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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9430/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame del 06/09/2024 che aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo su n.8 box demaniali (in particolare il box n.10 in uso all'Urso), contestando i reati di cui agli artt.54 e 1161 cod. nav. Il ricorrente deduceva quattro motivi principali: 1) violazione dell'art.309, comma 10 c.p.p. per deposito tardivo della motivazione (oltre i termini previsti) con conseguente perdita di efficacia della misura reale; 2) motivazione inesistente o apparente e mancata autonoma valutazione del GIP (artt.321, 324, 309 c.p.p.), con accusa di mero recepimento delle tesi del PM; 3) error in iudicando sul fumus commissi delicti e sull'elemento soggettivo, per aver ritenuto abusiva l'occupazione del box nonostante la presunta tacita rinnovazione del contratto e vizi nella disdetta/recissione (richiamo a clausole contrattuali e al Regolamento comunale); 4) error in iudicando sul periculum in mora (art.292 e art.309, comma 9 c.p.p.), censurando l'integrazione della motivazione da parte del tribunale del riesame anziché l'annullamento del decreto del Gip privo di adeguata valutazione cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo (il termine per il deposito della motivazione di cui all'art.309, comma 10 c.p.p. non opera a pena di inefficacia nei riesami sulle misure cautelari reali, alla luce della giurisprudenza di legittimità). Il secondo, terzo e quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili per genericità o carenza di fondamento: il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la decisione e rilevato autonomia di valutazione del GIP; il regolamento comunale (delibera 14/04/2018) aveva fatto venir meno la possibilità di rinnovo tacito dei contratti, rendendo irrilevante la tardiva notifica della disdetta; l'integrazione della motivazione sul periculum da parte del tribunale del riesame è stata ritenuta legittima poiché la motivazione originaria non era del tutto mancante ma solo da specificare. Conseguentemente è stata confermata l'efficacia del sequestro preventivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma (euro 3.000).

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale

    art. 309, comma 9 e 10; art. 292; art. 321; art. 324, comma 7

    La Corte ha interpretato il rinvio di cui all'art.324, comma 7 al comma 10 dell'art.309 come riferito alla formulazione originaria dell'art.309: il termine perentorio per il deposito della motivazione stabilito dal novellato art.309, comma 10 non si applica al riesame delle misure reali; inoltre il tribunale del riesame può integrare la motivazione del Gip se questa non è totalmente mancante, mentre la carenza assoluta della motivazione sul periculum comporterebbe nullità.

  • Codice della navigazione

    Norme richiamate per definire la fattispecie contravvenzionale contestata (illecita occupazione/uso dei beni demaniali marittimi), ritenute idonee a sostenere il fumus commissi delicti nel contesto dell'illecita permanenza sul demanio.

  • Delibera Comunale / Regolamento mercato ittico di Gallipoli

    Delibera CC n.16/2018; Regolamento art.10 e art.11 (14/04/2018)

    Il regolamento notificato nel 2018 prevedeva che i contratti in essere cessassero alla naturale scadenza (15 anni) e impediva il rinnovo tacito: la Corte ha ritenuto che tale notifica renda superflua qualsiasi successiva disdetta, ostando alla tesi di rinnovo tacito invocata dal ricorrente.

  • Legge 8 aprile 2015, n.47

    modifiche introdotte al comma 10 art.309 e al sistema cautelare

    Riferita nel dibattito interpretativo: la Corte ha ritenuto che le modifiche non abbiano reso applicabile il termine perentorio di deposito della motivazione ai riesami reali, confermando orientamenti precedenti delle Sezioni Unite.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. U. n.18954/2016 (Capasso); Sez.3 n.52157/2018; Sez. U. n.26268/2013 (Cavalli); Sez.5 n.11985/2017; Sez.3 n.3038/2023

    La Corte ha richiamato precedenti di legittimità sul carattere recettizio del rinvio normativo, sulla differenziazione tra misure reali e personali e sui poteri del tribunale del riesame (possibilità di integrazione della motivazione quando non totalmente mancante; requisito di autonoma valutazione del giudice cautelare va inteso sul provvedimento nel suo complesso).

Massime di principio

  • Nei procedimenti di riesame relativi a misure cautelari reali il termine previsto dall'art.309, comma 10 c.p.p. per il deposito della motivazione non opera a pena di inefficacia della decisione: il deposito tardivo non determina automaticamente la caducazione della misura.
  • Il tribunale del riesame può integrare la motivazione del Gip quando questa non sia del tutto assente; invece la mancanza assoluta della motivazione sul periculum in mora sarebbe causa di nullità.
  • Il requisito dell'autonoma valutazione del giudice cautelare deve emergere dalla motivazione complessiva del provvedimento: non è necessario che il giudice motivi punto per punto ogni contestazione purché risulti l'esercizio di valutazione critica e distinta rispetto alle richieste del PM.
  • Una modifica regolamentare comunale, debitamente notificata (es. che esclude il rinnovo tacito dei contratti), può impedire l'operatività della tacita rinnovazione e rendere irrilevante la successiva disdetta tardiva.
  • Per giustificare il periculum in mora nella misura reale può essere sufficiente l'illegittima e perdurante occupazione del bene demaniale e il concreto pregiudizio agli interventi pubblici programmati (vale a dire il rischio di prosecuzione del reato di natura permanente).
  • In sede di cassazione sono inammissibili i motivi generici, aspecifici o che non indicano chiaramente il vizio di legittimità: le censure devono essere autosufficienti e confrontarsi con la motivazione impugnata.

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