.
Nel 2024 la Sezione aveva quindi invitato le parti a comunicare la permanenza dell’interesse alla decisione o la sopravvenienza di cause di improcedibilità.
Sopravvenuta carenza di interesse
Con comunicazione del 28 ottobre 2024, il difensore del ricorrente ha dichiarato che il proprio assistito non aveva più interesse alla decisione, poiché aveva successivamente ottenuto l’iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Genova.
La Sezione ha attribuito rilievo decisivo a tale dichiarazione, ritenendo venuto meno l’interesse concreto e attuale alla definizione del ricorso. Non è stato pertanto esaminato alcuno dei motivi dedotti contro il diniego ministeriale.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario il principio dispositivo e ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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