Ordinanza n. 20/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del Decreto Dirigenziale n. 14279 dell’8 ottobre 2025, notificato a mezzo PEC alla struttura ricorrente in data 13 ottobre 2025, avente ad oggetto “Fisiosanisport Reggio Calabria SRL con sede legale nel Comune di Roma viale CASRO n. 44 e sede operativa nel Comune di Reggio Calabria in via Prolungamento Aschenez n. 15/C, P.IVA 00998431001 – autorizzazione sanitaria all’esercizio per branche specialistiche ambulatoriali”, nella parte in cui ha decretato parere di compatibilità ex art. 8 ter del d.lgs. n. 592/1992 per “le sole visite e consulenze di specialistica medica” per le seguenti branche: Odontoiatria, Oftalmologia, Cardiochirurgia, Chirurgia Toracica, Medicina Estetica, Ortopedia, sul presupposto che “la struttura non è in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui all’allegato 5.2 “Ambulatori di Specialistica Chirurgica” del DCA n. 81/2016”; - della presupposta Deliberazione del Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria n. 725 del 16 luglio 2025 emessa ad integrazione di quanto riportato con il precedente provvedimento n. 715/2025, con la quale è stato espresso parere favorevole sul possesso dei requisiti di cui all’allegato 5.1 per l’erogazione delle prestazioni di Medicina dello Sport, Medicina Interna, Medicina Legale, Reumatologia, Scienze dell’Alimentazione, Infettivologia, Pediatria e parere favorevole esclusivamente alla effettuazione di prestazioni di visita e consulenza di specialistica medica per le branche di Odontoiatria, Oftalmologia, Cardiochirurgia, Chirurgia Toracica, Medicina Estetica, Ortopedia sul presupposto che “la struttura non è in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui all’allegato 5.2 “Ambulatori di Specialistica Chirurgica” del DCA n. 81/2016”; - del verbale di sopralluogo della Commissione Autorizzazione Sanitaria dell’ASP di Reggio Calabria del 22 maggio 2025, a seguito del quale la Commissione, in data 3 luglio 2025, ha rilasciato parere favorevole sul possesso dei requisiti di cui all’allegato 2 ed allegato 5.1 del DCA 81/2016 per l’erogazione delle seguenti prestazioni: Dermatologia/Allergologia, Cardiologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Nefrologia, Neurologia, Oncologia, Pneumologia, Psichiatria, Psicologia, Anestesia e Terapia del Dolore, Angiologia, audiologia, Riabilitazione Cardiologica, ematologia, Geriatria, Medicina del Lavoro, Diagnostica per Immagini di I livello: Ecografia, MOC/DEX, nonché parere favorevole esclusivamente alla effettuazione di prestazioni di visita e consulenza specialistica medica per le seguenti branche: Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica, Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Neurochirurgia, Chirurgia Vascolare, Chirurgia maxillo facciale, Chirurgia pediatrica sul presupposto che la struttura “non è in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui all’allegato 5.2 “Ambulatori di Specialistica Chirurgica del DCA 81/2016””; - nonché di ogni altro provvedimento collegato, connesso, precedente e consequenziale in quanto diretto al parziale diniego della domanda avanzata dall’odierna ricorrente. Con espressa riserva di richiesta di risarcimento dei danni in separata sede in ragione del notevole ritardo nell’adempimento dovuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale diniego dell’autorizzazione sanitaria all’esercizio per alcune branche specialistiche, limitata alle sole visite e consulenze di specialistica medica
Esito
La controversia
La società ha impugnato il decreto dirigenziale regionale che aveva espresso parere di compatibilità ex art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992 limitatamente alle sole visite e consulenze di specialistica medica per le branche di Odontoiatria, Oftalmologia, Cardiochirurgia, Chirurgia Toracica, Medicina Estetica e Ortopedia, nonché gli atti presupposti dell’ASP di Reggio Calabria, inclusi la deliberazione del Direttore generale e il verbale di sopralluogo. Il parziale diniego era motivato dal mancato possesso dei requisiti strutturali e tecnologici previsti dall’allegato 5.2 del DCA n. 81/2016 per gli ambulatori di specialistica chirurgica. La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti, previa sospensione dell’efficacia, riservandosi una separata domanda risarcitoria per il ritardo nell’adempimento. Nel giudizio la Regione Calabria ha eccepito l’incompetenza territoriale della sede centrale del TAR Calabria in favore della sezione staccata di Reggio Calabria, sostenendo che gli effetti degli atti impugnati fossero limitati al relativo ambito territoriale. La ricorrente non si è opposta all’eccezione.
La decisione
Il TAR Calabria, Sezione Seconda, non ha deciso né la domanda cautelare né i motivi di merito relativi alla legittimità del parziale diniego sanitario. Ha ritenuto tempestiva l’eccezione proposta dalla Regione ai sensi dell’art. 47, comma 2, c.p.a. e ha disposto l’immediata trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR Calabria, cui spetta pronunciarsi sull’individuazione della sede competente, con ordinanza motivata non impugnabile, previa audizione delle parti che ne facciano richiesta. Il giudizio è quindi rimasto privo di una decisione sulla domanda principale.
Norme richiamate
art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992
Richiamato quale base normativa del parere di compatibilità sanitaria relativo all’esercizio delle branche specialistiche.
art. 47, comma 2, c.p.a.
[s]e una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell'atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sull'eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta. Se sono state disposte misure cautelari, si applica l'articolo 15, commi 8 e 9
La disposizione attribuisce al Presidente del TAR la decisione sull’eccezione relativa alla competenza tra sede centrale e sezione staccata, purché l’eccezione sia tempestiva.
art. 46, comma 1, c.p.a.
Richiamato dall’art. 47, comma 2, c.p.a. per la determinazione del termine entro il quale deve essere proposta l’eccezione di competenza tra sede centrale e sezione staccata.
art. 15, commi 8 e 9, c.p.a.
Richiamato dall’art. 47, comma 2, c.p.a. per il caso in cui siano state disposte misure cautelari.
Massime di principio
- L’eccezione con cui una parte diversa dal ricorrente contesta l’assegnazione della causa alla sede centrale del TAR anziché alla sezione staccata, o viceversa, deve essere proposta nell’atto di costituzione o comunque entro il termine previsto dall’art. 47, comma 2, c.p.a.; la relativa decisione spetta al Presidente del TAR con ordinanza motivata non impugnabile.
- Quando è proposta tempestivamente un’eccezione sulla competenza interna tra sede centrale e sezione staccata del medesimo TAR, il collegio investito della causa deve trasmettere il fascicolo al Presidente del Tribunale, senza decidere nel merito né sulla domanda cautelare, salvo quanto previsto dall’art. 47, comma 2, c.p.a. in relazione alle misure cautelari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 9 gen 2026Ordinanza n. 3/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 gen 2026Ordinanza n. 4/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 gen 2026Ordinanza n. 5/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 gen 2026Ordinanza n. 7/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 gen 2026Ordinanza n. 39/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 gen 2026Ordinanza n. 55/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →