Cassazione Penale, Sentenza n. 45710/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere a carico di Antonio Cerullo, indagato per delitti connessi agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva: (i) vizio di motivazione e violazione di legge per aver il Tribunale fatto riferimento a una circostanza aggravante (art. 416-bis.1 c.p.) non contestata; (ii) omissione nella valutazione delle dichiarazioni di tre coindagati (Daniele Ursini, Luca Alvino e Ciro Gallo) che avrebbero ridimensionato il ruolo di Cerullo nel sodalizio, elementi sopravvenuti rispetto all'applicazione della misura; (iii) motivazione insufficiente e stereotipata in relazione all'incidenza del lungo periodo già trascorso in detenzione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondato in via prioritaria il secondo motivo: il Tribunale di Napoli ha omesso di valutare le dichiarazioni sopravvenute dei tre coindagati e ha fatto un errato riferimento a un'aggravante non contestata. Per tali carenze motivazionali l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Napoli per nuovo esame ai sensi dell'art. 310, comma 2, c.p.p.; alla cancelleria sono state disposte le comunicazioni di legge (art. 94-ter). Le altre doglianze sono state assorbite dalla decisione sul punto principale.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74
artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norme relative ai delitti in materia di stupefacenti, indicano i reati per i quali il Cerullo era indagato; la Corte ha valutato l'incidenza delle nuove dichiarazioni sul quadro indiziario relativo a tali reati
art. 416-bis.1 cod. pen.
Il Tribunale d'appello ha fatto riferimento a questa circostanza aggravante pur non essendo contestata all'indagato; la Corte ha censurato tale riferimento come errore perché non può fondare la decisione su un'aggravante non addebitata
art. 310 cod. proc. pen. (e comma 2)
art. 310 cod. proc. pen.; art. 310, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che disciplina il sindacato sulle misure cautelari avanti il Tribunale: la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale competente ai sensi del comma 2 per un nuovo esame motivato
art. 94-ter disp. a
Rinvio agli adempimenti comunicativi della cancelleria previsti dalla norma indicata; la Corte ha ordinato gli adempimenti di legge a carico della cancelleria
Massime di principio
- Le dichiarazioni sopravvenute di coindagati che ridimensionano il ruolo dell'indagato devono essere valutate e confrontate dalla autorità che decide sulla misura cautelare: omissioni su tali punti possono determinare la nullità motivazionale dell'ordinanza
- Non è ammesso che il giudice fondi la propria decisione su circostanze aggravanti non contestate all'indagato; ogni riferimento a qualifiche non addebitate configura vizio di motivazione
- Risposte stereotipate o formule generiche circa la durata della detenzione preventiva o altri elementi dedotti dalla difesa sono insufficienti: il giudice deve affrontare specificamente gli argomenti prodotti dalla difesa, in particolare se rilevanti per la valutazione della sussistenza dei presupposti cautelari
- Se manca un confronto motivato con elementi nuovi e rilevanti il rimedio corretto è l'annullamento e il rinvio per nuovo esame, non una decisione meramente formale di conferma
- In casi analoghi la difesa dovrebbe segnalare espressamente gli elementi sopravvenuti (es. dichiarazioni di terzi) e chiedere il loro specifico esame ai fini della revisione della misura e dell'eventuale adozione di misure meno afflittive
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