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Sentenza

Sentenza n. 6451/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- pubbl. il 27/01/2025 R.G. n. -OMISSIS- passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202513451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 610,01 oltre interessi legali a titolo di compenso individuale accessorio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l’inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La pronuncia ottemperanda aveva riconosciuto al ricorrente il diritto al pagamento di € 610,01, oltre interessi legali, per compenso individuale accessorio relativo al periodo di servizio a tempo determinato. La sentenza era stata notificata al Ministero il 29 maggio 2025 e il passaggio in giudicato era stato certificato il 9 ottobre 2025. Il ricorrente ha rappresentato che il pagamento non era stato eseguito, neppure parzialmente, e ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza contestare i fatti né dimostrare l’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’inottemperanza del Ministero. La mancata contestazione dei fatti allegati dal ricorrente e l’assenza di qualsiasi prova dell’avvenuto pagamento hanno consentito di ritenere non eseguita la sentenza passata in giudicato. Il giudice ha ribadito che il giudizio di ottemperanza mira a far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti pratici della pronuncia giudiziale e che l’amministrazione è sempre tenuta a conformarsi al giudicato, senza discrezionalità sull’an e sul quando dell’adempimento e con una limitata discrezionalità soltanto sulle modalità esecutive. Il Ministero è stato quindi ordinato a corrispondere € 610,01, oltre interessi legali, nonché € 150,00 per il contributo unificato del giudizio, ove tali somme non fossero già state pagate, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di persistente inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, senza compenso e con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori trenta giorni per provvedere a istanza di parte. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione di una pronuncia giurisdizionale ineseguita.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Individua tra i contenuti della pronuncia giurisdizionale la verifica dell’esatta esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è diretto a far conseguire al ricorrente vittorioso il risultato pratico riconosciuto dalla pronuncia giurisdizionale e non attuato dall’amministrazione.
  • L’amministrazione è obbligata a dare esecuzione al giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di opportunità, di interesse pubblico, di difficoltà pratica o di insufficienza delle risorse finanziarie.
  • Nell’esecuzione del giudicato l’amministrazione non dispone di discrezionalità quanto all’an e al quando dell’adempimento; può residuare soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di esecuzione.
  • La mancata contestazione, da parte dell’amministrazione costituita, dei fatti allegati dal ricorrente e l’assenza di elementi comprovanti l’adempimento consentono di accertare l’inottemperanza.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, definendone poteri, termine di intervento e facoltà di delega.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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