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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11871/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per una violazione della legge n. 646 del 1982, art. 31. Con il ricorso per cassazione l'interessato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando in particolare la mancata esclusione della recidiva e, più in generale, il trattamento sanzionatorio applicato. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate perché il giudice di merito aveva già motivato sul punto richiamando la gravità dei precedenti, l'ultimo risalente a quattro anni prima, e la maggiore pericolosità desunta dalla progressione criminosa; le censure miravano in sostanza a una diversa lettura del merito non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello sul trattamento sanzionatorio fosse logica, coerente e adeguata all'esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena, quindi non sindacabile in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 31 l. 646/1982

    È la norma incriminatrice richiamata nella sentenza di merito come base della responsabilità dell'imputato; il provvedimento di legittimità non ne sviluppa il contenuto, ma si limita a dare atto della condanna confermata in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, Ricci

    La motivazione sulla pena, se logica e coerente nell'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile in cassazione.

  • Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.

    Le censure che sollecitano una diversa lettura del fatto o della valutazione di merito non sono consentite in sede di legittimità e, se manifestamente infondate, determinano inammissibilità.

  • Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan

    Conferma il principio per cui il ricorso che propone una lettura alternativa e non ammissibile del materiale valutativo è inammissibile se le doglianze sono manifestamente infondate.

Massime di principio

  • La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, se adeguatamente motivata con riferimento a precedenti penali e maggiore pericolosità desunta dalla condotta, non è censurabile in cassazione come vizio di motivazione.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del merito mediante la mera prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze processuali.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per doglianze manifestamente infondate, segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidiva

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