Cassazione Civile, Ordinanza n. 19732/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente contro la cartella di pagamento. Ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico del contribuente, compensando integralmente le spese dei gradi di merito per la peculiarità della materia.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite riguarda la tassazione di una prestazione pensionistica complementare erogata in capitale a un soggetto iscritto a un fondo integrativo pensionistico prima del 29 aprile 1993 e collocato a riposo nel 2006. Il fondo aveva operato la tassazione separata e l'Amministrazione aveva poi inviato comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, con successiva cartella di pagamento, ritenendo dovuta una maggiore Irpef dopo riliquidazione dell'imposta. Il contribuente aveva impugnato la cartella e aveva ottenuto ragione nei gradi di merito. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 23 d.lgs. n. 252/2005 e delle norme TUIR applicabili ratione temporis, sostenendo che la nuova disciplina non avrebbe eliminato in assoluto il potere di liquidazione dell'Amministrazione, ma soltanto il criterio della media quinquennale; inoltre ha denunciato la violazione dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, affermando che restava ferma la possibilità di verificare e correggere l'aliquota applicata dal sostituto d'imposta.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. n. 252/2005
Per i "vecchi iscritti" a "vecchi fondi" la disciplina transitoria mantiene applicabile il regime tributario vigente al 31 dicembre 2006; il nuovo sistema di tassazione agevolata non si applica ratione temporis, ma non viene affermato un venir meno totale del potere di liquidazione dell'Amministrazione.
artt. 17, 19 e 20 T.U.I.R. (d.P.R. n. 917/1986)
testo vigente ratione temporis
Sono richiamati per individuare il regime impositivo applicabile alla prestazione in capitale e i criteri di tassazione separata e di liquidazione dell'imposta.
art. 37, commi 40 e 41, d.l. n. 223/2006
È invocato dall'Agenzia a sostegno della correttezza della riliquidazione effettuata.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
L'Amministrazione conserva il potere di liquidare le imposte dovute e di verificare la correttezza dell'aliquota applicata dal sostituto d'imposta, anche nella fattispecie in esame.
art. 64 l. n. 144/1999
È richiamato per evidenziare che i fondi integrativi del parastato sono stati soppressi a decorrere dal 1° ottobre 1999.
art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005
La Corte ne afferma l'inapplicabilità ratione temporis ai vecchi iscritti a vecchi fondi, essendo entrato in vigore dal 1° gennaio 2007.
artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 d.P.R. n. 917/1986
Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 la prestazione è tassata separatamente solo quanto alla sorte capitale.
art. 6 l. n. 482/1985
Alle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento si applica la ritenuta del 12,50%.
Massime di principio
- Nella disciplina transitoria delle prestazioni di previdenza complementare, per i lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 e iscritti a forme pensionistiche complementari esistenti a tale data, rileva il regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 per i montanti maturati entro tale termine.
- Il nuovo regime di tassazione agevolata introdotto dal d.lgs. n. 252/2005 non si applica ai "vecchi iscritti" a "vecchi fondi" per periodi e montanti non rientranti nel suo ambito temporale.
- In materia di prestazioni pensionistiche in capitale, occorre distinguere tra sorte capitale e somme qualificabili come rendimento, cui possono applicarsi regimi fiscali differenti.
- L'Amministrazione finanziaria può, nei limiti del procedimento di liquidazione, verificare la correttezza della tassazione operata dal sostituto d'imposta e procedere alla riliquidazione quando il quadro normativo applicabile lo consenta.
- Quando il giudice di merito applica un regime fiscale non coerente con la disciplina intertemporale della previdenza complementare, la decisione è cassabile; se i fatti sono già pacifici, la Corte può decidere nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente.
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