Cassazione Civile, Ordinanza n. 19219/2022 del 15/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (gestore servizio idrico)
La controversia
La controversia trae origine da una causa promossa da alcuni utenti del servizio idrico contro il gestore del servizio, per ottenere la riduzione del canone dell’acqua e il risarcimento dei danni lamentati in ragione della non potabilità dell’acqua fornita per un determinato periodo. In primo grado era stata accolta la domanda degli utenti, con condanna del gestore alla restituzione del 50% del canone per il periodo indicato e al risarcimento dei danni, oltre al rigetto della domanda di manleva proposta dal gestore verso gli enti chiamati in causa. In appello il gestore ha insistito: 1) nel difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di riduzione tariffaria, sostenendo che la pretesa implicasse un sindacato su provvedimenti amministrativi di riduzione tariffaria; 2) nella giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva verso la Regione Lazio, deducendo che tale domanda riguardasse esclusivamente rapporti civilistici tra le parti; 3) nell’omesso esame del ruolo decisivo della Regione Lazio nella vicenda. Il Tribunale ha respinto l’appello, ma ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva nei confronti della Regione e dell’Autorità d’ambito. In cassazione il gestore ha riproposto tre motivi: difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda degli utenti; violazione delle norme sul servizio idrico e dell’art. 1218 c.c. quanto alla giurisdizione sulla manleva; omesso esame di fatto decisivo sul ruolo della Regione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la domanda degli utenti riguardasse solo l’inadempimento del gestore nel rapporto di utenza e non l’impugnazione di atti o omissioni amministrative. Ha accolto il secondo motivo, affermando la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva proposta dal gestore nei confronti della Regione Lazio, perché la garanzia impropria era solo riflesso della domanda principale proposta dagli utenti contro il gestore, già devoluta alla giurisdizione ordinaria. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al capo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Viterbo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per giurisdizione, violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo
art. 1218 c.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della responsabilità contrattuale del gestore e della domanda di manleva; la Corte ricostruisce la controversia come inerente all’inadempimento del rapporto di utenza
art. 1176 c.c.
invocato dalla ricorrente per escludere la propria responsabilità; la Corte non accoglie la censura sul punto perché il primo motivo è infondato
art. 133 c.p.a.
richiamato dal giudice d’appello per fondare la giurisdizione amministrativa sulla manleva; la Cassazione esclude che ricorra, nel caso, una controversia devoluta al giudice amministrativo
art. 13 d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31
norma attuativa della direttiva sulla qualità delle acque destinate al consumo umano; serve alla Corte per qualificare l’erogazione di acqua non potabile come inadempimento dell’obbligazione del gestore
art. 9 Direttiva CEE 3 novembre 1998, n. 83
richiamato come fonte sovranazionale dell’obbligo di conformità dell’acqua ai livelli minimi di potabilità
art. 141 d.lgs. 152/2006
menzionato nel secondo motivo come norma asseritamente violata, ma la Corte decide la questione principalmente sul riparto di giurisdizione
art. 12 d.lgs. 31/2001
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza che la Corte ne sviluppi un’autonoma interpretazione
O.P.C.M. 3921/2011
richiamata dalla ricorrente nel secondo motivo, senza specifica elaborazione in sentenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per escludere, in ragione dell’accoglimento del ricorso, il versamento dell’ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- La domanda dell’utente contro il gestore del servizio idrico per fornitura di acqua non potabile e riduzione del corrispettivo va qualificata come azione avente causa nel rapporto contrattuale di utenza, con giurisdizione del giudice ordinario, poiché l’eventuale attività programmatoria o organizzativa della pubblica amministrazione costituisce solo il presupposto dell’inadempimento del gestore.
- L’erogazione di acqua che non rispetti i livelli minimi di potabilità integra inadempimento dell’obbligazione assunta dal gestore del servizio idrico, obbligo che deriva anche da fonti normative sovranazionali e nazionali di settore.
- La domanda di manleva o garanzia impropria proposta dal gestore nei confronti dell’ente pubblico segue, di regola, la giurisdizione della domanda principale quando ne costituisce il riflesso accessorio; se la domanda principale appartiene al giudice ordinario, anche la garanzia impropria può restare devoluta al giudice ordinario.
- Il sindacato sulla giurisdizione deve distinguere tra controversie che implicano l’impugnazione dell’esercizio di un potere amministrativo e controversie che riguardano soltanto l’esecuzione di un rapporto privatistico: nel secondo caso non vi è spazio per la giurisdizione amministrativa.
- In presenza di domanda risarcitoria e di restituzione connesse alla non conformità del servizio reso, la corretta qualificazione del rapporto è decisiva per il riparto di giurisdizione e per l’ammissibilità della chiamata in garanzia verso soggetti pubblici.
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