Cassazione Penale, Sentenza n. 28507/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano le ordinanze che hanno convalidato i provvedimenti del Questore che imponevano il divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni calcistiche per cinque anni e plurimi obblighi di comparizione presso la Questura. Due motivi: 1) violazione dell'art. 6, comma 2, L. 13/12/1989 n.401 per mancata e insufficiente motivazione circa la necessità di un plurimo (quadruplice) obbligo di presentazione, particolarmente gravoso per partite in trasferta; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per l'estensione dell'obbligo anche alle partite amichevoli, senza spiegare perché tali eventi dovessero rientrare nella prescrizione.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il GIP avesse adeguatamente motivato la necessità del plurimo obbligo di presentazione in relazione alla pericolosità concreta dei fatti attribuiti ai singoli (Gentili: recidiva DASPO e immagini di videosorveglianza che lo ritraggono come capo del gruppo; Vottari: riconoscimento come aggressore del sovrintendente), e che il giudice avesse, peraltro, mitigato la gravosità della misura riducendo a una sola presentazione le partite giocate in trasferta. Sulla possibile applicazione alle partite amichevoli, la Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui l'obbligo può valere anche per incontri amichevoli se tali eventi sono programmati e adeguatamente pubblicizzati, rendendoli conoscibili dal destinatario. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401
Consente l'adozione di divieti di accesso e prescrizioni di comparizione presso uffici o comandi di polizia; il GIP che convalida il provvedimento questorile deve motivare la necessità di un obbligo di comparizione plurimo, specialmente se gravoso (es. per trasferte)
Giurisprudenza di legittimità citata
Sez. 3, n. 3830 del 16/12/2008; Sez. 3, n. 13741 del 12/03/2009; Sez. 3, n. 47451 del 06/11/2008; Sez. 3, n. 40177 del 06/10/2010; Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011; Sez. 3, n. 12355 del 14/02/2023
Confermano che: a) il GIP deve motivare la necessità del plurimo obbligo di firma; b) l'obbligo di comparire può estendersi anche alle gare amichevoli purché siano conoscibili dal destinatario (programmate e adeguatamente pubblicizzate)
Massime di principio
- Il giudice che convalida un provvedimento questorile che impone obblighi di comparizione plurimi deve fornire motivazione specifica sulla necessità e proporzionalità del numero delle presentazioni, soprattutto per trasferte.
- La gravosità della misura (es. frequenti presentazioni per partite "fuori casa") può essere attenuata dal giudice in sede di convalida se le difese dimostrano eccessiva onerosità; pertanto presentare memoria difensiva dettagliata su questo punto è strategico.
- L'obbligo di comparire si applica anche alle partite amichevoli se queste sono programmate e adeguatamente pubblicizzate, cioè conosciute o conoscibili dal destinatario della prescrizione.
- Fattori come recidiva (precedenti DASPO) e prove (es. videosorveglianza, riconoscimenti di persone offese o operatori) rafforzano la valutazione di pericolosità e giustificano misure preventive più incisive.
- In cassazione è necessario evidenziare vizi specifici di diritto o di motivazione; questioni generiche sulla "eccessiva gravosità" senza dimostrazione concreta della carenza motivazionale rischiano l'inammissibilità del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28468/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28470/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28472/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28473/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28474/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28476/2024 del 16/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →