Cassazione Penale, Sentenza n. 24756/2022 del 27/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il difensore ha depositato il 23 maggio 2022 una dichiarazione di rinuncia al ricorso, dopo che il GIP di Latina aveva revocato la misura coercitiva il 20 maggio 2022. La rinuncia ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione e, pertanto, l'inammissibilità del ricorso; dalla declaratoria non è conseguita condanna alle spese né sanzione pecuniaria
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che aveva rigettato il riesame e confermato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Latina (18/02/2022) con cui era stata applicata la misura degli arresti domiciliari per i reati di turbativa d'asta (capi 1) e 2)). Il ricorso deduceva, con due mezzi, la violazione dell'art. 274, lett. c) c.p.p. e contestava la motivazione, nonché la carenza di motivazione circa l'assenza del pericolo di inquinamento probatorio
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen., lett. c)
Norma richiamata dalla difesa come violata nell'adozione della misura cautelare; la Corte non si è pronunciata sul merito della presunta violazione in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Principio secondo cui l'impugnante deve avere un interesse concreto e attuale all'impugnazione che persista fino alla decisione; applicato per affermare che la rinuncia del ricorrente comporta l'inammissibilità del ricorso
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 (conv. in legge n. 176/2020)
Norma che disciplina la trattazione scritta in Cassazione; richiamata per il procedimento di trattazione scritta seguito nel giudizio
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, n. 20 del 09/10/1996; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017; Sez. 6, n. 19209 del 31/03/2013
Costante orientamento secondo cui l'interesse all'impugnazione deve persistere fino alla decisione e che il venir meno dell'interesse comporta inammissibilità senza conseguenze di soccombenza, spese o sanzioni
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso o la revoca della misura che ha eliminato l'effetto pregiudizievole sopraggiungono e fanno venire meno l'interesse, determinando l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse concreto e attuale
- L'inammissibilità per sopravvenuto venir meno dell'interesse non equivale a soccombenza: non comporta condanna alle spese né sanzione pecuniaria a carico del ricorrente
- Se si impugna una misura cautelare per carenza di motivazione (es. art. 274 c.p.p. o assenza di pericolo di inquinamento probatorio), è necessario mantenere l'interesse fino alla decisione per ottenere che la Corte entri nel merito; altrimenti il giudizio si estingue per inammissibilità
- La strategia difensiva che porta alla revoca della misura (ad es. ottenuta dal GIP nel frattempo) può rendere inutile il prosieguo dell'impugnazione in Cassazione, ma è opportuno valutarne gli effetti sul piano processuale prima di rinunciare formalmente
- La Corte di Cassazione, in presenza di rinuncia o venire meno dell'interesse, si limita a dichiarare l'inammissibilità senza esaminare le questioni sostanziali sollevate
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