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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4640/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura di custodia cautelare in carcere adottata dal G.I.P. nei confronti del ricorrente per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990, capo 15) con ruolo di promotore e organizzatore, nonché per plurimi episodi di acquisto, detenzione, trasporto e cessione di marijuana e altre sostanze (art. 73, comma 1). Il ricorrente deduceva quattro motivi: (1) manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione circa l'esistenza dell'associazione; (2) illogicità/contraddittorietà rispetto alle risultanze probatorie e alla configurazione del ruolo organizzativo; (3) vizi di motivazione circa la sussistenza dei delitti fine indicati nei capi 16, 17, 18, 20 e 22; (4) eccessività della misura cautelare e mancata sussistenza delle esigenze cautelari idonee a giustificarla. In aggiunta la difesa ha richiamato una pronuncia relativa al coindagato Daniele Caravetta, che avrebbe dato diversa valutazione ad una conversazione intercettata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su doglianze improponibili in sede di legittimità (ricomprendenti richieste di rivalutazione di fatto e di merito delle prove, in particolare delle trascrizioni di intercettazioni). La Corte ha richiamato il principio per cui la valutazione delle risultanze istruttorie è rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione, mancante nel caso di specie. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui per i reati associativi la commissione dei reati-fine non è necessaria per configurare l'associazione e che il vincolo associativo può essere provato con facta concludentia (contatti continui, viaggi per rifornimenti, basi logistiche, divisione dei compiti ecc.). La Corte ha ritenuto coerente la valutazione del Tribunale che ha qualificato il ricorrente come capo/organizzatore e ha confermato la sussistenza di esigenze cautelari attuali e concrete, anche alla luce dei contatti del ricorrente con soggetti criminali di rilievo (es. Francesco Patitucci e cosche reggine), nonché l'adeguatezza della custodia in carcere quale unica misura idonea. Per tali ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti

    La Corte richiama che per la configurabilità dell'associazione non è necessaria la prova della commissione dei reati-fine: l'esistenza del vincolo associativo può emergere da facta concludentia (contatti continui, viaggi per rifornimenti, basi logistiche, divisione dei compiti, modalità operative)

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1

    delitti di acquisto, detenzione, trasporto e cessione di sostanze stupefacenti

    I reati-fine possono concorrere a costituire l'insieme probatorio ma la loro ricorrenza non è condizione necessaria per dimostrare l'associazione

  • codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    presunzione relativa collegata a determinate ipotesi

    La Corte osserva che, anche prescindendo dalla presunzione relativa prevista da tale norma rispetto ai fatti di associazione, il giudice di merito ha fornito autonome e concrete emergenze indiziarie che giustificano la misura

  • codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter

    adempimenti successivi alla decisione

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è luogo per una nuova valutazione di merito delle prove: le critiche che si limitano a chiedere una diversa lettura delle intercettazioni o degli elementi indiziari sono inammissibili se non viene dimostrata una manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione del giudice di merito.
  • In materia di associazione per il traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) non è necessario provare la commissione dei reati-fine; l'esistenza del vincolo associativo può essere desunta da facta concludentia (contatti ripetuti, viaggi per rifornimenti, basi logistiche, divisione di ruoli e compiti, modalità operative).
  • La diversa valutazione di comportamenti o conversazioni riferite a coindagati non comporta automaticamente la caduta delle risultanze a carico di altri imputati: il ruolo specifico di ciascuno va valutato autonomamente e può giustificare misure differenti.
  • La sussistenza del ruolo di organizzatore/capo può legittimare l'applicazione della misura cautelare più grave (custodia in carcere) se emergono concrete esigenze cautelari, come il rischio di reiterazione del reato, l'inquinamento delle prove o i legami con contesti criminali di maggiore pericolosità.
  • Per impugnare efficacemente una misura cautelare in sede di legittimità occorre dimostrare vizi di motivazione che travalichino la mera divergenza di apprezzamento, ossia errori logici evidenti o violazioni di legge nella valutazione probatoria.

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