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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/985

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/985 della Commissione, del 24 aprile 2026, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana

Normativa europea32026R0985

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo esteso la mappatura europea delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana, tenendo conto dei nuovi focolai e dei miglioramenti della situazione epidemiologica in varie aree dell’Unione. La Commissione sostituisce l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ridefinendo o riclassificando numerose zone in classi I, II e III. L’intervento è motivato dall’urgenza sanitaria e mira a contenere la diffusione della malattia, con applicazione immediata dal giorno successivo alla pubblicazione.

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana nell’Unione europea.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e alle aree territoriali elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, con effetto diretto in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Incide sulla delimitazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana, sulla base dell’evoluzione epidemiologica notificata in Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Spagna, Estonia, Ungheria, Bulgaria, Grecia, Croazia e altri Stati elencati. Le misure riguardano suini detenuti e selvatici e, indirettamente, i movimenti di animali e prodotti di origine suina; non introduce una disciplina generale nuova, ma sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento 2023/594.

Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/985 della Commissione modifica il quadro territoriale delle restrizioni applicabili alla peste suina africana nell’Unione europea. L’intervento si colloca nel sistema del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che disciplina misure speciali di controllo delle malattie per i suini detenuti e selvatici, ed è adottato per adeguare le restrizioni alla situazione epidemiologica più recente.

Finalità e contesto sanitario

La Commissione richiama la natura particolarmente grave della peste suina africana, evidenziando l’impatto sui suini detenuti e selvatici, sulla redditività degli allevamenti, sui movimenti intracomunitari e sulle esportazioni verso Paesi terzi. I considerando sottolineano che la situazione nell’Unione è dinamica e richiede interventi tempestivi per prevenire un’ulteriore diffusione della malattia.

Base giuridica

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3. Nei considerando sono richiamate anche le misure operative del regolamento delegato (UE) 2020/687 e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che costituiscono il quadro tecnico e procedurale per l’istituzione, la modifica e la revoca delle zone di restrizione.

Motivazioni delle modifiche territoriali

La Commissione riferisce nuovi focolai notificati da Germania, Italia, Polonia, Slovacchia e Spagna, nonché un nuovo focolaio in suini domestici in Italia. In parallelo, alcune aree della Germania risultano aver beneficiato di un miglioramento della situazione epidemiologica, mentre in Lettonia e Lituania alcune porzioni di territorio sono state riclassificate o declassate in ragione dell’assenza di focolai nei periodi di riferimento considerati.

In particolare:

  • in Germania e in Italia vengono ampliate o ridefinite varie zone soggette a restrizioni a seguito di nuovi focolai in suini selvatici o detenuti;
  • in Germania alcune zone sono ricollocate tra le categorie di restrizione in funzione dell’evoluzione del rischio;
  • in Lettonia e Lituania alcune aree passano da restrizioni più severe a categorie meno restrittive, in ragione dell’assenza di focolai nei tempi previsti;
  • vengono aggiornate anche le elencazioni di Estonia, Ungheria, Bulgaria, Grecia, Croazia, Spagna e altri Stati membri, secondo la classificazione in zone I, II e III.

Contenuto normativo dell’articolo 1

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sia sostituito integralmente dal testo allegato al nuovo atto. Il cambiamento è sostanziale: non si tratta di una modifica puntuale, ma di una nuova versione completa della cartografia delle zone infette e soggette a restrizioni nell’Unione.

Struttura dell’allegato

L’allegato è articolato in tre parti:

  • Parte I: zone soggette a restrizioni I;
  • Parte II: zone soggette a restrizioni II;
  • Parte III: zone soggette a restrizioni III.

Per ciascuno Stato membro interessato, il testo individua province, distretti, comuni o porzioni di territorio. In molti casi la delimitazione è estremamente granulare e fa riferimento a strade, linee ferroviarie, fiumi, confini amministrativi, aree naturali o porzioni specifiche di centri abitati e perfino di aeroporti o siti industriali.

Effetti pratici

Per operatori della filiera suinicola, veterinari, imprese di trasformazione, logistica e commercio, il regolamento comporta l’immediato aggiornamento delle aree in cui si applicano le misure speciali di controllo previste dal regolamento 2023/594. Ciò incide sui movimenti di suini e prodotti, sulle condizioni di commercializzazione e sulle misure di biosicurezza da rispettare nelle zone classificate.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione sottolinea l’urgenza dell’intervento, proprio in ragione del rischio di diffusione della malattia, rendendo immediatamente operative le nuove delimitazioni territoriali.

Rapporto con gli altri atti UE

Il regolamento si inserisce nel sistema di sanità animale dell’Unione, coordinandosi con:

  • regolamento (UE) 2016/429;
  • regolamento delegato (UE) 2020/687;
  • regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, come già modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/767.

In sintesi, il regolamento 2026/985 è un aggiornamento tecnico ma di forte impatto operativo, perché ridefinisce le aree soggette a restrizioni per la peste suina africana sulla base dei nuovi dati epidemiologici disponibili.

Disposizioni principali

Sostituzione dell’allegato I del regolamento 2023/594

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo allegato al nuovo regolamento. Ne consegue l’aggiornamento delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana, in funzione della situazione epidemiologica più recente.

Aggiornamento delle zone in funzione dei nuovi focolai e dei miglioramenti epidemiologici

I considerando descrivono i motivi delle modifiche: nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Germania, Italia, Polonia, Slovacchia e Spagna; un nuovo focolaio in suini domestici in Italia; miglioramenti in alcune aree della Germania e in parte della Lituania e della Lettonia. Il regolamento riclassifica pertanto varie aree da zona I a II, da zona II a III, oppure riduce o sopprime alcune zone in Germania, Lettonia e Lituania.

Riferimenti alle basi giuridiche e alle misure di controllo

La base giuridica è l’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. Nei considerando sono richiamati anche il regolamento delegato (UE) 2020/687 e le misure previste dagli articoli 22, 25, 40, 63, 64, 65 e 67 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, nonché le misure di riduzione del rischio previste dal codice sanitario WOAH per gli animali terrestri.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato con delimitazione territoriale dettagliata

L’allegato sostituisce l’allegato I del regolamento 2023/594 e contiene un elenco molto analitico delle zone soggette a restrizioni I, II e III per Stato membro, regione, provincia, distretto, comune o porzione di territorio, con frequenti delimitazioni tramite strade, ferrovie, fiumi, confini comunali e altre infrastrutture.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleallevamentomovimentazione di animalicommercio intracomunitariomisure di controllo delle malattie

Testo integrale

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