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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-198/16

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 ottobre 2017. — Agriconsulting Europe SA contro Commissione europea. — Impugnazione – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione – Appalto pubblico di servizi – Assistenza tecnica operativa volta a costituire e a gestire un meccanismo di rete per l’attuazione del partenariato europeo per l’innovazione «Produttività e sostenibilità dell’agricoltura» – Rigetto dell’offerta di un concorrente – Offerta anormalmente bassa – Procedimento contraddittorio. — Causa C-198/16 P

Giurisprudenza europea62016CJ0198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione proposta da Agriconsulting contro la sentenza del Tribunale che aveva negato il risarcimento dei danni per la perdita dell’appalto AGRI-2012-PEI-01. Viene confermato che la Commissione poteva trattare come anormalmente bassa l’offerta della ricorrente e attivare il contraddittorio solo nei suoi confronti, senza violare la parità di trattamento. La Corte rileva inoltre che la ricorrente non ha dimostrato errori di diritto idonei a fondare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

Impugnazione respinta in una controversia di appalto pubblico: la Corte conferma il rigetto del risarcimento per asserite irregolarità nella valutazione di un’offerta ritenuta anormalmente bassa e nella verifica del contraddittorio.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel respingere il ricorso risarcitorio della concorrente esclusa da una gara d’appalto della Commissione, in particolare: (i) quanto al nesso di causalità tra le presunte illegittimità nella valutazione tecnica e i danni lamentati; (ii) quanto alla qualificazione dell’offerta come anormalmente bassa e al rispetto del procedimento contraddittorio previsto dal regolamento finanziario; (iii) quanto alla parità di trattamento tra offerenti e all’onere di prova sulla affidabilità delle offerte.

Principio di diritto

In materia di appalti pubblici dell’Unione, l’amministrazione aggiudicatrice può individuare un’offerta come prima facie anormalmente bassa sulla base di un metodo obiettivo e non discriminatorio, anche raffrontandola alla dotazione massima prevista dal capitolato, e avviare solo nei confronti di tale offerta il procedimento contraddittorio previsto dall’articolo 139, paragrafo 1, del regolamento n. 2342/2002. Se il Tribunale accerta che la valutazione dell’anomalia e il contraddittorio sono stati svolti correttamente e che, comunque, manca un nesso causale diretto tra le irregolarità dedotte e il danno allegato, non sussiste una violazione sufficientemente caratterizzata del diritto dell’Unione e il ricorso risarcitorio va respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articoli 268 e 340 TFUE
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002
  • Articolo 139 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002
  • Articolo 146 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001

Impugnazione Agriconsulting Europe/Commissione: offerta anormalmente bassa e responsabilità extracontrattuale dell’Unione

La Corte di giustizia, Quinta Sezione, decide su un’impugnazione proposta da Agriconsulting Europe SA contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il suo ricorso risarcitorio nei confronti della Commissione europea. La controversia riguarda una gara d’appalto per l’assistenza tecnica operativa destinata a costituire e gestire una rete per il partenariato europeo per l’innovazione "Produttività e sostenibilità dell’agricoltura".

Fatti e procedimento principale

La Commissione aveva bandito l’appalto AGRI-2012-PEI-01 e la gara prevedeva una fase di selezione, una di valutazione tecnica e una di valutazione economica. Agriconsulting e VLM erano le due offerte rimaste in gara dopo la valutazione tecnica; la prima risultava più vantaggiosa sul prezzo. Il comitato di valutazione tuttavia riteneva anormalmente bassi i prezzi indicati da Agriconsulting per vari incarichi aggiuntivi e le chiedeva precisazioni ai sensi dell’articolo 139 del regolamento n. 2342/2002.

La ricorrente rispondeva, ma la Commissione concludeva che l’offerta era anormalmente bassa e, inoltre, che essa non superava più il punteggio minimo richiesto per il criterio di aggiudicazione n. 3. Il contratto veniva quindi attribuito alla VLM. Agriconsulting chiedeva poi anche l’accesso ai documenti della gara ai sensi del regolamento n. 1049/2001, ottenendo un accesso solo parziale.

Domande e motivi dell’impugnazione

Dinanzi alla Corte, Agriconsulting chiedeva l’annullamento della sentenza del Tribunale e il rinvio della causa. I motivi di impugnazione riguardavano in sostanza:

  • l’asserito errore del Tribunale nel negare il nesso causale tra le illegittimità relative ai criteri di aggiudicazione nn. 1 e 2 e i danni dedotti;
  • il preteso snaturamento dei documenti di causa e della valutazione del comitato di valutazione in relazione all’offerta anormalmente bassa;
  • la presunta violazione del principio del contraddittorio e della parità di trattamento nell’esame dell’anomalia dell’offerta;
  • il lucro cessante lamentato per la perdita dell’appalto.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 139, paragrafo 1, del regolamento n. 2342/2002, che impone all’amministrazione aggiudicatrice di chiedere per iscritto precisazioni sulle offerte che appaiano anormalmente basse e di verificarle nel contraddittorio;
  • l’articolo 146, paragrafo 4, del medesimo regolamento, che impone al comitato di valutazione di chiedere le precisazioni opportune;
  • gli articoli 268 e 340 TFUE, relativi alla responsabilità extracontrattuale dell’Unione;
  • il regolamento n. 1049/2001 sull’accesso ai documenti, per il contesto della vicenda, ma non quale nucleo decisivo della soluzione in impugnazione.

Ragionamento della Corte sul primo motivo

Quanto al nesso di causalità, la Corte ritiene che il Tribunale non abbia travisato gli argomenti della ricorrente. Il Tribunale aveva correttamente inteso che Agriconsulting collegava le voci di danno, in particolare la perdita di opportunità e le spese di partecipazione, alle presunte illegittimità nella valutazione dei criteri nn. 1 e 2. Inoltre, la Corte osserva che il Tribunale aveva poi esaminato specificamente il danno relativo alle spese di partecipazione in un’altra parte della sentenza, sicché la censura era in parte inconferente.

La seconda parte del motivo viene dichiarata irricevibile nella misura in cui mira in realtà a contestare la valutazione di fatto del Tribunale. La Corte precisa che il Tribunale non aveva affermato in astratto che tali irregolarità non possano mai dare luogo a risarcimento, ma aveva solo escluso, nel caso concreto, un nesso causale diretto con il danno allegato.

Ragionamento della Corte sul secondo motivo

Sul carattere anormalmente basso dell’offerta, la Corte osserva che il Tribunale ha correttamente letto la lettera di esclusione e il verbale finale di valutazione. Le anomalie riscontrate riguardavano in particolare gli incarichi aggiuntivi, ma, tenuto conto del loro peso economico nell’appalto, esse potevano compromettere la coerenza dell’offerta nel suo complesso.

La censura di snaturamento è respinta perché la ricorrente chiede in realtà una nuova valutazione dei fatti, estranea al giudizio di legittimità in impugnazione. Anche la doglianza sulla motivazione è respinta: la motivazione del Tribunale non è contraddittoria, e il riferimento alle anomalie sugli incarichi aggiuntivi non esclude la conclusione secondo cui l’intera offerta risultava inaffidabile.

Ragionamento della Corte sul terzo motivo

La Corte affronta anzitutto la parità di trattamento. Ricorda che il principio impone pari opportunità nella formulazione delle offerte e l’applicazione delle medesime condizioni a tutti i concorrenti. Tuttavia, nel caso concreto, l’offerta di VLM era solo leggermente inferiore alla dotazione massima del capitolato, mentre quella di Agriconsulting era inferiore di circa un milione di euro. Le due offerte non erano quindi in una situazione comparabile.

Ne deriva che la Commissione poteva sottoporre solo l’offerta di Agriconsulting al procedimento dell’articolo 139, paragrafo 1, senza estendere il medesimo trattamento a VLM. La Corte sottolinea inoltre che l’amministrazione aggiudicatrice è libera di scegliere un metodo obiettivo e non discriminatorio per individuare le offerte anormalmente basse e che, nel caso di specie, il raffronto con la dotazione massima prevista dal capitolato era legittimo.

Quanto al contraddittorio, la Corte rileva che il Tribunale aveva accertato che la Commissione aveva chiesto precisazioni non solo sul metodo di calcolo dei prezzi, ma sull’insieme degli elementi che li componevano. La tesi di Agriconsulting, diretta a ottenere una nuova valutazione di tale circostanza, è dunque irricevibile.

Quanto al preteso travisamento del ricorso, la Corte osserva che il Tribunale aveva risposto agli argomenti relativi all’arbitrarietà dei parametri economici di riferimento, rilevando che la ricorrente non aveva dimostrato con elementi numerici la propria tesi né la praticabilità delle tariffe più basse. Anche la critica alla simulazione prodotta è respinta, perché il Tribunale aveva effettivamente esaminato tale elemento e, in ogni caso, la sua valutazione di non pertinenza rientrava nella sua competenza.

Decisione e conseguenze

La Corte ricorda che, ai fini della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, i presupposti sono cumulativi. Poiché Agriconsulting non è riuscita a dimostrare un errore di diritto del Tribunale nella valutazione dell’offerta anormalmente bassa e del relativo procedimento contraddittorio, non sussiste una violazione sufficientemente caratterizzata del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’impugnazione è respinta senza esaminare il quarto motivo relativo al lucro cessante.

Principi affermati

  • L’amministrazione aggiudicatrice può individuare un’offerta come anormalmente bassa mediante un criterio oggettivo e non discriminatorio, anche confrontandola con la dotazione massima del capitolato.
  • Il procedimento contraddittorio ex articolo 139, paragrafo 1, del regolamento n. 2342/2002 può essere avviato solo nei confronti dell’offerta che appaia prima facie anormalmente bassa.
  • La contestazione in impugnazione della valutazione di fatto del Tribunale è irricevibile, salvo snaturamento manifesto degli elementi di prova.
  • Per la responsabilità extracontrattuale dell’Unione è necessario dimostrare cumulativamente illegittimità, danno e nesso causale diretto.

Come è indicizzato

Materieappalti pubblici dell’unione europearesponsabilità extracontrattuale dell’unioneofferte anormalmente basseprincipio del contraddittorioparità di trattamento tra offerenti

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