Sentenza del 07/10/2016 n. 20177 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di notifica: mancava agli atti la cartolina di ricevimento e il Comune non si era costituito. Di conseguenza, la Corte non ha esaminato nel merito i motivi relativi all’appello, al giudicato esterno e alla disciplina sull’ICI. Nessuna spesa è stata liquidata per il giudizio di legittimità. La decisione impugnata della CTR, favorevole al Comune, è dunque rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rimborso dell’ICI versata per gli anni d’imposta indicati nel provvedimento, relativo a fabbricati che la cooperativa sosteneva essere rurali e strumentali all’attività agricola di manipolazione e trasformazione dei prodotti conferiti dai soci. La Commissione tributaria provinciale di Padova aveva accolto il ricorso contro il silenzio-rifiuto comunale; la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva accolto l’appello del Comune, riformando la decisione perché l’imposta non era rimborsabile per periodi anteriori alla data indicata nel testo. In cassazione la cooperativa ha dedotto: (1) l’inammissibilità dell’appello comunale per genericità dei motivi, asseritamente limitati alla riproposizione delle difese di primo grado; (2)-(3) la violazione del giudicato esterno formatosi, tra le stesse parti, sulla sentenza n. 58/2007 relativa a tre avvisi di accertamento ICI per gli anni indicati; (4)-(5) l’erronea applicazione retroattiva dell’art. 2 della legge n. 244/2007, anche in relazione alla sua dichiarata illegittimità costituzionale. Il testo annuncia sei motivi ma ne descrive soltanto cinque.
Massime di principio
- La notifica del ricorso per cassazione deve risultare provata agli atti; se manca la prova della ricezione e il destinatario non si costituisce, il ricorso può essere dichiarato inammissibile senza esame delle questioni di merito.
- Quando il giudizio si chiude per una ragione processuale preliminare, le censure sostanziali non vengono decise: la pronuncia non stabilisce quindi se i fabbricati fossero esenti dall’ICI né quale fosse l’effetto del giudicato esterno o della normativa invocata.
- L’inammissibilità del ricorso lascia ferma la decisione impugnata, ma non equivale a una valutazione di merito della correttezza delle sue motivazioni.
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