Cassazione Civile, Ordinanza n. 03201/2025 del 08/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino tunisino impugnava per cassazione il provvedimento del Tribunale di Caltanissetta che aveva convalidato il decreto del Questore di trattenimento presso un CPR, disposto ai sensi dell'art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142/2015. Il ricorrente articolava quattro motivi: con il primo denunciava la nullità del provvedimento per motivazione apparente o inesistente, lamentando che il giudice del merito non avesse spiegato perché fossero stati respinti i profili di opposizione dedotti, sia formali sia sostanziali; con il secondo deduceva la violazione delle norme sulla protezione internazionale e sulla trattenzione/espulsione, sostenendo che la domanda di protezione non era stata correttamente verbalizzata e che non gli era stata resa l'informativa sulla possibilità di chiederla; con il terzo lamentava la mancata valutazione delle condizioni sanitarie e dell'idoneità alla vita comunitaria ristretta; con il quarto denunciava omesso esame di fatti decisivi, tra cui il rischio per la propria incolumità in caso di rimpatrio e i legami familiari in Italia.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo il provvedimento impugnato privo di una motivazione costituzionalmente sufficiente, poiché si era limitato a una generica adesione alle argomentazioni dell'ufficio senza indicarle e senza spiegare perché fossero state respinte le doglianze del ricorrente. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Cassazione ha quindi cassato il decreto impugnato senza rinvio, rilevando che era già decorso il termine perentorio entro cui la convalida del trattenimento avrebbe dovuto essere adottata. Quanto alle spese, la Corte ha escluso una regolazione in favore dello Stato, precisando che, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato e soccombente un'Amministrazione statale, la liquidazione del compenso al difensore deve avvenire secondo la disciplina del patrocinio, davanti al giudice competente del procedimento.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è la base formale del motivo di ricorso per nullità del provvedimento per motivazione apparente o inesistente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è richiamato per le censure di violazione di legge formulate con il secondo e il terzo motivo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è richiamato per il motivo di omesso esame di fatti decisivi.
art. 135 c.p.c.
richiamato quale parametro della nullità del provvedimento per difetto di motivazione.
art. 6 d.lgs. n. 142/2015
norma che disciplina il trattenimento del richiedente protezione internazionale e la relativa convalida; il provvedimento deve essere motivato in modo effettivo.
art. 13 Cost.
richiamato a sostegno dell'esigenza di motivazione e legalità del provvedimento restrittivo.
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione costituzionalmente rilevante.
art. 15 dir. 2008/115/CE
richiamata come parametro europeo del trattenimento e della sua motivazione.
art. 26, comma 2, d.lgs. n. 25/2008
richiamato dal ricorrente quale norma sulla verbalizzazione e sulla gestione della manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale.
artt. 10-ter e 14 d.lgs. n. 286/1998
richiamati nel secondo motivo come norme violate in relazione alla disciplina dello straniero e del trattenimento/espulsione.
art. 14, comma 2, d.lgs. n. 286/1998
richiamato nel terzo motivo in relazione alla disciplina del trattenimento e ai presupposti applicativi.
art. 3 della direttiva allegata al decreto del Ministero dell'interno 19 maggio 2022
richiamato nel terzo motivo in relazione alla valutazione delle condizioni sanitarie e dell'idoneità alla vita comunitaria ristretta.
art. 382, terzo comma, c.p.c.
consente la cassazione senza rinvio quando non residuano margini per una nuova decisione, essendo decorso il termine perentorio per la convalida.
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
individua il meccanismo di liquidazione del compenso e delle spese al difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
indica il giudice competente a liquidare le spettanze del difensore nel giudizio di cassazione, secondo la Corte.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude che la norma, che prevede la condanna alle spese in favore dello Stato della parte soccombente non ammessa al patrocinio, si applichi quando soccombente sia un'Amministrazione statale.
Massime di principio
- Il provvedimento che convalida un trattenimento deve contenere una motivazione effettiva e intelligibile: non è sufficiente un generico rinvio alle argomentazioni dell'ufficio se non sono indicate le ragioni concrete della decisione e del rigetto delle difese dell'interessato.
- La motivazione costituzionalmente rilevante richiede che il giudice espliciti quali deduzioni della parte siano state esaminate e per quali ragioni siano state disattese, soprattutto quando si tratta di misure restrittive della libertà personale.
- Quando il termine perentorio per la convalida del trattenimento è già decorso, la cassazione può avvenire senza rinvio, poiché non residua spazio per una nuova decisione sul punto.
- Nel giudizio in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia soccombente un'Amministrazione statale, la regolazione delle spese segue la disciplina speciale del patrocinio e non una condanna alle spese in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002.
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