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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32485/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto di lavori stipulato tra una società appaltatrice e un’azienda ospedaliera universitaria. Il Tribunale aveva accertato con sentenza non definitiva l’anomalo andamento del rapporto per la sospensione illegittima dei lavori disposta dal committente per un periodo determinato, e con sentenza definitiva aveva condannato il committente al risarcimento di una serie di danni quantificati previa consulenza tecnica d’ufficio. In appello la decisione di primo grado è stata in parte riformata, con drastica riduzione dell’importo riconosciuto. La società appaltatrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo articolato in più censure, denunciando: nullità della sentenza e motivazione apparente o erronea; violazione delle norme richiamate in tema di riserve e danni da sospensione dei lavori; omesso riconoscimento del maggior onere per mancata produttività, degli interessi moratori, delle spese per personale fisso di cantiere, delle spese fisse di cantiere e delle spese per polizze fideiussorie. La resistente ha eccepito e contrastato il ricorso con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in sostanza, che le doglianze mirassero a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre condiviso l’impostazione della sentenza impugnata secondo cui: per il maggior onere da mancata produttività non era stata formulata una riserva idonea ex art. 25 D.M. 145/2000; la disciplina sugli interessi moratori invocata non era applicabile o era stata erroneamente richiamata; le spese di personale fisso di cantiere e le spese fisse di cantiere non erano provate nei termini prospettati o risultavano ricomprese nelle spese generali; le spese per polizze fideiussorie richiedevano prova documentale del costo e del pagamento dei premi, non fornita. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state prospettate come nullità della sentenza e omesso/erroneo esame di fatti decisivi, ma la Corte ha ritenuto che il ricorso mirasse in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per dedurre nullità o motivazione apparente; la Corte non ha ravvisato un vizio deducibile in cassazione nei termini prospettati.

  • art. 25 D.M. 145/2000

    La riserva deve essere formulata in modo idoneo per la specifica voce di danno; la voce relativa alla mancata produttività non era stata ritualmente riservata e, comunque, può essere ricondotta alle spese generali infruttifere.

  • art. 30 D.M. 145/2000

    È il corretto riferimento ratione temporis per gli interessi moratori; la disciplina non è estensibile analogicamente a fattispecie diverse dal ritardo nel pagamento degli acconti o del saldo dei lavori.

  • artt. 129 e segg. D.P.R. 554/1999

    Richiamati dalla ricorrente, ma non ritenuti decisivi ai fini della decisione, anche per il sopravvenuto quadro normativo applicabile.

  • art. 33 e ss. D.P.R. 1036/1962

    Ritenuti non pertinenti perché abrogati e comunque erroneamente richiamati dal consulente tecnico.

  • art. 144 D.P.R. 207/2010

    Richiamato dalla ricorrente, ma considerato erroneo per il caso concreto e non applicabile ratione temporis.

  • art. 25, comma 2, lett. a), D.M. 145/2000

    Le "spese generali infruttifere" comprendono anche le spese fisse e di approntamento del cantiere.

  • art. 25, comma 3, D.M. 145/2000

    Le spese per polizze fideiussorie devono essere provate documentalmente e non possono essere ricavate per inferenza dal consulente tecnico.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o di motivazione apparente in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e dei documenti di causa.
  • In tema di appalto pubblico o assimilato, la pretesa risarcitoria per sospensione illegittima dei lavori richiede il rispetto delle forme di riserva previste dalla disciplina applicabile per ciascuna voce di danno; la riserva generica non basta per voci autonome non specificamente indicate.
  • Le voci di danno connesse al fermo del cantiere, come spese fisse o costi di struttura improduttivi, possono essere ricondotte alle spese generali infruttifere se la normativa contrattuale o capitolare le ricomprende in tale categoria.
  • Gli interessi moratori previsti dalla disciplina dei lavori pubblici operano nei soli casi tipizzati di ritardo nei pagamenti di acconti o saldo e non sono estensibili in via analogica a fattispecie diverse.
  • Le spese per garanzie fideiussorie e costi analoghi, ove la disciplina ne richieda la prova documentale, non possono essere riconosciuti sulla base di mere presunzioni o di elaborazioni del consulente tecnico in assenza di documentazione del costo effettivamente sostenuto.
  • Ai fini del risarcimento dei danni da sospensione dei lavori, la prova dell’effettivo impiego di personale e dei correlati costi di cantiere non può fondarsi su dati contributivi che attestino solo l’esistenza del rapporto di lavoro, ma deve riguardare l’effettiva destinazione di quel personale al cantiere nel periodo considerato.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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