Sentenza del 17/05/2017 n. 12268 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente contestava la sentenza della C.T.R. del Lazio, sostenendo principalmente che l'appello dell'Ufficio fosse inammissibile per il tardivo o omesso deposito della copia dell'atto presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale e per il mancato deposito della ricevuta di spedizione postale. Contestava inoltre la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza in merito alla base imponibile soggetta all'aliquota del 12,50% applicabile alle somme derivanti dalla liquidazione della partecipazione al fondo previdenziale integrativo aziendale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della contribuente. Ha stabilito che la notifica dell'appello eseguita tramite messo autorizzato equivale a quella effettuata tramite ufficiale giudiziario e non impone alla parte, a pena di inammissibilità, il deposito della copia dell'appello previsto per le notifiche effettuate direttamente tramite servizio postale. Ha inoltre chiarito che, quando la notifica è eseguita da ufficiale giudiziario o messo autorizzato, è sufficiente il deposito dell'originale dell'atto con la relata di notifica, senza necessità di depositare anche la ricevuta della spedizione postale utilizzata dal notificatore. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la dedotta difformità tra motivazione e dispositivo riguardava una questione processuale e non un vizio di motivazione deducibile nei termini prospettati. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto effettive difese in Cassazione.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2
Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'Ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.
L'onere di depositare copia dell'appello presso la segreteria della commissione riguarda le notifiche effettuate direttamente dalla parte tramite il servizio postale. La notifica eseguita da un messo autorizzato è equiparata a quella dell'ufficiale giudiziario e non comporta tale sanzione di inammissibilità.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 4
La notificazione effettuata tramite messo autorizzato è considerata, ai fini processuali, equivalente alla notificazione eseguita tramite ufficiale giudiziario.
Art. 123 disp. att. c.p.c.
L'obbligo di dare avviso dell'avvenuta notificazione dell'appello alla cancelleria grava sul soggetto notificatore. Il suo mancato adempimento non determina automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione quando la notifica sia stata eseguita da un soggetto diverso dalla parte.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22
Il ricorrente deve depositare l'originale del ricorso notificato oppure la copia del ricorso spedito per posta con la fotocopia della ricevuta di spedizione.
La ricevuta di spedizione deve essere depositata quando la parte notifica direttamente l'atto tramite servizio postale. Se la notifica è eseguita da ufficiale giudiziario o messo autorizzato, è sufficiente depositare l'originale dell'atto con la relata di notifica.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 3
La disciplina della notifica diretta tramite raccomandata postale costituisce il presupposto per l'obbligo di depositare la relativa ricevuta di spedizione.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'eventuale contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo costituisce un vizio processuale riconducibile alla nullità della sentenza, non un semplice vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura relativa alla contraddizione tra motivazione e dispositivo non può essere qualificata come vizio di motivazione quando investe l'individuazione del comando giudiziale.
T.U.I.R., art. 42, comma 4
La sentenza impugnata aveva individuato l'applicazione dell'aliquota del 12,50% secondo i criteri previsti per la determinazione dell'imponibile relativo alle somme corrisposte in relazione al rapporto previdenziale.
T.U.I.R., art. 16
La parte eccedente rispetto alle somme riconducibili ai versamenti del contribuente era stata assoggettata all'aliquota del 35,74%, secondo il regime fiscale richiamato dalla sentenza di merito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'obbligo di depositare la copia dell'appello presso la segreteria della commissione e la ricevuta di spedizione postale dipende dalla modalità concreta di notificazione: tali adempimenti sono particolarmente rilevanti quando la parte provvede direttamente tramite raccomandata postale.
- La notificazione eseguita tramite messo autorizzato è, ai fini processuali, assimilata a quella dell'ufficiale giudiziario. In tale caso, il deposito dell'originale dell'atto corredato dalla relata di notifica normalmente assolve gli oneri di costituzione, senza necessità di produrre la ricevuta postale utilizzata dal messo.
- Le irregolarità relative agli adempimenti del soggetto notificatore non ricadono automaticamente sulla parte notificante, soprattutto quando la parte si sia avvalsa di un soggetto qualificato per la notificazione.
- La distinzione tra notifica diretta a mezzo posta e notifica tramite ufficiale giudiziario o messo autorizzato è decisiva per stabilire quali documenti debbano essere depositati e quali conseguenze processuali derivino dalla loro mancanza.
- Una contestazione relativa al contrasto tra motivazione e dispositivo deve essere qualificata correttamente: se il contrasto rende incerto il comando giudiziale, si tratta di un vizio processuale da dedurre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non di un semplice vizio motivazionale.
- La Corte di cassazione può rigettare un ricorso anche quando la parte richiami il numero errato dell'art. 360 c.p.c., purché il contenuto della censura consenta di individuare chiaramente il vizio processuale denunciato.
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