Corte di giustizia, Sentenza C-101/16
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 ottobre 2017. — SC Paper Consult SRL contro Direcţia Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca e Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa Năsăud. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Diritto alla detrazione – Presupposti per l’esercizio – Articolo 273 – Provvedimenti nazionali – Lotta contro l’evasione e l’elusione fiscale – Fattura emessa da un contribuente dichiarato “inattivo” dall’amministrazione tributaria – Rischio di evasione – Diniego del diritto alla detrazione – Proporzionalità – Rifiuto di prendere in considerazione prove dell’assenza di evasione o di perdita fiscale – Limitazione nel tempo degli effetti dell’emananda sentenza – Insussistenza. — Causa C-101/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato una normativa rumena che negava la detrazione IVA agli acquirenti di beni o servizi fatturati da operatori dichiarati inattivi dall’amministrazione fiscale. Pur riconoscendo la legittimità dell’obiettivo di contrasto all’evasione, ha ritenuto che il diniego automatico e definitivo del diritto alla detrazione eccedesse quanto necessario. La semplice pubblicazione online dell’elenco dei contribuenti inattivi non basta a giustificare una sanzione che impedisca al soggetto passivo di provare la regolarità sostanziale dell’operazione. La Corte ha inoltre respinto la richiesta della Romania di limitare nel tempo gli effetti della sentenza.
IVA: incompatibilità con il diritto UE del diniego automatico e definitivo della detrazione quando il fornitore è dichiarato "inattivo" dall’amministrazione tributaria, anche se tale stato è pubblicato online.
La questione giuridica
Se la direttiva 2006/112/CE osti a una normativa nazionale che nega al cessionario/committente il diritto alla detrazione dell’IVA solo perché il fornitore indicato in fattura è stato dichiarato inattivo dall’amministrazione tributaria; e, in caso negativo, se sia sufficiente, per rendere opponibile tale diniego, la mera pubblicazione dell’elenco dei contribuenti inattivi presso l’ANAF e sul suo sito Internet.
Principio di diritto
La direttiva 2006/112/CE osta a una normativa nazionale che escluda in modo automatico, sistematico e definitivo il diritto alla detrazione dell’IVA al destinatario di beni o servizi soltanto perché il fornitore è stato dichiarato "inattivo" e tale dichiarazione è pubblicata su internet, se la disciplina non consente al soggetto passivo di dimostrare, con elementi oggettivi, l’assenza di evasione o di perdita di gettito fiscale. Una misura nazionale diretta a contrastare l’evasione è ammissibile solo se proporzionata e non trasforma il diritto alla detrazione in una facoltà rimessa a un controllo impossibile o eccessivo a carico del contribuente a valle.
Norme richiamate
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 168 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 178, lettera a), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 214, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 273 direttiva 2006/112/CE
- Regolamento (UE) n. 904/2010
- Articolo 17 regolamento (UE) n. 904/2010
- Articolo 23 regolamento (UE) n. 904/2010
- Articolo 62 regolamento (UE) n. 904/2010
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 325 TFUE
- Articoli 2 e 250, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
IVA e contribuente dichiarato inattivo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Cluj in una controversia tra la SC Paper Consult SRL e le autorità fiscali rumene. Al centro del giudizio vi è il diniego del diritto alla detrazione dell’IVA relativa a servizi fatturati da un fornitore dichiarato "inattivo" dall’amministrazione tributaria.
Fatti e procedimento principale
La Paper Consult aveva ricevuto prestazioni di servizi dalla Rom Packaging, soggetto poi dichiarato inattivo e radiato dal registro IVA per mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali. Sulla base della normativa rumena, le autorità hanno negato alla Paper Consult la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti, ritenendo sufficiente la sola condizione oggettiva dello stato di inattività del fornitore.
La società ha contestato la decisione sostenendo, in sostanza, che la dichiarazione di inattività non le era stata comunicata individualmente e che, in ogni caso, il diniego era incompatibile con la direttiva 2006/112/CE.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto se:
- la direttiva 2006/112 osti a una normativa nazionale che nega la detrazione IVA quando il soggetto a monte, autore della fattura, è stato dichiarato inattivo dall’amministrazione;
- in subordine, se sia sufficiente, per rendere operante tale diniego, la pubblicazione dell’elenco dei contribuenti inattivi presso l’ANAF e sul relativo sito Internet.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 168 della direttiva 2006/112, sul diritto alla detrazione;
- l’articolo 178, lettera a), sulla necessità di possedere una fattura conforme;
- l’articolo 214, paragrafo 1, lettera a), sull’identificazione dei soggetti passivi;
- l’articolo 273, che consente agli Stati membri di imporre obblighi aggiuntivi per garantire l’esatta riscossione dell’IVA e prevenire le evasioni;
- il regolamento (UE) n. 904/2010, in particolare gli articoli 17 e 23, relativi allo scambio di informazioni e alla registrazione dei numeri IVA non più validi.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda innanzitutto che il diritto alla detrazione costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA e non può, in linea di principio, essere limitato. Tale diritto può essere negato solo se vengono meno i requisiti sostanziali oppure se vi è prova oggettiva di frode o abuso.
Nel caso esaminato, la normativa rumena perseguisce certamente un obiettivo legittimo, cioè il contrasto all’evasione IVA. Tuttavia, la misura in discussione va oltre quanto necessario perché:
- il diniego opera in modo automatico e definitivo;
- non consente al contribuente a valle di dimostrare che l’operazione era reale e che l’IVA è stata effettivamente versata o che non vi è stata perdita di gettito;
- trasferisce sul cessionario/committente un onere eccessivo, senza trasformarlo in un investigatore delle irregolarità del fornitore, ma imponendogli solo una verifica semplice dell’elenco pubblico degli inattivi.
La Corte sottolinea che l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali è un indizio di evasione, ma non una prova inconfutabile. Inoltre, la disciplina rumena non prevedeva, per la versione applicabile ai fatti, una possibilità di regolarizzazione utile al soggetto a valle, rendendo il diniego irreversibile anche in presenza di prova dell’assenza di evasione.
Limitazione degli effetti nel tempo
Il governo rumeno chiedeva, in via subordinata, di limitare nel tempo gli effetti della sentenza. La Corte respinge tale domanda perché non sussiste il requisito della buona fede delle autorità nazionali alla luce della giurisprudenza già esistente sulla natura eccezionale del diniego del diritto alla detrazione. La chiusura di una procedura EU Pilot da parte della Commissione non è idonea a creare affidamento qualificato sulla compatibilità della normativa nazionale con il diritto UE.
Decisione
La Corte dichiara che la direttiva 2006/112/CE osta a una normativa nazionale che nega al soggetto passivo il diritto alla detrazione dell’IVA perché il fornitore è stato dichiarato inattivo dall’amministrazione tributaria e la relativa informazione è pubblicata online, quando il diniego è sistematico e definitivo e non consente di provare l’assenza di evasione o di perdita di gettito fiscale. Non viene disposta alcuna limitazione temporale degli effetti della sentenza.
Principio affermato
La pubblicazione di un fornitore nell’elenco dei contribuenti inattivi può giustificare controlli e misure anti-evasione, ma non può trasformarsi in una presunzione irrebuttabile che priva il cliente del diritto alla detrazione IVA senza possibilità di prova contraria sulla regolarità sostanziale dell’operazione.
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