Sentenza n. 1341/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso in data 19/09/2025 dall’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” con sede legale in -OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico p.t. e di tutti gli atti ad esso prodromici nonché presupposti, preparatori, connessi e consequenziali; nonché per la declaratoria del diritto all'assegnazione di un insegnante di sostegno per almeno n. 29 ore settimanali come specificamente previsto per l'a.s. 2025/26 dal Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) in data 04/06/2025; e per la condanna delle Amministrazioni resistenti all'assegnazione di un insegnante di sostegno per n. 29 ore settimanali; nonché del diritto ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente l’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla patologia del minore, come da valutazione, effettuata in sede di PEI (programma educativo individuale, o documento analogo), delle concrete esigenze formative; e per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai ricorrenti, nella epigrafata qualità;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento del dirigente scolastico che ha assegnato al minore 22 ore settimanali di sostegno, anziché le 29 ore indicate nel PEI
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori dell'alunno)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno a favore del minore, affetto da spettro autistico e riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. 104/1992, chiedendo l'annullamento dell'atto, l'accertamento del diritto all'assegnazione di 29 ore, la condanna dell'amministrazione all'assegnazione delle ore necessarie e il risarcimento del danno non patrimoniale. Il PEI e la verifica finale collegiale del 4 giugno 2025 avevano indicato la necessità di 29 ore di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026, in relazione al fabbisogno del minore e alla necessità di supporto per l'intero orario scolastico. L'amministrazione aveva invece motivato l'assegnazione di 22 ore sulla base dell'organico di diritto. I ricorrenti hanno dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria e l'eccesso di potere, sostenendo che la determinazione non fosse calibrata sulle concrete esigenze individuali del minore, ma su un criterio astratto riferito all'organizzazione scolastica e al contenimento della spesa.
La decisione
Il TAR ha confermato la misura cautelare monocratica già concessa e ha accolto la domanda annullatoria. Ha ritenuto illegittimo il provvedimento perché, nonostante la gravità della disabilità, l'amministrazione non aveva accertato né considerato il fabbisogno effettivo e individuale del minore, omettendo un adeguato percorso istruttorio e una motivazione concreta e coerente. Il riferimento al solo organico di diritto è stato giudicato insufficiente, poiché l'assegnazione del sostegno deve essere determinata in relazione alle esigenze formative risultanti dal PEI e dagli altri elementi istruttori disponibili, senza che esigenze organizzative o di contenimento della spesa possano giustificare una riduzione standardizzata. Il giudice ha rilevato che, pur essendo scaduto il termine per l'adozione del PEI dell'anno scolastico in corso, l'amministrazione avrebbe dovuto adottare un PEI conforme ai principi indicati e, nelle more, valutare il PEI dell'anno precedente, le certificazioni mediche, l'assenza di miglioramenti e l'età del minore. L'atto è stato annullato con effetto conformativo: l'amministrazione deve riesercitare la funzione entro sette giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, considerando il fabbisogno effettivo dell'alunno. La domanda risarcitoria è stata invece mantenuta in decisione non definitiva e rinviata alla seconda udienza pubblica di gennaio 2027, per acquisire elementi sulla successiva ottemperanza e sulla durata dell'eventuale privazione del sostegno integrale. Le spese relative alla domanda annullatoria sono state poste solidalmente a carico delle amministrazioni scolastiche.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3)
La situazione di gravità costituisce un elemento rilevante per la determinazione del sostegno necessario all'effettiva integrazione scolastica del minore.
art. 2 Costituzione
la scuola ... rappresenta ... uno spazio essenziale per lo sviluppo della personalità del minore
L'età del minore e la funzione della scuola nello sviluppo della personalità devono essere considerate nella valutazione del fabbisogno di sostegno.
art. 29 c.p.a.
È stata indicata quale base normativa dell'azione di annullamento accolta.
art. 33, comma 1, c.p.a.
Consente di definire il giudizio solo in parte con sentenza e di proseguire la trattazione sulle ulteriori questioni, inclusa la domanda risarcitoria.
art. 36, comma 2, c.p.a.
È stato richiamato per la definizione del giudizio nel merito in camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 56 c.p.a.
È stato richiamato per la misura cautelare monocratica precedentemente concessa.
Massime di principio
- Nella determinazione delle ore di sostegno per un alunno con disabilità grave, l'amministrazione scolastica deve accertare e motivare il fabbisogno concreto e individuale risultante dal PEI e dagli ulteriori elementi istruttori disponibili; non può fondare la decisione esclusivamente sull'organico di diritto, su criteri standardizzati o su esigenze organizzative e di contenimento della spesa.
- Il PEI costituisce l'atto collegiale e specialistico cui deve essere attribuito rilievo centrale nella determinazione del fabbisogno di sostegno. Anche quando il PEI dell'anno scolastico in corso non sia stato ancora adottato, l'amministrazione deve valutare il PEI dell'anno precedente, le certificazioni mediche, l'evoluzione della condizione dell'alunno e ogni altro elemento istruttorio disponibile.
- Per gli alunni in situazione di disabilità grave, il sostegno deve essere assegnato nella misura necessaria a garantire il diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica, potendo giungere anche alla copertura integrale del tempo-scuola quando ciò sia richiesto dalle concrete esigenze individuali.
- L'annullamento del provvedimento di assegnazione insufficiente produce un effetto conformativo che impone all'amministrazione di riesercitare la funzione entro il termine fissato dal giudice, attenendosi alla rivalutazione concreta del fabbisogno dell'alunno e ai principi enunciati nella sentenza.
- La domanda risarcitoria per il danno non patrimoniale derivante dalla riduzione illegittima delle ore di sostegno può essere decisa in un momento successivo quando la quantificazione del pregiudizio richieda di accertare l'effettiva ottemperanza della sentenza e la durata della privazione del sostegno.
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