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Sentenza

Sentenza del 17/02/2020 n. 864 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Motivi aggiunti - C.U.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Si discuteva se, dopo il deposito di motivi aggiunti, dovesse essere versato il contributo unificato (C.U.). La questione centrale era la natura dei motivi aggiunti: "propri" (nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, cioè integrazioni non estensive della controversia) oppure "impropri" (estensione dell'impugnazione ad atti ulteriori rispetto a quelli indicati nel ricorso principale, con sostanziale ampliamento dell'oggetto della controversia).

La decisione

La Corte ha ritenuto che il contributo unificato non è dovuto quando i motivi aggiunti sono "propri", ossia consistono in nuove ragioni a sostegno delle stesse domande senza estendere oggettivamente la controversia. Viceversa, se i motivi aggiunti sono "impropri" e comportano un effettivo e considerevole ampliamento della controversia (per esempio l'impugnazione di atti ulteriori o l'introduzione di nuove pretese), il C.U. è dovuto. La decisione si è basata sull'interpretazione dell'art. 13, commi 6 e 6-bis del d.P.R. n.115/2002 e sulla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia, C-61/14).

Norme richiamate

  • d.P.R. n.115/2002, art. 13, comma 6 e 6-bis

    La norma distingue i casi in cui l'introduzione di motivi aggiunti obbliga al pagamento del contributo unificato: non configura obbligo quando si tratta di integrazioni non estensive dell'oggetto del giudizio (motivi propri), mentre sussiste l'obbligo se l'impugnazione si estende ad atti ulteriori o amplia sostanzialmente la controversia (motivi impropri).

  • Corte di Giustizia UE, sent. C-61/14 (2015)

    La Corte di Giustizia è stata richiamata per i principi di corretto accesso alla giustizia e proporzionalità dei tributi processuali: le modifiche procedurali che non incidono sull'oggetto sostanziale della controversia non dovrebbero essere penalizzate con oneri aggiuntivi come il pagamento di un nuovo contributo.

  • Corte di Cassazione (orientamento richiamato)

    La Cassazione ha applicato la distinzione tra motivi propri e impropri per determinare l'obbligo del C.U., confermando che solo l'effettivo ampliamento dell'oggetto processuale giustifica il pagamento.

Massime di principio

  • Distinguere sempre se i motivi aggiunti apportano nuove ragioni a sostegno delle stesse domande (motivi propri) oppure introducono nuove impugnazioni/atti o nuove pretese (motivi impropri).
  • Se i motivi aggiunti non modificano l'oggetto sostanziale della controversia (solo chiarimenti o argomentazioni aggiuntive), non dovrebbe essere richiesto un nuovo contributo unificato.
  • Se l'introduzione dei motivi aggiunti implica l'impugnazione di atti diversi o un ampliamento delle domande (nuovi profili di domanda o nuovi atti impugnati), il C.U. è normalmente dovuto.
  • Per valutare se sussiste ampliamento della controversia considerare criteri pratici: nuovi atti o provvedimenti impugnati, nuovi periodi d'imposta, nuovi soggetti coinvolti, nuove domande risarcitorie o nuove tipologie di rilievo fiscale.
  • Nella redazione dei motivi aggiunti, se si vuole evitare il C.U., formulare le aggiunte come argomentazioni integrative delle domande già proposte evitando di enunciare nuove impugnazioni o nuovi oggetti di domanda.
  • In caso di dubbio, documentare e motivare nel deposito che le aggiunte non estendono l'oggetto del giudizio; in presenza di contestazione, spetterà al giudice valutare la natura propria o impropria dei motivi aggiunti.

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