Cassazione Penale, Sentenza n. 1358/2022 del 14/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 30/07/2021 che aveva rigettato l'istanza di riesame e confermato il decreto di sequestro preventivo, funzionale alla confisca diretta e per equivalente, emesso dal GIP di Nocera Inferiore il 17/06/2021 per i reati previsti dall'art. 81 c.p. e dagli artt. 3 e 4 del d.lgs. 74/2000 in relazione a una frode carosello realizzata mediante presunte false lettere di intenti. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo in particolare che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile la disciplina introdotta dal decreto legge 34/2019 e che la falsità della lettera di intenti non poteva essere conosciuta dall'indagato, poiché la società emittente avrebbe adempiuto agli obblighi fiscali e sarebbe stata valutata affidabile da una società di rating; inoltre contesta che non sia stato adeguatamente considerato il ruolo dell'emittente e le verifiche effettuate dal ricorrente.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che l'ordinanza impugnata contenga una motivazione adeguata, che ricostruisce gli elementi emersi dalle indagini: la lettera di intenti era stata emessa da una società di recente costituzione (meno di 12 mesi), priva di operazioni all'estero e quindi priva dei requisiti per lo status di esportatore abituale e del relativo plafond IVA; risultano emissioni di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti con imponibile di euro 1.102.950 e dichiarazioni IVA con dati inconsistentemente maggiorati e IVA evasa pari a euro 242.648. Il Tribunale ha ritenuto altresì che il ricorrente, legale rappresentante della società cedente, non abbia compiuto verifiche basilari (ad es. visura camerale che avrebbe mostrato l'assenza di iscrizione) limitandosi a verificare la trasmissione telematica della lettera all'Agenzia delle Entrate e affidandosi a controlli di rating posteriori. La Corte osserva che le censure sono inammissibili perché consistono in riesame di fatti e prova e in estrapolazione di singoli passaggi dalla motivazione. Infine ricorda che la valutazione dell'elemento soggettivo in sede di riesame è possibile solo se di immediata evidenza. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
La norma sulla continuazione e/o partecipazione al reato è richiamata nel contesto dell'imputazione complessiva; la Corte non entra nel merito ma prende atto dell'inquadramento accusatorio operato in primo grado
artt. 3 e 4 d.lgs. 74/2000
Norme che disciplinano i delitti tributari contestati (omessa dichiarazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti e altri reati fiscali); la decisione conferma che gli elementi indiziari raccolti erano ritenuti sufficienti per il sequestro preventivo funzionale alla confisca
decreto-legge 34/2019
Richiamato nella controversia circa l'eventuale applicabilità alla materia delle lettere di intenti; il Tribunale aveva ritenuto che la disciplina invocata non potesse svuotare l'accertata falsità della lettera di intenti nei fatti esaminati
Giurisprudenza di legittimità e Corte Costituzionale
Sez. 6, n. 615 del 6/2/2014; Sez. 2, n. 2808 del 2/10/2008; Sez. 4, n. 23944 del 21/5/2008; Sez. 1, n. 2173 del 11/5/2007; Corte Cost. ord. 157 del 18/4/2007
Principi richiamati relativi al limite del riesame in sede di ordinanza di sequestro: il giudice del riesame può valutare il fumus del reato e la mancanza dell'elemento soggettivo solo se tale mancanza è di immediata e manifesta evidenza; non è consentito il sindacato di merito sui fatti e sulle prove
Massime di principio
- In sede di impugnazione di misure cautelari patrimoniali per reati tributari, le censure che chiedono un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove sono, di regola, inammissibili in Cassazione
- La sussistenza del fumus del reato e dell'elemento soggettivo può essere rilevata dal giudice del riesame, ma la valutazione in sede di legittimità è ammessa solo se il vizio è di immediata e manifesta evidenza
- Per difendersi efficacemente da contestazioni legate a presunte false lettere di intenti, è cruciale documentare e conservare le verifiche preventive effettuate (es. visure camerali, certificazioni sull'esportatore abituale, controllo del plafond, data e contenuto delle comunicazioni all'Agenzia delle Entrate)
- La semplice trasmissione telematica della lettera di intenti all'Agenzia delle Entrate o un parere di una società di rating non sostituiscono verifiche dirette e tempestive sulla sussistenza dei requisiti del fornitore; tali controlli elementari sono rilevanti per escludere responsabilità del cessionario
- Nel formulare ricorsi per motivi di motivazione è rilevante confrontarsi compiutamente con l'intera argomentazione del provvedimento impugnato ed evitare l'estrapolazione mirata di singoli passaggi della motivazione
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