Cassazione Penale, Ordinanza n. 24251/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 29 gennaio 2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Ancona aveva rigettato parzialmente la richiesta di liberazione anticipata, limitatamente alle frazioni detentive comprese tra il 9 giugno 2021 e il 9 dicembre 2022 e tra il 9 giugno 2023 e il 9 giugno 2024. Nel ricorso è stata dedotta un'unica censura, ma la Corte rileva che essa non individua specifici profili dell'ordinanza da contestare e mira invece a ottenere una nuova valutazione del merito dei presupposti per la concessione del beneficio. La Corte evidenzia che il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente valorizzato il compendio informativo, considerando le sanzioni disciplinari irrogate al detenuto il 16 gennaio 2021, l'8 marzo 2022 e il 14 marzo 2023, ritenute indice di inadeguatezza del percorso di revisione critica. La gravità di tali infrazioni è stata considerata idonea a incidere negativamente anche sulle frazioni semestrali contigue oggetto di valutazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza fosse generica e sostanzialmente volta a sollecitare una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre confermato la correttezza del ragionamento del Tribunale di sorveglianza, che aveva attribuito rilievo alle infrazioni disciplinari del detenuto e alla loro incidenza negativa sui semestri contigui. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
liberazione anticipata
beneficio penitenziario che presuppone la positiva valutazione della condotta del detenuto nei periodi di riferimento; nel caso di specie il beneficio è stato negato parzialmente per la presenza di infrazioni disciplinari.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il ricorso non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito dei presupposti già esaminati dal giudice di sorveglianza.
- La valutazione della condotta del detenuto ai fini della liberazione anticipata può essere compiuta per singoli semestri e la negatività derivante da comportamenti particolarmente gravi può estendersi anche ai semestri contigui.
- Le sanzioni disciplinari inflitte durante l'esecuzione della pena possono costituire indice di mancato percorso di revisione critica e legittimare il diniego del beneficio della liberazione anticipata.
- Il ricorso in cassazione è inammissibile quando la doglianza è generica e non individua specifici errori del provvedimento impugnato.
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