Cassazione Civile, Ordinanza n. 21436/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2007-2010 emessi da un comune. Il giudizio di primo grado aveva accolto il ricorso della società; la commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l’appello del comune. Il comune ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi: (1) violazione del giudicato esterno formatosi su altra sentenza resa tra le medesime parti; (2) omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sul profilo della asserita carenza di potere impositivo dell’ente; (3) ultra petizione in tema di imponibilità delle aree date in concessione; (4) omessa pronuncia sul requisito dell’imponibilità indipendentemente dalla accatastabilità dei beni; (5) violazione delle norme in tema di beni immobili e catastali e vizio motivazionale sulla tassabilità delle piattaforme; (6) violazione della disciplina ICI e vizio motivazionale sulla produttività delle piattaforme; (7) violazione degli artt. 3 e 53 Cost. Nel corso del giudizio di legittimità il comune ha depositato istanza di estinzione del processo per intervenuto accordo conciliativo inter partes, con annullamento in autotutela dell’atto impugnato e adozione di altro atto impositivo; la società ha accettato l’istanza e le parti hanno chiesto la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della cessazione della materia del contendere conseguente all’accordo conciliativo tra le parti e all’annullamento in autotutela dell’atto impugnato. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione e ha compensato le spese giudiziali come concordato. La Corte ha anche precisato che, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità/improponibilità, non si applica l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
norma richiamata solo per la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione
art. 112 c.p.c.
richiamato dai motivi di ricorso per denunciare omessa pronuncia e ultrapetizione
art. 812 c.c.
richiamato nel quinto motivo in tema di qualificazione e tassabilità delle piattaforme
r.d. 652/1939
richiamato nel quinto motivo in tema catastale
d.P.R. 1142/1949
richiamato nel quinto motivo in tema catastale
d.l. 28/1998
richiamato nel quinto motivo
d.l. 262/2006
richiamato nel quinto motivo
d.lgs. 504/1992
richiamato nel sesto motivo come disciplina dell’ICI
l. 388/2000
richiamata nel sesto motivo
artt. 3 e 53 Cost.
richiamati nel settimo motivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte esclude l’applicabilità dell’ulteriore contributo unificato quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere
art. 1, comma 17, l. 228/2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, interviene un accordo conciliativo tra le parti e l’atto impugnato viene annullato in autotutela, con conseguente cessazione della materia del contendere, la Corte deve dichiarare l’estinzione del giudizio.
- La declaratoria di estinzione del giudizio non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso; pertanto non si applica l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il soccombente.
- In presenza di accordo tra le parti, la regolazione delle spese può seguire quanto concordato dagli stessi, con compensazione delle spese giudiziali.
- La disciplina sanzionatoria sul contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso è di stretta interpretazione e non può essere estesa a fattispecie diverse da quelle espressamente previste.
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