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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31434/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine dal licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente nel 2012, fondato su un addebito disciplinare secondo cui, durante il turno di lavoro, il lavoratore avrebbe abbandonato la postazione e si sarebbe recato presso un impianto di raccolta carburante da cui avrebbe prelevato indebitamente benzina tramite una tubazione, insieme a un altro dipendente. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento sostenendone l’illegittimità. In cassazione ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare, dell’art. 5 L. n. 604/1966 e dell’art. 7 L. n. 300/1970, oltre all’art. 89 c.p.c., lamentando che la decisione avesse valorizzato un precedente episodio di sottrazione di carburante non contestato e avesse ritenuto sufficiente una prova indiziaria/ragionevole probabilità senza una prova piena del fatto; con il secondo ha censurato la pretesa mancata valutazione complessiva di atti e prove e l’apprezzamento di inattendibilità di un testimone; con il terzo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancata partecipazione del lavoratore al prelievo di carburante compiuto dal collega.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il richiamo al fatto del 21 giugno 2012 fosse stato usato dalla corte di merito solo come elemento di conferma indiretta dell’accertamento, senza introdurre un addebito nuovo o diverso rispetto a quello contestato, sicché non vi era violazione del principio di immutabilità della contestazione. Ha escluso che vi fosse violazione dell’art. 2697 c.c., osservando che il giudice di merito non aveva invertito l’onere della prova ma aveva deciso sulla base del compendio probatorio, potendo anche ricorrere al ragionamento presuntivo. Ha inoltre considerato insindacabile in cassazione la cancellazione di espressioni offensive ex art. 89 c.p.c. perché misura ordinatoria. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché mirava solo a ottenere una diversa valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, era precluso il vizio motivazionale ex art. 348-ter c.p.c. e il ricorrente non aveva indicato e dimostrato la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado. Al ricorrente sono state anche poste a carico le spese e l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata richiamata come norma processuale per veicolare le censure di violazione di legge, ma le doglianze sono state ritenute in parte non pertinenti e in parte inammissibili perché dirette a contestare l’accertamento di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stata evocata per dedurre vizi di attività del giudice, ma la censura è stata ricondotta a una richiesta di rivalutazione del merito, non ammissibile in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È stata richiamata per lamentare omesso esame di un fatto decisivo, ma il motivo è stato ritenuto precluso dalla doppia conforme.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che la violazione dell’art. 116 non può essere invocata per ottenere una diversa lettura delle prove o per contestare il libero apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 89 c.p.c.

    Il potere del giudice di ordinare la cancellazione di espressioni sconvenienti o offensive è qualificato come ordinatorio e non decisorio, quindi non sindacabile in sede di legittimità.

  • art. 5 della legge n. 604 del 1966

    L’onere di provare la sussistenza del giustificato motivo o della giusta causa resta a carico del datore di lavoro; tuttavia non è violata la norma se il giudice decide sulla base delle prove acquisite e di ragionamenti presuntivi.

  • art. 7 della legge n. 300 del 1970

    È stata richiamata in relazione al principio di immutabilità della contestazione disciplinare e al diritto di difesa del lavoratore; la Corte ha escluso la sua violazione nel caso concreto.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’art. 2697 ricorre solo se l’onere probatorio è posto a carico di una parte diversa da quella prevista dalla legge; non quando si censura la valutazione delle prove compiuta dal giudice.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è preclusa la deduzione del vizio di motivazione, salvo che il ricorrente indichi e dimostri che le ragioni di fatto delle due decisioni siano diverse.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • In tema di licenziamento disciplinare, il principio di immutabilità della contestazione è violato solo se il provvedimento espulsivo si fonda su fatti storici nuovi o diversi rispetto a quelli contestati, con concreta lesione del diritto di difesa; il mero richiamo a un episodio ulteriore come elemento confermativo non integra di per sé violazione.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. non può essere prospettata per contestare il modo in cui il giudice ha valutato le prove: essa sussiste solo quando l’onere della prova sia stato erroneamente attribuito alla parte sbagliata.
  • Il ragionamento presuntivo è una modalità fisiologica di accertamento del fatto e non comporta, di per sé, violazione delle regole sull’onere della prova.
  • La cancellazione di espressioni sconvenienti o offensive ex art. 89 c.p.c. è un potere ordinatorio del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione.
  • Le censure che mirano a ottenere una diversa ponderazione delle prove o una nuova ricostruzione dei fatti sono inammissibili in sede di legittimità, poiché l’apprezzamento delle risultanze istruttorie spetta al giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c. è precluso se il ricorrente non dimostra la diversità delle rationes decidendi delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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