Sentenza n. 928/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento: del provvedimento di reiezione FIS 1210914-2022/2022, in data 29 settembre 2022, comunicato via PEC alla Società in data 5 ottobre 2022, con il quale l'INPS ha rigettato l'istanza dell'odierna ricorrente n. prot. 4900.15/05/2022.0328070 volta ad ottenere il trattamento di integrazione salariale ordinario (c.d. Assegno di Integrazione Salariale) ex articolo 11, comma 1, lett. a) del D.lgs. 148/2015, per il periodo 1° maggio 2022- 31 maggio 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario del FIS per il periodo 1-31 maggio 2022
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego dell'INPS relativo alla domanda di accesso al Fondo di integrazione salariale per il periodo 1-31 maggio 2022, deducendo violazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 148/2015, dei principi in materia di ammortizzatori sociali ed eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà, difetto di motivazione, irrazionalità e ingiustizia manifesta. Il diniego era fondato su due autonome ragioni: l'insufficiente o tardiva consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'assenza di un andamento involutivo dell'attività d'impresa. Quanto al primo profilo, la società sosteneva che l'accordo sindacale dell'11 febbraio 2022, inizialmente sottoscritto con la RSA aziendale, fosse sufficiente e che la successiva trasmissione dell'accordo alle ulteriori organizzazioni sindacali, effettuata l'8 giugno 2022, fosse consentita dal messaggio INPS n. 802/2022, anche se postuma. Quanto al secondo profilo, contestava il metodo di valutazione dell'INPS, che aveva considerato gli esercizi 2020 e 2021, caratterizzati dalla pandemia e già interessati da ammortizzatori sociali, anziché il 2019.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo sufficiente, per sostenere il diniego, la legittimità della motivazione relativa alla consultazione sindacale, in quanto l'atto era plurimotivato. L'art. 14, comma 1, del d.lgs. 148/2015 imponeva la comunicazione preventiva sia alle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie, ove esistenti, sia alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. La società aveva trasmesso nel febbraio 2022 soltanto la comunicazione dell'accordo alla RSA interna; la comunicazione alle altre sigle sindacali era stata effettuata l'8 giugno 2022, dopo la presentazione della domanda del 15 maggio 2022 e dopo la conclusione del periodo di integrazione salariale. Il messaggio INPS n. 802/2022 non era applicabile, poiché consentiva la comunicazione postuma soltanto per le istanze presentate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, mentre la domanda controversa era successiva e la comunicazione postuma era stata comunque effettuata oltre il termine rilevante. Il Collegio ha inoltre ritenuto che il precedente accordo e l'inserimento della domanda nel medesimo massimale di 26 settimane non eliminassero l'obbligo di rispettare la procedura di informazione sindacale per la domanda oggetto di giudizio. Respinta la censura relativa a tale motivazione, il TAR ha dichiarato improcedibile l'esame dell'ulteriore censura concernente l'andamento economico dell'impresa, poiché la validità di una sola delle ragioni autonome era sufficiente a sorreggere il diniego. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.lgs. 148/2015
Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
La comunicazione preventiva deve essere rivolta cumulativamente alle rappresentanze sindacali interne, ove esistenti, e alle articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 148/2015
È la disposizione posta a fondamento della richiesta del trattamento di integrazione salariale ordinario, ma la sentenza decide il ricorso sulla base dell'insufficiente consultazione sindacale.
art. 2-bis d.lgs. 148/2015
È richiamato quale base normativa del Fondo di integrazione salariale richiesto dalla società.
art. 29-bis d.lgs. 148/2015
È richiamato in relazione al limite complessivo di 26 settimane di integrazione salariale nel biennio mobile; tale circostanza non esonera dal rispetto della procedura di consultazione sindacale.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Ai fini dell'accesso al trattamento di integrazione salariale, l'art. 14, comma 1, del d.lgs. 148/2015 richiede la comunicazione preventiva sia alle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie, ove esistenti, sia alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
- La comunicazione dell'accordo a una rappresentanza sindacale interna non sostituisce la comunicazione alle articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anche quando nell'azienda risulti presente o attivo un solo sindacato.
- Una comunicazione sindacale effettuata dopo la presentazione della domanda di integrazione salariale e dopo il periodo cui la domanda si riferisce non soddisfa il requisito della preventiva informazione richiesto dall'art. 14 del d.lgs. 148/2015.
- Una disposizione amministrativa che ammetta, in via emergenziale, la comunicazione sindacale postuma opera nei soli limiti temporali espressamente previsti e non può essere estesa a domande presentate al di fuori del periodo individuato dall'amministrazione.
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più motivazioni autonome, è sufficiente che una sola di esse risulti legittima e idonea a sorreggere il dispositivo; in tal caso le censure contro le altre motivazioni possono essere dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
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