Sentenza del 14/10/2020 n. 4705 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 23/2020 - Riscossione - Imposta accertata con sentenza passata in giudicato -Termine decennale di prescrizione - Avviso di liquidazione- Non idoneità ai fini interruttivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Determinare se l'avviso di liquidazione notificato il 14/10/2008 sia idoneo ad interrompere il decorso del termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 78 D.P.R. 131/1986 per un'imposta già definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento della cartella di pagamento per prescrizione. Il Collegio ha ritenuto che l'avviso di liquidazione, trattandosi di un atto meramente liquidatorio relativo a un credito già certo ed esigibile in forza di sentenza passata in giudicato, non sia idoneo ad interrompere il termine prescrizionale decennale ex art. 78 D.P.R. 131/1986. Per tali ragioni tra il passaggio in giudicato (ritenuto avvenuto il 05/02/2005) e la notifica della cartella (25/10/2017) è decorso un termine superiore a dieci anni, determinando la prescrizione del credito.
Norme richiamate
D.P.R. 131/1986 - art. 78
il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni
La prescrizione decennale decorre rispetto al credito definitivamente accertato; la Commissione interpreta che atti successivi meramente liquidatori non possono prolungare tale termine.
D.P.R. 131/1986 - art. 76, comma 2
Riferimento alla decadenza del potere di rettifica/liquidazione dell'amministrazione; nel caso il giudice ha ritenuto inammissibile sollevare ora tale eccezione nel giudizio d'appello.
D.Lgs. 546/1992 - art. 58, comma 2
Consente di allegare in appello documenti nuovi anche se preesistenti; motivazione per cui l'Agenzia ha potuto depositare l'avviso di liquidazione e la ricevuta di notifica in sede d'appello.
D.Lgs. 546/1992 - art. 21
Norma richiamata per escludere l'ammissibilità, in questa sede, dell'eccezione di tardività fondata su decadenza prevista dall'art. 76 DPR 131/86.
D.Lgs. 546/1992 - art. 16-bis, comma 3 e modifiche dall'art. 16 D.L. n.119/2018
Interpretazione autentica che autorizza l'uso delle modalità telematiche in ogni grado di giudizio indipendentemente dalla modalità adottata dalla controparte; motivazione per rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello telematico.
Codice Civile - art. 2943
La disciplina civilistica individua gli atti idonei ad interrompere la prescrizione: l'inizio del giudizio, le domande in giudizio e gli atti che costituiscono la costituzione in mora. Il Collegio ha applicato questo criterio per escludere che l'avviso di liquidazione fosse atto interruttivo.
Cassazione - sentenza n. 3125/2016 (giurisprudenza)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare che, quando la pretesa si fonda su sentenza passata in giudicato, è dal passaggio in giudicato di tale titolo che deve decorrere il termine di prescrizione decennale e che un successivo avviso di liquidazione non prolunga il termine.
Massime di principio
- Quando un credito tributario si fonda su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 78 DPR 131/1986 decorre dal passaggio in giudicato di quella sentenza e non viene interrotto da successivi atti meramente liquidatori.
- Ai fini dell'interruzione della prescrizione occorrono atti equiparabili a quelli civilistici indicati dall'art. 2943 c.c.: l'inizio di un giudizio, domande in giudizio o atti che costituiscano effettiva costituzione in mora; un avviso di liquidazione che si limiti a liquidare un credito già certo non è, di per sé, costituzione in mora.
- La prova della notifica è determinante: se l'amministrazione prova la regolare notifica di un atto, questo va comunque valutato sostanzialmente per verificarne l'efficacia interruttiva. Anche se notificato, un avviso di liquidazione inerente un credito già definitivo difficilmente sarà considerato interruttivo.
- In casi simili conviene verificare esattamente il dies a quo (data di passaggio in giudicato) e calcolare il termine decennale per la notifica della cartella; se la cartella è notificata oltre tale termine, il contribuente ha solide argomentazioni per eccepire la prescrizione.
- Se il credito non è basato su sentenza passata in giudicato, l'avviso di liquidazione potrebbe assumere diversa rilevanza e, se contenente elementi che configurano una costituzione in mora, potrebbe essere valutato come atto interruttivo. Occorre valutare fattispecie e contenuto materiale dell'atto.
- È utile rinviare alla giurisprudenza di legittimità (es. Cass. n. 3125/2016) e documentare le notifiche e le date degli atti processuali per costruire la difesa o la pretesa dell'Amministrazione in funzione dei termini prescrizionali.
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