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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-522/16

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 ottobre 2017. — A contro Staatssecretaris van Financiën. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale e tariffa doganale comune – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 201, paragrafo 3, secondo comma, nonché articolo 221, paragrafi 3 e 4 – Regolamento (CEE) n. 2777/75 – Regolamento (CE) n. 1484/95 – Dazi addizionali all’importazione – Costruzione di puro artificio destinata ad evitare i dazi addizionali dovuti – Erroneità dei dati su cui è basata una dichiarazione doganale – Persone che possono essere ritenute responsabili dell’obbligazione doganale – Termine di prescrizione. — Causa C-522/16

Giurisprudenza europea62016CJ0522

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta un caso di struttura artificiosa di operazioni commerciali volta a evitare i dazi addizionali nel settore del pollame. Stabilisce che la documentazione richiesta dal regolamento n. 1484/95 integra i dati necessari della dichiarazione doganale e che può essere debitore anche il soggetto che abbia ideato consapevolmente l’operazione abusiva, pur non essendo l’autore materiale dei dati. Conferma inoltre che il termine di tre anni per la comunicazione dei dazi può essere superato quando ricorrono i presupposti dell’articolo 221, paragrafo 4, del codice doganale.

Rinvio pregiudiziale su dazi addizionali all’importazione nel settore del pollame: nozione di dati necessari, estensione della qualità di debitore a chi struttura un abuso e applicabilità del termine di prescrizione lungo ex articolo 221, paragrafo 4, del codice doganale.

La questione giuridica

Se, in caso di dichiarazioni di immissione in libera pratica relative a prodotti soggetti a dazi addizionali nel settore del pollame: 1) i documenti da produrre ai sensi del regolamento n. 1484/95 costituiscano dati necessari alla stesura della dichiarazione doganale; 2) possa essere considerata debitrice anche la persona fisica che ha ideato e realizzato una struttura artificiosa di operazioni commerciali senza essere materialmente autrice dei dati dichiarati; 3) la presenza di consulenze specialistiche escluda la conoscenza, o conoscibilità ragionevole, dell’erroneità dei dati; 4) il termine di tre anni per la comunicazione del dazio sia prorogabile ex articolo 221, paragrafo 4, del codice doganale anche quando l’obbligazione nasce da immissione in libera pratica basata su dati erronei; 5) la sospensione del termine ex articolo 221, paragrafo 3, consenta recuperi supplementari nel corso del contenzioso sul primo avviso.

Principio di diritto

I documenti che l’importatore deve produrre per ottenere l’esenzione o il corretto trattamento dei dazi addizionali nel settore del pollame sono dati necessari alla dichiarazione doganale; può essere considerata debitrice anche la persona fisica che, pur non avendo materialmente compilato la dichiarazione, abbia partecipato in modo stretto e consapevole alla costruzione artificiosa delle operazioni che hanno generato i dati erronei, se dalle circostanze risulta che sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’abusività dell’operazione; la circostanza che abbia agito sulla base del parere di specialisti non esclude tale valutazione; inoltre, l’articolo 221, paragrafo 4, del codice doganale consente la comunicazione dei dazi oltre i tre anni quando l’obbligazione deriva da un atto perseguibile penalmente, anche se si tratta di una dichiarazione di immissione in libera pratica basata su dati falsi o incompleti.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 62 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 201, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 221, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Regolamento (CEE) n. 2777/75
  • Articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2777/75
  • Regolamento (CE) n. 1484/95
  • Articolo 3, paragrafi 2, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1484/95
  • Articolo 4 del regolamento (CE) n. 1484/95

Dazi addizionali all’importazione nel settore del pollame e responsabilità doganale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden in una controversia tra una persona fisica e le autorità fiscali olandesi, relativa a vari avvisi di riscossione di dazi addizionali all’importazione e dell’IVA. La Corte interpreta il codice doganale comunitario in combinato disposto con la disciplina settoriale sui dazi addizionali per taluni prodotti agricoli e del pollame.

Fatti e procedimento principale

Una società tedesca aveva importato nei Paesi Bassi partite di carne di pollo congelata provenienti dal Sudamerica, presentando dichiarazioni di immissione in libera pratica corredate dalle fatture del venditore iniziale. Le autorità doganali hanno ritenuto che si trattasse di una costruzione artificiosa di operazioni commerciali, con passaggi successivi tra società collegate, finalizzata ad aumentare artificialmente il prezzo all’importazione cif e ad evitare i dazi addizionali previsti dai regolamenti settoriali.

Le autorità hanno emesso dapprima avvisi di riscossione e, successivamente, ulteriori avvisi per importi supplementari, ritenendo che la mancata riscossione derivasse da dati erronei e che, in ragione della natura penalmente rilevante della condotta, la comunicazione potesse avvenire oltre il termine ordinario di tre anni. Il ricorrente ha contestato la legittimità di tali avvisi sino al giudizio di cassazione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il codice doganale, soprattutto gli articoli 62, 79, 201 e 221;
  • il regolamento n. 2777/75 sull’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, in particolare l’articolo 5 sui dazi addizionali;
  • il regolamento n. 1484/95, soprattutto l’articolo 3, che disciplina le prove documentali richieste all’importatore quando il prezzo cif è superiore al prezzo rappresentativo, e l’articolo 4 sui criteri di calcolo del dazio addizionale.

Prima questione: documenti richiesti dal regolamento n. 1484/95 come dati necessari

La Corte osserva che l’immissione in libera pratica fa sorgere l’obbligazione doganale e che, ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 2, del codice doganale, devono essere allegati tutti i documenti necessari per l’applicazione del regime doganale. Poiché, nel caso di specie, la disciplina settoriale imponeva all’importatore di produrre specifici documenti per dimostrare il prezzo effettivo della spedizione, tali documenti sono considerati dati necessari alla stesura della dichiarazione doganale ai sensi dell’articolo 201, paragrafo 3, secondo comma.

Seconda e terza questione: chi può essere considerato debitore e rilevanza della consapevolezza dell’abuso

La Corte interpreta in senso ampio la nozione di persona che ha "fornito" i dati necessari alla dichiarazione. Non è richiesto che la persona fisica sia l’autore materiale della dichiarazione: è sufficiente che sia stata strettamente e consapevolmente coinvolta nell’ideazione e nella costituzione artificiosa della struttura societaria e commerciale che ha generato i dati erronei.

La Corte sottolinea che il meccanismo dell’articolo 201, paragrafo 3, secondo comma, mira a facilitare la riscossione del dazio ampliando la cerchia dei debitori potenziali. Se l’operazione è stata costruita solo per beneficiare abusivamente di un vantaggio previsto dal diritto dell’Unione, chi l’ha ideata in modo consapevole deve essere trattato come soggetto coinvolto nella comunicazione dei dati. È irrilevante, inoltre, che egli abbia agito dopo aver ricevuto il parere di esperti circa la legittimità della struttura.

Quarta questione: termine di tre anni e proroga ex articolo 221, paragrafo 4

La Corte afferma che il termine ordinario di tre anni per comunicare l’importo dei dazi al debitore può essere superato quando l’obbligazione doganale deriva da un atto perseguibile penalmente. Tale possibilità non è esclusa dal solo fatto che l’obbligazione sia sorta in seguito all’immissione in libera pratica di merci soggette a dazi all’importazione, qualora l’immissione sia avvenuta sulla base di dati erronei e la condotta sia penalmente rilevante.

In sostanza, l’articolo 221, paragrafo 4, tutela l’effettività del recupero dei dazi e si applica anche a situazioni di frode o abuso nell’ambito dell’importazione regolare, non solo ai casi di introduzione irregolare delle merci nel territorio dell’Unione.

Quinta questione

Alla luce della risposta resa sulla quarta questione, la Corte dichiara che non occorre rispondere alla quinta questione relativa all’effetto sospensivo del ricorso avverso il primo avviso di riscossione e alla possibilità di recuperi integrativi nel medesimo contesto procedimentale.

Dispositivo e principi affermati

La Corte risponde che:

  • i documenti richiesti dal regolamento n. 1484/95 sono dati necessari alla dichiarazione doganale;
  • la persona fisica consapevolmente coinvolta nella costruzione artificiosa dell’operazione può essere considerata debitrice dei dazi;
  • il fatto di avere ottenuto un parere favorevole da specialisti non esclude la conoscenza, o la conoscibilità ragionevole, dell’erroneità dei dati;
  • l’articolo 221, paragrafo 4, consente la comunicazione oltre il termine triennale anche nel caso di importazione in libera pratica, se la mancata riscossione deriva da un atto perseguibile penalmente.

La decisione rafforza così la capacità dell’amministrazione doganale di contrastare strutture abusive e di recuperare i dazi addizionali elusi mediante operazioni formalmente regolari ma sostanzialmente fittizie.

Come è indicizzato

Materieunione doganaledazi addizionali all’importazioneabuso del dirittoobbligazione doganaleprescrizione e recupero a posteriori

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