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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-200/16

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 19 ottobre 2017. — Securitas - Serviços e Tecnologia de Segurança SA contro ICTS Portugal – Consultadoria de Aviação Comercial SA e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/23/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Trasferimenti di impresa o di stabilimento – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Obbligo di riassunzione dei lavoratori da parte del cessionario – Prestazione di servizi di custodia e di sicurezza svolta da un’impresa – Procedura di gara – Aggiudicazione dell’appalto a un’altra impresa – Mancata riassunzione del personale – Disposizione nazionale che esclude dalla nozione di “trasferimento di impresa o di stabilimento” la perdita di un cliente da parte di un operatore in seguito all’aggiudicazione di un appalto di servizi a un altro operatore. — Causa C-200/16

Giurisprudenza europea62016CJ0200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha affrontato un caso di cambio di appaltatore nel settore della sicurezza privata, in cui i lavoratori del precedente operatore rivendicavano il trasferimento del rapporto di lavoro al nuovo aggiudicatario. Ha chiarito che l’assenza di un vincolo contrattuale diretto tra le imprese non esclude l’applicazione della direttiva 2001/23 e che, nelle attività basate sulle attrezzature, la mancata riassunzione del personale non basta da sola a escludere il trasferimento. La Corte ha inoltre dichiarato incompatibile con la direttiva una norma nazionale che esclude in astratto la nozione di trasferimento quando il cliente perde l’appalto a favore di un altro operatore.

Rinvio pregiudiziale sulla qualificazione come trasferimento d’impresa del cambio di appaltatore nei servizi di custodia e sicurezza e sulla compatibilità con la direttiva 2001/23 di una norma nazionale che esclude in via generale la perdita del cliente.

La questione giuridica

Se la sostituzione di un’impresa di sicurezza con un’altra, a seguito di gara e di nuovo appalto, integri un trasferimento di un’entità economica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 anche quando il nuovo appaltatore non riassuma i lavoratori del precedente; e se la direttiva osti a una norma nazionale o collettiva che escluda in astratto dalla nozione di trasferimento la perdita del cliente conseguente all’aggiudicazione dell’appalto a un altro operatore.

Principio di diritto

L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/23 si applica anche quando un committente, dopo aver risolto un contratto di servizi di sorveglianza e custodia, affida il servizio a un nuovo operatore che non rileva i lavoratori del precedente, purché le attrezzature indispensabili per l’esercizio dell’attività siano state rilevate dal nuovo appaltatore e, più in generale, l’entità economica conservi la propria identità alla luce di una valutazione complessiva delle circostanze. Inoltre, l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva osta a una disposizione nazionale che escluda in via generale dalla nozione di trasferimento la perdita di un cliente a seguito dell’aggiudicazione di un appalto a un altro operatore, perché una simile esclusione impedisce la valutazione caso per caso richiesta dal diritto dell’Unione.

Norme richiamate

  • Direttiva 2001/23/CE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2001/23/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE

Trasferimento d’impresa nel cambio di appaltatore nei servizi di custodia e sicurezza

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Supremo Tribunal de Justiça portoghese in una controversia tra un precedente prestatore di servizi di sicurezza e il nuovo aggiudicatario di un appalto pubblico. Il tema centrale è se il passaggio del servizio, senza riassunzione dei lavoratori del vecchio appaltatore, integri un trasferimento di impresa o di stabilimento ai sensi della direttiva 2001/23.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Resendes e altri sedici lavoratori avevano prestato attività di custodia presso impianti portuali della Portos dos Açores SA per conto di ICTS. A seguito di gara, l’appalto per i servizi di custodia e sicurezza preventiva fu aggiudicato a Securitas, che iniziò a svolgere il servizio dal 15 luglio 2013 ma rifiutò di riconoscere l’ingresso in organico degli ex dipendenti ICTS.

I lavoratori agirono in giudizio sostenendo che i loro contratti si fossero trasferiti a Securitas per effetto del trasferimento di stabilimento. I giudici portoghesi di merito accolsero la domanda, ma Securitas propose ricorso al Supremo Tribunal de Justiça, che sollevò tre questioni pregiudiziali sulla nozione di trasferimento e sulla validità della clausola collettiva nazionale che escludeva la mera perdita del cliente dalla nozione di trasferimento.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 3 della direttiva 2001/23, sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore;
  • il considerando 8, relativo al chiarimento della nozione di trasferimento alla luce della giurisprudenza;
  • l’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2001/23, che definisce il campo di applicazione della direttiva e la nozione di entità economica che conserva la propria identità;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della stessa direttiva, sul trasferimento dei diritti e obblighi del rapporto di lavoro al cessionario.

Ragionamento della Corte sulle prime due questioni

La Corte ricorda anzitutto che la direttiva si applica a ogni cambiamento, nell’ambito di rapporti contrattuali, del soggetto responsabile della gestione dell’impresa, anche in assenza di rapporti contrattuali diretti tra cedente e cessionario, poiché il trasferimento può avvenire tramite un terzo.

Ai fini dell’applicazione della direttiva, occorre però verificare se sia trasferita un’entità economica che conserva la propria identità. Tale verifica richiede una valutazione complessiva di tutte le circostanze rilevanti, tra cui:

  • il tipo di impresa o stabilimento;
  • l’eventuale cessione di elementi materiali;
  • il valore degli elementi immateriali;
  • la riassunzione della parte più rilevante del personale;
  • il trasferimento della clientela;
  • la somiglianza tra le attività prima e dopo il cambio;
  • la durata di un’eventuale sospensione.

La Corte precisa che il peso di tali criteri varia a seconda del settore. Nei settori fondati essenzialmente sulla mano d’opera, la mancata riassunzione del personale è decisiva; invece, quando l’attività si fonda sostanzialmente sulle attrezzature, la mancata assunzione dei lavoratori non è di per sé sufficiente per escludere il trasferimento, perché ciò svuoterebbe la finalità protettiva della direttiva.

Nel caso di specie, spetta al giudice nazionale verificare se Securitas abbia rilevato, direttamente o indirettamente, attrezzature o beni materiali o immateriali necessari al servizio e se tali mezzi fossero stati messi a disposizione dal committente Portos dos Açores. La Corte richiama inoltre che l’origine proprietaria degli strumenti, se messi a disposizione dal committente, non impedisce di per sé la configurabilità del trasferimento; conta che essi siano stati effettivamente utilizzati per l’attività di custodia.

Compatibilità della norma nazionale e della clausola collettiva

Sulla terza questione, la Corte osserva che la semplice perdita di un appalto a favore di un concorrente non basta, da sola, a dimostrare l’esistenza di un trasferimento. Tuttavia, una norma nazionale che escluda in via generale dalla nozione di trasferimento la perdita di un cliente conseguente all’aggiudicazione di un appalto a un altro operatore impedisce la necessaria valutazione caso per caso delle circostanze concrete.

Una simile esclusione generale è incompatibile con la direttiva 2001/23, poiché contrasta con la giurisprudenza costante della Corte e con l’obiettivo della direttiva di tutelare i lavoratori assicurando il mantenimento dei loro diritti in caso di cambiamento di imprenditore.

Decisione della Corte

La Corte ha dichiarato che:

  • l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/23 si applica alla situazione in cui, dopo la cessazione di un contratto di servizi di sorveglianza e custodia, il committente affidi il servizio a un nuovo operatore che non rilevi i lavoratori del precedente, purché le attrezzature indispensabili siano state rilevate dal nuovo operatore;
  • l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva osta a una norma nazionale che escluda in astratto dalla nozione di trasferimento la perdita di un cliente a seguito dell’aggiudicazione di un appalto di servizi a un altro operatore.

Principi affermati per la pratica

La sentenza conferma che, nei servizi di sicurezza e custodia, il trasferimento può sussistere anche senza riassunzione del personale, se l’elemento determinante dell’attività è costituito dalle attrezzature rilevate dal nuovo appaltatore. Per gli operatori economici e i consulenti del lavoro, il punto chiave è la verifica concreta della continuità dell’entità economica, non la sola sostituzione del contraente o la mera perdita del cliente.

Come è indicizzato

Materietrasferimento d’impresadiritti dei lavoratoriappalti di servizisicurezza privatainterpretazione del diritto dell'unione

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