L.R. Veneto 47/2012
Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in fa...
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge adegua l’ordinamento veneto al d.l. 174/2012: riduce e disciplina indennità, rimborsi e trasparenza di consiglieri e assessori, regola i gruppi consiliari, impone misure di contenimento della spesa regionale e istituisce il Collegio dei revisori dei conti. Molte misure decorrono dal 1° gennaio 2013; alcune sono transitorie o legate a scadenze già concluse.
Riduzione spese istituzioni regionali e Collegio revisori Veneto
Riduzione delle spese delle istituzioni regionali e revisione degli organi di controllo
La legge regionale del Veneto attua il d.l. 174/2012 sul contenimento dei costi della politica e sulla finanza regionale. Riguarda il funzionamento degli organi regionali, i gruppi consiliari, la spesa degli enti strumentali e l’istituzione del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto.
Composizione del Consiglio regionale
Il numero dei consiglieri regionali è fissato per fasce di popolazione residente, con il richiamo ai dati dell’ultimo censimento generale. La disciplina include anche il Presidente della Giunta regionale e il candidato presidente non eletto con il maggior numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del proclamato eletto.
Trattamento economico dei consiglieri regionali
L’indennità di carica lorda è fissata in euro 6.600,00 mensili. Per alcune funzioni istituzionali è prevista un’indennità lorda di funzione aggiuntiva, differenziata per importo in base all’incarico ricoperto, ma corrisposta per una sola funzione e solo per quella con importo più alto.
Sono disciplinati anche i casi di incompatibilità economica con il mandato parlamentare nazionale o europeo: il trattamento indennitario regionale non spetta dalla proclamazione alla Camera, al Senato o al Parlamento europeo fino all’eventuale opzione per la carica regionale. È inoltre vietato il cumulo di indennità o emolumenti per partecipazione a commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche regionali indicate.
Rimborso spese e partecipazione effettiva
Ai consiglieri è riconosciuto un rimborso forfettario per l’esercizio del mandato pari a euro 4.500,00, comprensivo delle spese per l’attività istituzionale nel territorio regionale. La partecipazione alle commissioni permanenti e speciali è gratuita, senza diarie, indennità di presenza o ulteriori rimborsi.
Il rimborso è ridotto:
- del 10% per alcune cariche che usufruiscono di mezzi messi a disposizione dalla Regione;
- dell’1% per ogni giornata di missione nel territorio regionale con utilizzo di mezzi regionali.
Il rimborso è inoltre commisurato all’effettiva partecipazione alle sedute e alle votazioni, con riduzioni e trattenute in caso di assenze o mancata partecipazione entro le percentuali stabilite dall’Ufficio di presidenza. Le missioni formalmente autorizzate sono escluse dalle riduzioni. L’Ufficio di presidenza detta le disposizioni attuative, d’intesa o sentita la Giunta regionale nei casi previsti.
Servizi logistici e di trasporto
In ragione delle peculiarità del centro storico di Venezia, sede delle istituzioni regionali, l’Ufficio di presidenza assicura i servizi logistici e di trasporto necessari per l’accesso alle sedi del Consiglio regionale ubicate nel centro storico.
Trattamento indennitario differito e assegno di fine mandato
Per l’assegno di fine mandato, ai consiglieri cessati, deceduti o dimissionari è riconosciuto un assegno pari a una mensilità dell’indennità consiliare per ogni anno di effettivo mandato fino al 2012 e una mensilità dell’indennità di carica lorda per ogni anno successivo al 2012. Il calcolo tiene conto solo dei primi dieci anni di mandato.
La legge conferma inoltre l’abolizione dell’assegno vitalizio già disposta nel 2012. Per chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione è esclusa l’erogazione del vitalizio; il titolare deve certificare l’insussistenza di tali condanne e comunicare eventuali sopravvenienze entro cinque giorni.
Pubblicità della situazione reddituale e patrimoniale
Consiglieri regionali e assessori regionali non consiglieri devono presentare due distinte dichiarazioni, una sul reddito e una sul patrimonio. Le dichiarazioni sono presentate annualmente e all’inizio e alla fine del mandato.
Le dichiarazioni annuali devono pervenire entro il mese successivo alla scadenza del termine per la trasmissione telematica del modello dichiarativo IRPEF previsto per le persone fisiche. L’Ufficio di presidenza disciplina termini e modalità per inizio e fine mandato e può differire i termini, in caso di necessità, fino a due mesi per la presentazione e fino a un mese per la pubblicazione.
Le dichiarazioni sono pubblicate sul sito internet del Consiglio regionale e nel BURVET. In caso di inadempienza, dopo diffida, è applicata una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00 per ciascuna dichiarazione mancante.
Norme sui gruppi consiliari
La disciplina sui gruppi consiliari è rafforzata con limiti alla spesa per il personale e con nuove regole per contributi, rendicontazione e trasparenza.
A decorrere dalla decima legislatura regionale, la spesa complessiva per il personale dei gruppi non può superare il parametro omogeneo definito a livello Conferenza Stato-Regioni. Per la legislatura in corso alla data della legge si applica subito lo stesso tetto massimo, con esclusione dei limiti previsti dal d.l. 78/2010 per le specifiche spese richiamate.
Ai gruppi sono assegnati contributi annui entro la spesa complessiva definita in sede Stato-Regioni, ripartiti anche in base al numero di consiglieri aderenti. Le variazioni dei gruppi nel corso dell’anno producono effetti dal mese successivo. I contributi, al netto delle spese per il personale, possono essere usati solo per finalità istituzionali del Consiglio regionale; è vietato usarli, anche indirettamente, per partiti o movimenti politici o per finalità estranee, nonché corrispondere rimborsi o compensi ai consiglieri per prestazioni d’opera o altro. Le somme non spese possono essere utilizzate negli anni successivi fino al termine della legislatura.
Ogni gruppo deve approvare un rendiconto annuale secondo le linee guida della Conferenza Stato-Regioni e trasmetterlo entro 50 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Se il rendiconto non viene presentato o regolarizzato, il versamento dei contributi è sospeso automaticamente. Viene inoltre istituito un sistema informativo per la trasparenza dei finanziamenti ai gruppi, con pubblicazione sul sito del Consiglio regionale e trasmissione telematica a Corte dei conti, MEF e Commissione di controllo sui rendiconti di partiti e movimenti politici.
Contenimento e razionalizzazione della spesa regionale
La legge impone alla Giunta regionale di adottare, entro il 23 dicembre 2012, provvedimenti o regolamenti su numerosi profili di contenimento della spesa:
- trattamento economico del personale e incarichi, in coerenza con i decreti-legge richiamati;
- compensi degli amministratori delle società partecipate, con limite massimo pari al trattamento del Presidente della Giunta;
- riduzione dei canoni di locazione passiva per immobili istituzionali, nella misura del 15% dal 1° gennaio 2015;
- piano di razionalizzazione degli spazi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge;
- riduzione del 50% delle spese per autovetture e buoni taxi rispetto al 2011, con alcune esclusioni e deroghe temporanee per contratti pluriennali nel 2013;
- attuazione delle norme statali su appalti e servizi pubblici;
- misure sulle società partecipate, con individuazione delle società da sciogliere o eliminare con decorrenza dal 1° gennaio 2014.
Per enti, aziende e agenzie regionali e per le società partecipate sono inoltre previsti:
- riduzione degli organi di amministrazione e controllo entro limiti massimi prefissati, applicabile dal primo rinnovo successivo e previo adeguamento statutario;
- divieto di aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito e garanzie a favore di società partecipate non quotate con perdite reiterate, salvo il caso di cui all’art. 2447 c.c.;
- obbligo, dal 1° gennaio 2013, di ridurre del 20% almeno gli oneri finanziari degli enti interessati, con relazione alla Giunta entro 30 giorni e conseguenze in caso di inadempienza, fino alla riduzione dei finanziamenti regionali e ad atti di soppressione, accorpamento o razionalizzazione.
Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto
La legge istituisce il Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione regionale. Il Collegio è composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale mediante sorteggio tra gli iscritti a un elenco regionale di revisori.
Possono iscriversi all’elenco i revisori legali con specifica qualificazione in contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria, secondo i criteri della Corte dei conti. L’elenco è permanente e aggiornato sulla base delle domande. Il Collegio elegge al proprio interno il presidente.
Funzioni consultive e di controllo del Collegio
Il Collegio esprime pareri obbligatori sui disegni di legge di bilancio, assestamento, rendiconto generale e relativi allegati. Il parere deve essere reso entro 15 giorni. Se manca il parere o la motivazione della sua assenza, i disegni di legge sono dichiarati irricevibili.
Oltre ai pareri obbligatori, il Collegio:
- effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
- vigila a campione sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione regionale;
- esprime pareri su richiesta della Giunta o di almeno un terzo dei consiglieri;
- riferisce al Consiglio e alla Giunta su gravi irregolarità.
Consiglio e Giunta devono fornire al Collegio le informazioni necessarie. Il Collegio può intervenire alle sedute richieste dalla Giunta o dalle commissioni consiliari competenti e ad altre sedute della Giunta se richiesto dal Presidente. Opera collegialmente, si riunisce almeno ogni tre mesi, approva i verbali e adotta un regolamento interno di funzionamento.
Durata, responsabilità, compenso e incompatibilità del Collegio
Il Collegio dura in carica tre anni, con una sola rieleggibilità. I componenti cessano anticipatamente per dimissioni, decadenza o revoca. La decadenza scatta, tra l’altro, in caso di radiazione, sospensione o cancellazione dal registro dei revisori legali o di sopravvenuta incompatibilità.
La revoca è possibile per mancato rilascio del parere per tre volte o per grave inadempienza, con istruttoria e contraddittorio. I componenti rispondono della veridicità delle attestazioni, devono agire con diligenza del mandatario e sono soggetti a obbligo di riservatezza.
Il compenso annuo omnicomprensivo è pari al 20% dell’indennità di carica annua dei consiglieri regionali. Sono previste cause di esclusione e incompatibilità, tra cui incarichi politici, amministrativi o di vertice nei due anni precedenti, rapporti di lavoro o consulenza con la Regione o gli enti regionali, e specifiche situazioni familiari o societarie.
Disposizioni transitorie e decorrenze
Le norme su composizione del Consiglio, trattamento indennitario, rimborso spese, servizi logistici e gruppi consiliari si applicano dal 1° gennaio 2013. Le regole sul tetto delle spese per il personale dei gruppi si applicano dal mese successivo ai provvedimenti attuativi dell’Ufficio di presidenza, da adottare entro 120 giorni.
Per il Collegio dei revisori, in prima applicazione:
- l’Ufficio di presidenza definisce i criteri dell’elenco entro 120 giorni;
- le domande di iscrizione vanno presentate entro 40 giorni dalla pubblicazione dell’atto attuativo;
- l’elenco viene costituito entro 30 giorni dalla scadenza del termine per le domande;
- il Collegio è nominato entro 20 giorni dalla costituzione dell’elenco.
Abrogazioni e norma finanziaria
Sono abrogate varie disposizioni previgenti in materia di gruppi consiliari e pubblicità patrimoniale, nonché, dal 1° gennaio 2013, l’art. 181 della legge regionale sull’organizzazione amministrativa e il personale. Gli oneri del Titolo III sono quantificati in euro 100.000 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014 e sono coperti mediante prelevamento dal bilancio del Consiglio regionale e corrispondente iscrizione sul capitolo del Collegio.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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