Corte di giustizia, Sentenza C-65/16
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 ottobre 2017. — Istanbul Lojistik Ltd contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. — Rinvio pregiudiziale – Accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia – Articolo 9 – Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE Turchia – Articoli 4, 5 e 7 – Unione doganale – Trasporto su strada – Tassa sugli autoveicoli – Imposizione sui veicoli pesanti immatricolati in Turchia che attraversano il territorio ungherese in transito. — Causa C-65/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in una causa relativa a una tassa ungherese applicata ai veicoli pesanti turchi in transito, ha qualificato il prelievo come tassa di effetto equivalente a un dazio doganale nell’ambito dell’unione doganale CE-Turchia. La decisione si fonda sull’interpretazione dell’articolo 4 della decisione n. 1/95 in linea con la giurisprudenza sull’articolo 30 TFUE. Le ulteriori questioni su restrizioni quantitative, giustificazioni, competenza esclusiva dell’Unione e discriminazione non sono state esaminate, essendo assorbite dalla risposta alla prima questione.
Tassa ungherese sugli autoveicoli applicata ai veicoli pesanti immatricolati in Turchia in transito: qualificazione come onere di effetto equivalente a un dazio doganale nell’unione doganale CE-Turchia
La questione giuridica
Se una tassa nazionale applicata ai veicoli pesanti immatricolati in Turchia che attraversano in transito l’Ungheria debba essere qualificata come tassa di effetto equivalente a un dazio doganale ai sensi dell’articolo 4 della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia; e, subordinatamente, se possa costituire una misura di effetto equivalente a restrizione quantitativa, se sia giustificabile ai sensi dell’articolo 7 della decisione, e se siano pertinenti l’articolo 3, paragrafo 2, TFUE, il regolamento n. 1072/2009 e l’articolo 9 dell’accordo CEE-Turchia.
Principio di diritto
L’articolo 4 della decisione n. 1/95 CE-Turchia osta a una tassa nazionale che, pur non gravando formalmente sulle merci, colpisce i veicoli pesanti immatricolati in Turchia al momento del transito in Ungheria e viene riscossa in occasione dell’attraversamento della frontiera: tale prelievo costituisce un onere pecuniario imposto unilateralmente e quindi una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale. Poiché il divieto delle tasse di effetto equivalente è assoluto, non rilevano né l’esiguità dell’importo né la finalità di manutenzione stradale o tutela ambientale; di conseguenza, non occorre esaminare le ulteriori questioni pregiudiziali.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 3, paragrafo 2, TFUE
- Accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (articolo 9)
- Protocollo addizionale all’accordo CEE-Turchia (articolo 42, paragrafo 1; articolo 62)
- Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia (articoli 1, 4, 5, 6, 7 e 66)
- Regolamento (CE) n. 1072/2009 (articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, lettera a)
Tassa ungherese sugli autoveicoli e transito di veicoli turchi
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) in una controversia tra una società di trasporto turca e l’amministrazione fiscale e doganale ungherese. Al centro del giudizio vi è una tassa applicata ai veicoli pesanti immatricolati in Turchia che attraversano il territorio ungherese in transito verso un altro Stato membro.
Fatti e procedimento principale
La società Istanbul Lojistik Ltd effettuava trasporti di merci dalla Turchia verso vari Stati membri dell’Unione, in particolare la Germania. Nel corso di un controllo effettuato in Ungheria, l’amministrazione ha rilevato che il veicolo pesante utilizzato in transito non recava il bollo fiscale attestante il pagamento della tassa sugli autoveicoli prevista dalla legge ungherese. In conseguenza di tale omissione, sono stati imposti il pagamento della tassa, una sanzione tributaria e un’ulteriore sanzione amministrativa.
Normativa rilevante
La Corte richiama innanzitutto l’articolo 9 dell’accordo CEE-Turchia, che vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità nel campo di applicazione dell’accordo, e l’articolo 42, paragrafo 1, del protocollo addizionale, relativo all’estensione alla Turchia delle disposizioni in materia di trasporti.
La disposizione centrale è l’articolo 4 della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, che elimina tra Unione e Turchia i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente e vieta l’introduzione di nuovi prelievi di questo tipo. Sono richiamati anche gli articoli 5 e 7 della stessa decisione, nonché l’articolo 66, che impone un’interpretazione conforme alla giurisprudenza della Corte quando le disposizioni della decisione coincidono sostanzialmente con quelle del Trattato.
È inoltre menzionato il regolamento (CE) n. 1072/2009, in particolare l’articolo 1, che disciplina il trasporto internazionale di merci su strada e il transito, ma tale profilo non viene esaminato nel merito perché assorbito dalla prima questione.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza:
- se la tassa ungherese dovesse essere qualificata come tassa di effetto equivalente a un dazio doganale ai sensi dell’articolo 4 della decisione n. 1/95;
- in subordine, se potesse integrare una misura di effetto equivalente a restrizione quantitativa ai sensi dell’articolo 5 e se fosse giustificabile ai sensi dell’articolo 7 per ragioni di sicurezza stradale e di applicazione della legge;
- se la disciplina fosse compatibile con l’articolo 3, paragrafo 2, TFUE e con il regolamento n. 1072/2009;
- se vi fosse discriminazione ai sensi dell’articolo 9 dell’accordo CEE-Turchia.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che, ai sensi dell’articolo 66 della decisione n. 1/95, le norme sostanzialmente identiche a quelle del Trattato FUE vanno interpretate alla luce della giurisprudenza relativa al Trattato. Poiché l’articolo 4 della decisione corrisponde sostanzialmente all’articolo 30 TFUE, trovano applicazione i principi elaborati in materia di dazi e tasse di effetto equivalente.
Secondo una giurisprudenza costante richiamata dalla Corte, costituisce tassa di effetto equivalente qualsiasi onere pecuniario, anche minimo, imposto unilateralmente e gravante sulle merci per il solo fatto di attraversare una frontiera, purché non si tratti di un dazio doganale in senso proprio. Il divieto opera indipendentemente dallo scopo del prelievo e dalla destinazione del gettito.
Nel caso concreto, la tassa ungherese è dovuta all’ingresso nel territorio nazionale dei veicoli pesanti immatricolati in un paese terzo, sia per il percorso di andata sia per quello di ritorno. La Corte rileva che, pur non essendo formalmente riscossa sulle merci in quanto tali, essa colpisce le merci trasportate al momento dell’attraversamento della frontiera e non il servizio di trasporto. Sono pertanto irrilevanti sia l’importo modesto sia le finalità dichiarate di manutenzione stradale e tutela ambientale.
Decisione e assorbimento delle altre questioni
La Corte conclude che la tassa ungherese costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale ai sensi dell’articolo 4 della decisione n. 1/95. Di conseguenza, il divieto è assoluto e non occorre esaminare le questioni successive relative alle misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative, alle giustificazioni invocate, alla compatibilità con il regolamento n. 1072/2009, con l’articolo 3, paragrafo 2, TFUE o con l’articolo 9 dell’accordo CEE-Turchia.
Principio affermato
Nel quadro dell’unione doganale CE-Turchia, un prelievo nazionale applicato ai veicoli pesanti immatricolati in Turchia per il solo fatto del transito attraverso uno Stato membro integra una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale quando incide sulle merci trasportate in occasione dell’attraversamento della frontiera. Tale qualificazione comporta l’incompatibilità del prelievo con l’articolo 4 della decisione n. 1/95, senza possibilità di giustificazione mediante finalità di politica stradale o ambientale.
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