Sentenza n. 199/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’accertamento del diritto del ricorrente alla rideterminazione in parte qua dell’indennità di buonuscita con l’inclusione nella relativa base di calcolo anche dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis DL 21 settembre 1987 n. 387, e 1911 c. III Dlgs 15 Marzo 2010 n. 66 e per la condanna di Inps, Istituto Nazione della Previdenza Sociale al pagamento a favore del ricorrente delle somme dovutegli all’esito della riliquidazione del trattamento di fine servizio, con il computo nella base di calcolo anche dei sei scatti stipendiali ex art. 6bis DL 21 Settembre 1987 n. 387, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della debenza all’effettivo pagamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata rideterminazione dell’indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali, nonostante la diffida
Esito
Favorevole al ricorrente (ex militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri e titolare di trattamento pensionistico, ha chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione del TFS includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare. La cessazione dal servizio è avvenuta con posizione equiparata alle dimissioni volontarie, dopo il raggiungimento di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. A seguito della diffida, l’INPS non ha risposto. L’Istituto ha opposto che i sei scatti, secondo l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, non sarebbero riconoscibili ai fini del TFS in caso di cessazione a domanda e che sarebbe dovuta la contribuzione residua; ha inoltre richiamato le indicazioni ministeriali e sostenuto di non poter procedere senza la certificazione dell’amministrazione di appartenenza e la trasmissione del modello PA04. Ha infine sollevato, in modo generico, una questione di costituzionalità in riferimento agli artt. 3 e 81 Cost.
La decisione
Il TRGA ha accolto il ricorso e accertato il diritto alla rideterminazione della buonuscita includendo i sei scatti stipendiali. Ha ritenuto che l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applichi anche al personale dell’Arma dei Carabinieri collocato in quiescenza a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. L’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990 non ha fatto rivivere la precedente formulazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 che limitava il beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità o decesso; tale disciplina deve ritenersi abrogata, mentre l’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare mantiene espressamente applicabile l’art. 6-bis per il TFS. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina i sei scatti ai fini della base pensionabile e non modifica il calcolo dell’indennità di buonuscita. È stata respinta anche la difesa relativa al modello PA04: dal 1° aprile 2019 il sistema è passato alla gestione diretta delle posizioni assicurative da parte dell’INPS tramite le banche dati Uniemens-ListaPosPa, sicché spetta all’Istituto valutare i presupposti per la liquidazione. La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata: la fattispecie ricade direttamente nell’ambito applicativo della norma e la copertura finanziaria è questione che vincola il legislatore, non il giudice chiamato ad applicare la legge; l’INPS non ha inoltre dimostrato un contrasto concreto con gli artt. 3 e 81 Cost. Sulla somma spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria; gli interessi decorrono dalla scadenza originaria della tranche di TFS già scaduta. L’INPS è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge, CPA e IVA se dovuti.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
Il comma 2 estende l’attribuzione dei sei scatti “al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile”, con la precisazione che “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”.
La disposizione riconosce i sei scatti ai fini della buonuscita anche al personale delle forze di polizia che chieda il collocamento in quiescenza, se ha compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile, secondo le condizioni temporali previste.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Tale disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del codice dell’ordinamento militare, prevede, con riguardo all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio e ai soli fini del trattamento di fine rapporto, che “continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472”.
Per le forze di polizia a ordinamento militare, la disciplina dei sei scatti ai fini del TFS resta quella dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
L’art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997 non modifica, dunque, il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987.
La disciplina dell’art. 4, riferita all’aggiunta dei sei aumenti alla base pensionabile, non limita né modifica l’applicazione dell’art. 6-bis al calcolo dell’indennità di buonuscita.
art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, convertito dalla l. n. 468/1987
Ciò posto, si deve escludere che l’abrogazione di una disposizione che novella una precedente disposizione faccia rivivere la disposizione originaria. Di conseguenza l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990, che ha sostituito l’art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379/1987, non ha determinato la riviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione.
L’abrogazione della disposizione novellante non fa rivivere la versione originaria della disposizione novellata, salvo una volontà legislativa espressa o inequivoca; nel caso, la limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso non è più vigente.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010
Difetta, pertanto, nel caso di specie, la condizione minima per poter ritenere che l’abrogazione dell’art. 11 della L. n. 231/1990, che ha sostituito l’art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379/1987, abbia determinato la reviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione, che si deve ritenere piuttosto abrogata anch’essa.
L’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990 operata dal codice dell’ordinamento militare non determina la reviviscenza della formulazione originaria dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, che deve considerarsi anch’essa abrogata.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Sulla relativa somma dovranno essere corrisposti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della L. n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994.
Sulle somme dovute a titolo di riliquidazione spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Sulla relativa somma dovranno essere corrisposti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della L. n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994.
La disciplina richiamata esclude il cumulo fra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.
art. 12, comma 7, d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010
Per quanto attiene alla posta relativa agli interessi, va precisato che, poiché “le disposizioni riguardanti l’erogazione del trattamento di fine servizio, prevedono che le stesse siano liquidabili in due tranches, la prima pagabile dopo due anni (l’INPS ha 90 giorni di tempo da tale data) e la seconda l’anno successivo”, a mente di quanto da ultimo disposto dall’art. 12, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli interessi medesimi saranno computati sul predetto maggior importo spettante al ricorrente solo per la tranche di liquidazione già scaduta ed a far data dalla scadenza originaria della stessa.
Gli interessi sul maggior importo spettante decorrono dalla scadenza originaria della sola tranche del TFS già scaduta.
artt. 3 e 81 Cost.
Il principio della copertura finanziaria costituisce un limite per il legislatore, non per il giudice chiamato ad applicare la legge.
La copertura finanziaria non impedisce al giudice di applicare una disposizione vigente; la questione di legittimità costituzionale richiede argomenti concreti di irragionevolezza o di contrasto con i parametri costituzionali, non essendo sufficiente un richiamo generico all’evoluzione del sistema previdenziale.
Massime di principio
- L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, letto con l’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare, si applica al personale delle forze di polizia a ordinamento militare anche ai fini della liquidazione del TFS e riconosce i sei scatti al dipendente collocato in quiescenza a domanda quando abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile, nel rispetto delle condizioni temporali previste dalla disposizione.
- L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina l’attribuzione dei sei aumenti ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
- L’abrogazione di una disposizione che ha sostituito una norma precedente non fa rivivere la formulazione originaria della norma sostituita, salvo che la volontà legislativa di ripristinarla sia espressa o comunque certa e inequivocabile.
- Dal superamento del sistema del modello PA04 e dal passaggio alla gestione diretta delle posizioni assicurative tramite le banche dati Uniemens-ListaPosPa, la valutazione dei presupposti giuridici e contributivi per la liquidazione del TFS del personale del comparto difesa e sicurezza spetta all’INPS e non richiede una nuova validazione dell’amministrazione di appartenenza.
- Il principio di copertura finanziaria pone un limite al legislatore, non al giudice chiamato ad applicare una norma vigente; una censura di costituzionalità non è adeguatamente sostenuta da richiami generici alla spesa o all’evoluzione del sistema previdenziale, senza una concreta dimostrazione del contrasto con i parametri invocati.
- Sulle somme dovute per la rideterminazione del TFS spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria; gli interessi sul maggior importo sono computabili dalla scadenza originaria della tranche già scaduta.
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