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Sentenza

Sentenza n. 1014/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’annullamento - del provvedimento n. 6137 del 10.04.2026 del Dirigente dell’Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce dell’USR Puglia del Ministero dell’Istruzione e del Merito con cui il Dirigente dell’Ufficio ha disposto di non accogliere alcuna domanda di trattenimento in servizio dei docenti della provincia di Lecce presentata ai sensi dell’art. 1, comma 165, della legge 30.12.2024, n. 207; - della comunicazione del 10.04.26 n. 4326 dell’Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce dell’USR Puglia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con cui viene notiziato il Liceo Scientifico e Linguistico “Giulio Cesare Vanini” di Casarano della mancata proroga del servizio del prof. Giuseppe Isernia; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale con quelli impugnati in via principale e diretta, anche non conosciuto dal ricorrente che abbia disposto la disapplicazione dell’art. 1 comma 165 della legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 30.12.24).

Giustizia amministrativa202600573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di trattenimento in servizio oltre i limiti di età e relativa comunicazione all'istituto scolastico

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Ufficio scolastico territoriale ha denegato la domanda di trattenimento in servizio presentata ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge n. 207/2024, nonché la comunicazione indirizzata al liceo di servizio. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 165, della legge n. 207/2024 e della nota ministeriale del 25 gennaio 2025, oltre a eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto dei presupposti, ingiustizia manifesta, irrazionalità, disparità di trattamento e difetto, illogicità e contraddittorietà della motivazione. È stata inoltre dedotta l'incompetenza dell'organo adottante. L'Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, declinando la giurisdizione in favore del giudice ordinario. Il Collegio ha rilevato che il rapporto di lavoro del personale docente rientra nella giurisdizione ordinaria, trattandosi di rapporto di pubblico impiego privatizzato, salvo le controversie relative a procedure concorsuali. Gli atti di gestione del rapporto, anche quando implicano valutazioni organizzative o assumono forma autoritativa e discrezionale, restano riconducibili alla gestione del rapporto privatizzato. La medesima regola si applica alle controversie sul trattenimento in servizio oltre i limiti di età: la giurisdizione amministrativa sussiste soltanto nei casi di residua giurisdizione esclusiva sul rapporto di servizio, non riferibili al personale docente della scuola. Il TAR ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini del riparto, la natura della nota dirigenziale impugnata, qualificata come atto interlocutorio contenente precisazioni sui presupposti applicativi dell'istituto. È stata indicata la possibilità di riproporre il giudizio davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio previsto dall'art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 165, legge 30 dicembre 2024, n. 207

    Costituisce la base normativa della domanda di trattenimento in servizio oltre i limiti di età; la controversia sulla sua applicazione, riguardando il rapporto privatizzato del docente, appartiene alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riproposizione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda.

Massime di principio

  • Le controversie concernenti gli atti di gestione del rapporto di lavoro del personale docente della scuola appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, perché il rapporto è privatizzato, salvo le controversie relative a procedure concorsuali.
  • La giurisdizione ordinaria si estende alle controversie sul trattenimento in servizio dei docenti oltre i limiti di età, anche quando l'amministrazione eserciti valutazioni organizzative o adotti un atto formalmente autoritativo o discrezionale.
  • La natura interlocutoria o chiarificatrice di un atto dell'amministrazione scolastica non modifica il riparto di giurisdizione quando la controversia riguarda, in sostanza, la gestione di un rapporto di lavoro pubblico privatizzato.
  • In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio previsto dall'art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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