Cassazione Civile, Ordinanza n. 05419/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di questionario, esame della contabilità e contraddittorio, l'Ufficio emetteva avviso di accertamento per l'anno 2008 contestando a un imprenditore operante nel trasporto e montaggio mobili l'indebita deduzione di costi e la relativa IVA detraibile riferiti a quattro fatture emesse da un terzo, ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti e comunque non inerenti. L'Agenzia rilevava l'assenza di contratto e di criteri di determinazione del corrispettivo, l'inidoneità delle ricevute di pagamento, la mancata produzione di estratti conto, la mancata dichiarazione dei compensi da parte dell'emittente delle fatture, la genericità della descrizione delle prestazioni, la sproporzione degli importi e l'incoerenza tra attività fatturata e attività svolta. La CTR accoglieva l'appello del contribuente ritenendo, in via assorbente, violato l'art. 12, comma 7, L. 212/2000 per mancato rispetto del termine di 60 giorni anche in un accertamento basato su questionario e contraddittorio. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 12 L. 212/2000, sostenendo che il termine dilatorio vale solo per accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente e non per i controlli a tavolino; 2) violazione dell'art. 109 TUIR e degli artt. 2697 e 2729 c.c., per avere la CTR riconosciuto la deducibilità dei costi e la detraibilità IVA senza che il contribuente avesse provato l'effettiva esistenza e inerenza delle operazioni, nonostante gli indizi dell'inesistenza oggettiva; 3) omesso esame di fatti decisivi, censura sostanzialmente riproduttiva della precedente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che il termine di 60 giorni di cui all'art. 12, comma 7, Statuto del contribuente opera solo in caso di accessi, ispezioni e verifiche svolti presso i locali del contribuente, non anche nei controlli cd. a tavolino eseguiti sulla base di questionari e documentazione acquisita in ufficio. Ha inoltre ritenuto fondati i motivi relativi al merito fiscale, osservando che la CTR non aveva esaminato il complessivo quadro indiziario offerto dall'Ufficio per dimostrare l'oggettiva inesistenza delle operazioni e aveva erroneamente omesso di applicare il principio per cui, una volta fornita dall'Amministrazione la prova anche presuntiva dell'inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne l'effettività; la sola fattura, la regolarità formale della contabilità o i mezzi di pagamento non bastano. La Corte richiama anche il principio di inerenza dei costi e la necessità che le fatture indichino natura, qualità e quantità delle prestazioni. Poiché la cassazione è stata disposta sulla base di errori di diritto e motivazionali della sentenza impugnata, la decisione di merito della CTR è stata cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 212/2000
Il termine dilatorio si applica esclusivamente agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, non ai controlli a tavolino o fondati su questionari e documentazione acquisita in ufficio.
art. 109, comma 5, TUIR
I costi sono deducibili solo se inerenti all'attività d'impresa; non lo sono se riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti.
art. 2697 c.c.
Se l'Amministrazione prova, anche per presunzioni, l'inesistenza delle operazioni, l'onere di provare l'effettività delle stesse si sposta sul contribuente.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni devono essere valutate in modo analitico e poi complessivo, verificando gravità, precisione e concordanza degli indizi.
art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972
La fattura deve contenere elementi idonei a identificare natura, qualità e quantità della prestazione, funzionali al controllo dell'Amministrazione.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato come base dei controlli documentali e del questionario in materia di imposte dirette.
art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato quale disciplina degli accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente.
art. 53-bis d.P.R. n. 131 del 1986
È richiamato in relazione ai controlli fiscali per l'imposta di registro.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per le censure di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È la norma processuale invocata per il vizio di omesso esame/motivazione su fatti decisivi.
Massime di principio
- Il termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente dopo la chiusura delle verifiche opera solo per i controlli svolti fisicamente presso la sede o i locali del contribuente e non può essere esteso ai controlli documentali eseguiti dall'Ufficio sulla base di dati e documenti acquisiti a tavolino.
- In tema di IVA e imposte dirette, quando l'Amministrazione dimostra anche mediante presunzioni l'oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate, il contribuente deve provare con elementi idonei l'effettiva esistenza delle prestazioni e la loro inerenza; la fattura, la contabilità formalmente regolare e la tracciabilità dei pagamenti non sono di per sé sufficienti.
- La deducibilità dei costi richiede la loro concreta inerenza all'attività d'impresa, intesa come riferibilità del costo all'esercizio dell'impresa e non alla sua mera utilità astratta o potenziale.
- Le fatture per prestazioni di servizi devono consentire l'identificazione della prestazione tramite indicazione di natura, qualità e quantità; una descrizione generica o lacunosa può legittimare il recupero fiscale e impedire la prova dell'inerenza.
- Il giudice di merito che valuti presunzioni deve prima esaminare analiticamente gli indizi singoli e poi verificarne la convergenza complessiva; è censurabile una motivazione che trascuri il complesso degli elementi indiziari o li svaluti in modo atomistico.
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