Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 83/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del T.A.R. Molise n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-; o in subordine, previa riqualificazione dell’azione ai sensi dell’art. 32, comma 2, periodo secondo, del cod.proc.amm., e conseguente conversione del rito dell'ottemperanza nel rito ordinario, per l’annullamento: - del Decreto n. -OMISSIS-, notificato in data 7.5.2024, con il quale il Ministero della Difesa -Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 7^ Divisione – 1^ Sezione, ha rivalutato l’infermità di cui è affetta la parte ricorrente (“-OMISSIS-”) non dipendente da fatti di servizio, così negando all’interessato la concessione dell'equo indennizzo; - del parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-, reso nell'adunanza n. -OMISSIS- del 19.03.2024, nella parte in cui ha giudicato la predetta infermità non dipendente da causa di servizio; - di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi; nonché per l’accertamento e la declaratoria della dipendenza da causa di servizio dell'infermità “-OMISSIS-”, e del conseguente diritto della parte ricorrente a percepire il corrispondente equo indennizzo con la conseguente condanna delle resistenti Amministrazioni a corrispondergli il relativo trattamento economico, maggiorato da interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo.

Giustizia amministrativa202400168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Ministero della Difesa e parere del Comitato di verifica per le cause di servizio che hanno nuovamente escluso la dipendenza da causa di servizio della patologia e negato l'equo indennizzo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito principalmente per l'ottemperanza alla precedente sentenza del TAR Molise che aveva annullato i precedenti provvedimenti negativi, disponendo una nuova e accurata istruttoria, e, in subordine, per l'annullamento degli atti rinnovati. In sede di ottemperanza ha dedotto la violazione o elusione del giudicato, nonché la nullità ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990. In via subordinata ha denunciato difetto di motivazione e di istruttoria, erronea valutazione dei fatti, errore sui presupposti, illogicità, contraddittorietà, inattendibilità, insufficienza e apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia e sviamento, oltre alla violazione della disciplina sui benefici e sul rischio tipizzato per il personale militare impiegato in missioni all'estero. Il militare aveva prestato servizio in Albania, Kosovo, Afghanistan e Libano, in contesti operativi caratterizzati dall'esposizione a uranio impoverito e nanoparticelle di metalli pesanti. Il nuovo parere del Comitato aveva escluso la riconducibilità della patologia al servizio per l'assenza di fattori specifici idonei a determinarne l'origine neoplastica, senza dimostrare una genesi extralavorativa esclusiva e senza applicare il regime probatorio derivante dal rischio professionale tipizzato.

La decisione

Con precedente sentenza non definitiva il TAR aveva respinto l'azione di ottemperanza e disposto la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario. Esaminata la domanda di annullamento, il Collegio ha ritenuto fondate le censure. Alla luce delle sentenze dell'Adunanza Plenaria nn. 12, 13, 14 e 15 del 7 ottobre 2025, per le patologie tumorali insorte in militari esposti a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti in occasione di missioni all'estero o di altri servizi tipizzati, non è necessario che il militare dimostri con il criterio ordinario del "più probabile che non" l'effettivo nesso eziologico medico-legale: la legge considera il rapporto causale insito nel rischio professionale specifico. Il militare deve provare il servizio svolto in condizioni ambientali o operative rischiose e la natura tumorale della patologia; spetta invece all'Amministrazione provare una specifica genesi extralavorativa dotata di efficacia esclusiva. Il ricorrente aveva dimostrato l'impiego nei teatri operativi interessati e la presenza di nanoparticelle di metalli pesanti. Il Comitato e il Ministero si erano limitati a negare il collegamento con il servizio, senza provare fattori extralavorativi esclusivi e senza conformarsi al regime probatorio applicabile. Gli atti sono stati pertanto annullati. È stata invece dichiarata inammissibile, allo stato, la domanda diretta di accertamento della dipendenza da causa di servizio e di condanna al pagamento dell'equo indennizzo, poiché residua uno spazio tecnico-discrezionale dell'Amministrazione, che dovrà riesaminare l'istanza attenendosi ai principi stabiliti e considerando anche le circostanze sopravvenute. Le spese sono state poste in solido a carico del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, liquidate in euro 2.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Fondava l'azione principale di ottemperanza alla precedente sentenza del TAR.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Invocato per la riqualificazione dell'azione e la conversione dal rito dell'ottemperanza al rito ordinario.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente per sostenere la nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato; l'azione di ottemperanza è stata tuttavia respinta con precedente sentenza non definitiva.

  • art. 3 l. 241/1990

    Rilevante per l'obbligo di motivazione, risultato violato dagli atti che hanno escluso il nesso con il servizio senza adeguata istruttoria e senza dimostrare una genesi extralavorativa esclusiva.

  • artt. 1078 e ss. d.P.R. 90/2010

    Riconoscono il rischio professionale specifico connesso a determinate condizioni ambientali e operative e fondano il regime presuntivo della dipendenza da causa di servizio.

  • art. 1078, lett. d), d.P.R. 90/2010

    condizioni comunque implicanti l’esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto

    Definisce le condizioni ambientali o operative riconducibili al rischio professionale specifico considerato dalla disciplina.

  • art. 603 d.lgs. 66/2010

    Costituisce la base del codice dell'ordinamento militare per la disciplina attuativa del riconoscimento della causa di servizio e dei benefici connessi al rischio professionale specifico.

  • d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461

    Disciplina il sistema dell'equo indennizzo per causa di servizio, innovato, per le ipotesi considerate, dal codice dell'ordinamento militare e dalla relativa disciplina regolamentare.

  • d.P.R. 37/2009

    Disciplina, anteriormente alla normativa vigente, il riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato in missioni e contesti caratterizzati da rischi ambientali e operativi.

  • d.P.R. 40/2012

    Richiamato quale fonte della disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da causa di servizio per il personale militare.

  • art. 6, commi 4, 5 e 6, d.P.R. 243/2006

    Invocato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate nell'azione subordinata di annullamento; la decisione non ne sviluppa una specifica interpretazione.

  • art. 2, commi 78 e 79, l. 244/2007

    Richiamato quale norma in base alla quale sono stati adottati i decreti presidenziali sulla disciplina dei benefici per le infermità connesse alle missioni e ai rischi ambientali e operativi.

Massime di principio

  • Nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in militari esposti a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti durante missioni all'estero o presso poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico secondo il criterio ordinario del "più probabile che non": la legge considera il rapporto causale insito nel rischio professionale specifico.
  • In presenza del rischio professionale specifico tipizzato dalla normativa, il militare deve dimostrare di avere svolto il servizio in particolari condizioni ambientali o operative che abbiano aumentato il rischio di malattia e che la patologia manifestatasi abbia natura tumorale ed esprima quel rischio; non deve invece provare la correlazione medico-legale effettiva tra esposizione e malattia.
  • Una volta dimostrati il servizio in condizioni rischiose e la natura della patologia, spetta all'Amministrazione fornire la prova di una specifica genesi extralavorativa dotata di efficacia esclusiva, idonea a superare la presunzione legale di eziologia professionale.
  • È viziato per eccesso di potere il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio che neghi la dipendenza della patologia limitandosi a rilevare l'assenza di studi scientifici certi sulla correlazione causale o l'assenza di fattori specifici di rischio, senza applicare il regime presuntivo previsto per il rischio professionale tipizzato e senza individuare una causa extralavorativa esclusiva.
  • Quando l'annullamento degli atti negativi lascia all'Amministrazione uno spazio tecnico-discrezionale per il riesame, il giudice amministrativo non può sostituirsi all'Amministrazione dichiarando direttamente la dipendenza da causa di servizio e condannandola al pagamento dell'equo indennizzo; deve invece conformare la riedizione del potere ai principi enunciati.
  • Il principio secondo cui il nesso causale è insito nel rischio professionale specifico, con onere dell'Amministrazione di provare una genesi extralavorativa esclusiva, è quello enunciato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 12, 13, 14 e 15 del 7 ottobre 2025.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.